Una interessante sentenza della Commissione tributaria di Bari riapre il discorso della prescrizione del bollo auto. . I termini di prescrizione sono di 3 anni, sia nel caso in cui sia stato notificato entro i termini un avviso di accertamento, sia quando nei 3 anni successivi non sia stato inviato alcun atto interruttivo della prescrizione si legge su guidafisco.it. Da quando si calcolano i 3 anni? Si cominciano a contare dall’anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento.
La sentenza n. 3647/04/15, ha confermato che nel caso in cui nei successivi 3 anni dalla ricezione di un avviso di accertamento, non vengono notificati ulteriori atti finalizzati alla riscossione, l’omesso versamento del bollo auto è prescritto sebbene il debito risulti iscritto a ruolo e sia presente nell’estratto conto Equitalia.
Se il proprietario dell’auto omette di pagare la tassa automobilistica ad esempio nel 2010 e gli viene notificato un avviso di accertamento a settembre 2013, il bollo auto cade in prescrizione dopo il 31 dicembre 2016, ossia, dopo altri 3 anni dall’ultimo avviso notificato e dopo 61 giorni consecutivi dalla suddetta notifica.
Se però la cartella di pagamento Equitalia o di altro agente della riscossione, è notificata nel corso del 2016, il bollo non è prescritto e il proprietario del veicolo deve pagare l’omessa tassa automobilistica. Se invece la cartella è emessa a partire dal 1° gennaio 2017, il bollo è prescritto.
In pratica i tempi di prescrizione del bollo auto sono: decorsi 3 anni successivi all’anno in cui doveva essere effettuato il versamento, per cui se il bollo omesso è quello di marzo 2010, il calcolo dei 3 anni parte dal 1° gennaio 2011 e scade il 31 dicembre 2013.
Osservazione finale: speranza inutile pensare che il fisco non notifichi l’avviso di accertamento. Se non si paga il bollo auto interessi e sanzioni cresceranno e il contribuente non potrà dormire sonni tranquilli.
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