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Il Tar Sicilia non ci sta a digerire le affermazioni del presidente della Regione Sicilia Musumeci sulle anomalie del Tar e dei magistrati e con l’Ufficio stampa del Consiglio di Giustizia amministrativa formula un comunicato di “precisazioni” Eccolo: “La Regione Siciliana ha «formalmente presentato» la richiesta di audizione davanti a Tar Palermo dopo la decisione del Governo nazionale di impugnare l’ordinanza del presidente Nello Musumeci di chiusura dei centri per migranti nell’isola, poi sospesa cautelativamente, ma «ad un indirizzo telematico errato» e «comunque tardivamente».
Il governatore siciliano Nello Musumeci «ha più volte dichiarato che il Tar Palermo ha deciso “senza neppure ascoltare la Regione”, accuse rincarate nel corso della trasmissione condotta da Nicola Porro, Quarta Repubblica del 31 agosto, in cui ha affermato “il Tar non ci ha voluti ascoltare… è normale che questo possa avvenire all’interno di una strategia…”».
«l’audizione delle parti nel giudizio cautelare-precisa il Settore Stampa del Tribunale -monocratico non è obbligatoria» e che «la richiesta audizione è stata sì formalmente presentata, ma ad un indirizzo telematico errato, non idoneo alla ricezione degli atti processuali, e comunque tardivamente, sicché, per fatto imputabile alla stessa Regione Siciliana, tale richiesta non è stata tempestivamente acquisita nel fascicolo processuale».
«Il codice del processo amministrativo – commentano alla Regione Siciliana – prevede che per il decreto monocratico il presidente del Tribunale possa sentire le parti, anche informalmente. Nel caso del ricorso notificato alla Regione, proprio ed che si tratta di richiesta informale, l’avvocato generale ha dapprima chiamato il presidente del Tar, che gli ha riferito di non essere a Palermo, e poi ha inoltrato una pec all’indirizzo pubblicato nel sito della Giustizia amministrativa, quando si è appreso che il procedimento sarebbe stato deciso dalla presidente di quella sezione.
Non si comprende la ragione per cui si faccia riferimento, nel comunicato diffuso, a una specifica casella di posta elettronica per la ricezione degli atti – non trattandosi di un procedimento cui il codice del processo amministrativo riconosce formalità, soprattutto se la decisione deve avvenire in poche ore».