Calabria: per oltre due anni 13enne fu violentata e stuprata dal branco. Sei condanne e due assoluzioni

 

 

Risultati immagini per immagine di violenza sessuale

 

Sei condanne e due assoluzioni per il branco guidato dal figlio del boss che per ben due anni violentò una 13enne a Melito Porto. Una sentenza – affermano Fondazione Pangea e Reama – che nell’assolvere due degli imputati e nel rendere liberi gli altri in attesa del pronunciamento definitivo, rende la ragazza vittima due volte e la umilia. Questa sentenza tollera gli stupri e non protegge le donne dentro e fuori dai processi”.

La Corte di Strasburgo chiude , senza una pronuncia, il caso Berlusconi “interdetto dai pubblici uffici”

Risultati immagini per immagine di silvio berlusconi

La Corte di Strasburgo chiude il caso Berlusconi senza emettere una sentenza. Accolta la richiesta dei legali de leader di Forza Italia. la sentenza non c’è s tata , proprio come richiesto dall’ex premier. Il caso Berlusconi alla Corte di Strasburgo

Il Tribunale doveva giudicare i fatti legati alla caduta di Berlusconi nel 2013. Il leader di Forza Italia era stato interdetto dai pubblici uffici e costretto a lasciare la carica di Senatore con divieto  di ricandidarsi alle elezioni politiche future. La Corte di Strasburgo avrebbe dovuto dire se le disposizioni dei giudici italiani erano legittime o meno – in nome della legge Severino – abbia o meno violato i diritti di Silvio Berlusconi. I giudici  non si sono espressi, la domanda resta senza una risposta.

SOPRINTENDENZA DI CATANIA: IL GIP RICONOSCE LEGITTIMO IL DIRITTO DI CRITICA DEL GIORNALISTA RA FFAELE LANZA CHE SCORAGGIA COSI’ LE QUERELE “TEMERARIE”

Nella foto la Chiesa S.Francesco Borgia, sito della Sovrintendenza etnea

Risultati immagini per foto soprintendenza di catania

IL  GIUDICE:  “IL LANZA HA RISPETTATO L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA ED INFORMAZIONE EX ART.5   1 CP

Il Tribunale di Catania con il Gip dott.ssa G.Sammartino, con Sentenza art.409 dei giorni scorsi, ha riconosciute legittime le accuse e le critiche del giornalista dr.Raffaele Lanza (n.d.r. direttore responsabile del Quotidiano SUD LIBERTA’) rivolte ad un funzionario G.Falco. e ad un dirigente L.A.Messina.per lo spostamento di due dipendenti dalla stanza dalla Soprintendenza e per aver sfruttato un dipendente G.B. nel fargli fotocopiare un testo oltre il limite stabilito dalle norme vigenti.

Il Pubblico Ministero dott.ssa Agata Santonocito ha respinto la querela per diffamazione del dirigente L.A.M -reati ex art.595 e 368 cp “perchè acquisiti i documenti, riscontrava infondatezza della notizia di reato contro il Lanza. Anche il Gip in data 5 giugno 2017 accoglieva la richiesta di archiviazione del Pm”.          

Nella Sentenza – che scoraggia così le querele ” temerarie” – di chi lotta per una amministrazione più efficiente e più pulita-il GIP scrive: “..Va ricostruito che la lettera del 23.luglio 2014 a firma di Lanza Raffaele, rappresentante ( provinciale) sindacale e dipendente della Soprintendenza avente ad oggetto “Revoca Disposizione di servizio n.5757 del 22 luglio 2014 nel criticare la gestione della Sovrintendenza ai BB.CC. di Catania ad opera di diversi dirigenti e funzionari, contestava l’ordine di servizio del dirigente Messina  L.A. “per omessa informazione sindacale” perchè si era disposto unilateralmente il mutamento di mansioni e di spazi di lavoro di dipendente……..la cui collaborazione era fondamentale per la Rassegna Stampa sostituendolo con altro dipendente in contrasto sindacale con lo stesso Lanza.     Pertanto il Lanza chiedeva la revoca del provvedimento entro 3 giorni………ritenendolo illegittimo perchè adottato senza avere consultato i sindacati e perchè incideva sulla qualità del servizio (Stampa n.d.r.) tanto che veniva revocato e a prospettare ulteriori verifiche giudiziarie -anche su un ipotetico reato (del Messina) ex art. 323 cp in caso di mancato riscontro…..”

Risultati immagini per immagine del tribunale di catania

“Quanto alla dedotta diffamazione va in contrario osservato che le aspre critiche (del Lanza) rientravano nel diritto di informazione e critica sindacale, tanto più che il Lanza motivava le sue ragioni …..e in sede di memoria del 26 ottobre c.a. documentava pure di avere segnalato in precedenza le difficoltà del dipendente G.B…….”

Il Gip infine accoglie la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato del dirigente della Soprintendenza L.A.Messina difeso dall’avv. Radice.

Soddisfatto il giornalista Raffaele Lanza che registra oggi una altra e significativa  vittoria giudiziaria contro dirigenti della Sovrintendenza e respinge un altro tentativo di ” Querela temeraria” per una vicenda che risale agli anni scorsi quando dirigeva il “Settore Stampa ” della Soprintendenza etnea. “Ritengo nella mia esperienza di giornalista -afferma Lanza -che il diritto di critica sia ammesso e tutelato nel nostro ordinamento giuridico, così difatti criticare qualcosa, anche incisivamente non è assolutamente diffamazione o calunnia specialmente quando ogni affermazione è provata.  Non va trascurato – altro appunto che costituisce il paradigma delle azioni del dirigente della Soprintendenza arch. Messina- che l’esercizio delle attività di informazione e comunicazione necessaria per la valorizzazione dei siti culturali era precluso a tutto il personale perchè non in possesso del requisito della iscrizione nell’elenco dell’Albo professionale dei Giornalisti di cui all’art. 26 della legge n.69 del 63.

Infatti il Settore Stampa -prosegue Lanza- dell’Ufficio del Soprintendente che si sostanzia nell’incarico stampa affidato per disposizione di servizio, rispondeva ad esigenze di carattere continuativo e prevedeva tutte le funzioni tipiche dell’Ufficio Stampa di cui alla legge 150/2000. Si osserva anche che i dipendenti della Soprintendenza avrebbero potuto fornire elementi, materiale d’interesse tecnico per i comunicati ma non potevano eludere le direttive impartite dal vertice della struttura che affidava a chi vi parla-  iscritto all’Albo- il compito di curare i collegamenti con gli organi di informazione, in rete, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni.    Ogni altra attività svolta a riguardo non era lecita “apparirebbe- spiega ancora Lanza- solo come l’affermazione di un potere individuale rovinoso dei rapporti con i giornalisti dei quotidiani e configurerebbe esercizio abusivo della professione oltre a non costituire fonte di informazione privilegiata come invece devono ritenersi i Settori ed Uffici Stampa”

Il Lanza era difeso dall’avv.Davide Tutino del Foro di Catania

Sentenza della Corte Costituzionale sul risarcimento del lavoratore licenziato – Cambia la disciplina Jobs Act

Immagine correlata

Novità sulla disciplina dei licenziamenti .Secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 194 depositata oggi, il criterio di determinazione dell’indennità che spetta al lavoratore ingiustamente licenziato – e legato esclusivamente all’anzianità di servizio – è incostituzionale. L’indennità risarcitoria sarà il giudice a decidere tenendo  conto non solo dell’anzianità di servizio ma anche degli altri criteri “desumibili in chiave sistematica dall’evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti, numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti”.

Con questa sentenza la Consulta dichiara così incostituzionale sia quanto previsto dal Jobs act nel 2015 sui contratti a tutele crescenti che quanto modificato dal Dl Dignità nel 2018 che ha innalzato la misura minima e massima dell’indennità. Il meccanismo di quantificazione del risarcimento pari a un ”importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio” spiega ancora la sentenza della Consulta, rende l’indennità ”rigida” e ”uniforme” per tutti i lavoratori con la stessa anzianità, così da farle assumere i connotati di una liquidazione ”forfetizzata e standardizzata” del danno derivante al lavoratore dall’ingiustificata estromissione dal posto di lavoro a tempo indeterminato.

Pertanto, il giudice,  “nell’esercitare la propria discrezionalità nel rispetto dei limiti, minimo (4, ora 6 mensilità) e massimo (24, ora 36 mensilità), dell’intervallo in cui va quantificata l’indennità, dovrà tener conto non solo dell’anzianità di servizio, criterio che ispira il disegno riformatore del 2015, ma anche degli altri criteri ”desumibili in chiave sistematica dall’evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”.

La disposizione censurata, prosegue la Corte Costituzionale, contrasta anzitutto con il principio di eguaglianza, sotto il profilo dell’ingiustificata omologazione di situazioni diverse: finisce, conclude la Corte, “col prevedere una misura risarcitoria uniforme, indipendente dalle peculiarità e dalla diversità delle vicende dei licenziamenti intimati dal datore di lavoro, venendo meno all’esigenza di personalizzazione del danno subito dal lavoratore, anch’essa imposta dal principio di eguaglianza”.

Il Tribunale di Catania assolve dal “reato di spaccio visto che le intercettazioni non richiedono riscontri esterni……..” La Sentenza e il commento del penalista Tutino

Risultati immagini per immagine palazzo di Giustizia di Catania

Il Tribunale penale per i Minorenni di Catania con Sentenza N° 73/2018, depositata in cancelleria il 24 settembre scorso,  ha assolto l’imputata M.R.. –  accusata di aver ceduto e/o procurato a terzi e comunque illecitamente detenuto quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente di tipo hashish e marijuana, – dal reato di spaccio di sostanze stupefacenti (previsto dall’art. 73 I e IV comma del DPR 309/90). L’imputata era difesa dal legale Davide Tutino noto penalista catanese

“Le motivazioni del Tribunale –commenta l’avvocato Davide Tutino, difensore di fiducia dell’imputata – sono perfettamente in linea con costante e granitica giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha più volte affermato che le risultanze delle intercettazioni non richiedono di riscontri esterni solo “allorché siano connotate da un linguaggio chiaro ed inequivoco”. Nel caso di specie – prosegue Tutino – il contenuto delle poche espressioni estrapolate dalle intercettazioni non consentono di muovere alcun rimprovero all’imputata, nè di poter dimostrare che la stessa fosse coinvolta personalmente nella detenzione e nello spaccio”.

 

SUD  LIBERTA’  RIPORTA  LA  SENTENZA DEL TRIBUNALE:

Sentenza

Testo della Sentenza n. 73/2018 del Tribunale penale per i Minorenni di Catania
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE PENALE PER I MINORENNI di Catania,
composto dai Signori:
Dott. Nino Minneci Presidente
Dott.ssa Rosalia Montineri Giudice
Dott.ssa Giuseppina Chiarenza Componente privato
Dott. Gaetano Grimaldi Componente privato
Con l’intervento del Pubblico Ministero Dott.ssa Silvia Vassallo Procuratore della Repubblica sostituto.
E con l’assistenza dell’Assistente Giudiziario Daniela Giunta questi ultimi due non presenti alla votazione ha proferito la
SENTENZA
nella causa
CONTRO
M. R. (omissis), difesa di fiducia dall’Avv. Davide Tutino del foro di Catania – libera non comparsa
IMPUTATA
in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110 c.p., 73 I e IV comma DPR 309/90 (formulazione antecedente alle modifiche della L. 49/2006) perché, in concorso con il maggiorenne V.C., nei confronti del quale procede la competente A.G., con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso anche in tempi diversi, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori delle ipotesi previste dall’art. 75 del citato DPR, cedeva e/o procurava a terzi e comunque illecitamente deteneva quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.
Fatti commessi in Noto in data antecedente e prossima all’08/11/2010 e fino al 13/12/2010.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso dal G.U.P. in data 07.06.2017, M.R. veniva tratta a giudizio per rispondere dei reati a lei ascritti e riportati in rubrica.
All’udienza del 09.01.2018, verificata la regolare notifica del decreto che disponeva il giudizio e constata l’assenza dell’imputata veniva dichiarato aperto il dibattimento ed ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti. Quindi, con il consenso della difesa, venivano acquisiti gli atti contenuti nel fascicolo del P.M. ivi compresi i verbali di trascrizione delle intercettazioni di conversazioni telefoniche che vedevano coinvolta l’odierna imputata ed altri indagati maggiorenni. Il P.M. rinunciava quindi all’escussione dei testi ammessi.
All’udienza del 27 marzo 2018 si procedeva all’esame dell’imputata.
Infine, all’udienza del 26.06.2018, le parti formulavano le rispettive conclusioni
Il P.M.: assoluzione ai sensi dell’art. 530, 2 c c.p.p. per non aver commesso il fatto.
La difesa: assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine si associa alla richiesta del P.M.
Il Tribunale, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronunciava la presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

M.R. è stata tratta a giudizio per rispondere, in concorso con il maggiorenne V.C. (nei confronti del quale procede la competente autorità) dei reati previsti e puniti dall’art. 73 comma I e IV del D.P.R. 309/90, ossia per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in tempo diversi, ceduto e/o procurato a terzi e comunque illecitamente detenuto quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente di tipo hashish e marijuana.
I fatti sarebbero stati commessi a Noto in data “antecedente e prossima all’8.11.2010 e fino al 13.12.2010.”
A sostegno dell’accusa formulata nei confronti dell’odierna imputata, il P.M., con il consenso della difesa produceva l’informativa della Questura di Siracusa datata 13.6.2018 riguardante un’ampia indagine volta a sventare l’attività illecita di spaccio di stupefacenti nella città di Noto e che vedeva coinvolti, oltre all’odierna imputata, diversi indagati maggiorenni, alcuni dei quali legati da un rapporto di amicizia o di parentela con la minore.
Dalla documentazione prodotta dal P.M. emergeva che nel corso della detta indagine intercettando l’utenza (3**.*******) intesta all’indagato M.R., era emerso che detta scheda era in uso prevalente all’allora minore M.R. odierna imputata.
Da accertamenti effettuato dalle Forze dell’Ordine risultava che la giovane, all’epoca, lavorava presso il bar “C*****” ubicato in (…omissis), intestato a M.C., moglie dell’indagato C.G. e sorella di M.R., e che quest’ultimo, che pare lavorasse anch’egli con la sorella, avesse fornito all’imputata la scheda telefonica, monitorata dalle Forze dell’Ordine.
È stato anche accertato che la giovano M.R. intratteneva contatti telefonici con G.E., zio acquisito (in quanto convivente di R.L., zia della minore) e con alcuni proseliti del G.E. fra i quali, per l’appunto, V.C..
Dalle diverse conversazioni captate emerge chiaramente che, gli interlocutori utilizzavano un linguaggio criptato finalizzato ad eludere i controlli.
In particolare poi per diversi indagati minorenni (fra questi M.R., C.G. e G.E.) l’attività investigativa e le diverse operazioni di polizia, conclusesi anche con diversi sequestri di consistenti quantità di sostanza stupefacente conseguenti, hanno permesso di documentare lo svolgimento da parte degli indagati (che pare si servissero anche di giovani pusher) di una cospicua attività volta a garantire illeciti profitti ed hanno fornito riscontri oggettivi a quanto emerso dalle intercettazioni (la cui valenza probatoria è comunque al vaglio della competente autorità giudiziaria).
Diversamente, questo Tribunale ritiene che per quanto concerne M.R. non siano stati acquisiti elementi probatori che possano portare a ritenere la minore coinvolta, in maniera inequivocabile, nell’attività di detenzione e spaccio contestata.
Come la stessa imputata ha dichiarato, in sede di esame, all’epoca lavorava presso il bar di M.C., moglie dell’indagato C.G., ed aveva avuto “una storia di qualche mese” con M.R., fratello della titolare del bar. È emerso inoltre che la M.R., tramite il telefono fornitogli da M.R. intratteneva conversazioni telefoniche con A.C., G.E. e V.C., indagato con il quale la minorenne avrebbe concorso nell’attività di detenzione e spaccio e che la predetta ha dichiarato di conoscere perché facevano parte della medesima comitiva.
Come la stessa ha affermato (sempre in sede di esame) erano persone frequentate perché conosciute sul posto di lavoro e legate da rapporti di parentela o amicizia ed ammesso che in quel periodo faceva uso di sostanze stupefacenti che circolavano nel gruppo.
In particolare, il linguaggio criptico e la brevità delle conversazioni nelle quali l’allora minorenne è coinvolta, non appaiono sufficienti a far ritenere che la ragazza fosse coinvolta direttamente nell’attività di detenzione e spaccio. Infatti, anche a voler ritenere che le poche espressioni estrapolate da una più ampia conversazione, espressioni sicuramente criptiche (“ancora è presto” “va bene nunn’hai” utilizzata nella telefonata con l’A. l’11.11.2010, e “pi mia fatti pensare” relativa alla conversazione con il V. del 21.11.2010), si riferissero alla sostanza stupefacente (della quale comunque genere e quantità rimangono comunque indeterminati) non appaiono sufficienti ad avvalorare le tesi che la minorenne oltre a far uso di droga ed essere verosimilmente, in ragione del contesto frequentato, a conoscenza dell’attività svolta da amici e familiari, fosse coinvolta personalmente nella detenzione e nello spaccio.
Non si ritiene infatti che possano ravvisarsi quei canoni di “chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità che possano consentire, nella ricostruzione del significato delle conversazioni, di non lasciare margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione, (Cass. Sez. VI 3.5.2006 Rispoli, Cass. Sez. IV 25.2.2004, Spadaro).
Per altro secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte le risultanze delle intercettazioni non richiedono di riscontri esterni solo “allorché siano connotate da un linguaggio chiaro ed inequivoco (v. Cass. pen. Sez. VI, Sent., 14-11-2016, n. 48009 Sez. 6, n. 3882, del 4/11/2011 – dep. 2012, Annunziata, Rv. 251527).
Nel caso che ci occupa non emergono elementi di conferma idonei a far superare i “ragionevoli dubbi esistenti”.
Invero l’informativa del 13.6.2013 della Questura di Siracusa (acquisita con il consenso della difesa) riferisce che il M.C., la sera del 22.11.2010 era stato visto dai poliziotti appostati, mentre affiancava l’auto Fiat *** tg C*******, a bordo della quale si trovava l’imputata (sedile posteriore) e nell’atto di consegnare qualcosa attraverso il finestrino. Il M. venne per tal motivo fermato per un controllo e poi arrestato, avendo tentato di disfarsi, il durante controllo da parte delle Forze dell’ordine di un pacchetto contenente mezzo panetto di Hashish e 50 gr di marijuana.
Sottoposta a perquisizione anche l’auto nella quale l’odierna imputata si trovava in compagnia di C.G., G.P., M.A. e T.A., veniva però rinvenuta solo “una scaglia di Hashish pari a circa “00,400gr”.
È vero che la minore, mentre era la Commissariato di Polizia, aveva telefonato ad uno dei componenti della comitiva, il V., per l’appunto, e che poco dopo aveva ricevuto una chiamata dalla zia R.L. moglie del G.. Ma da dette conversazioni, brevissime, emerge solo l’esistenza di un rapporto con dette persone e la preoccupazione per la presente della minore al Commissariato, e che non consentono di aggiungere molto al quadro probatorio acquisito.
Per altro neanche la telefonata fatta dalla minore a P.C., a madre del M., il giovane arrestato in flagranza di reato, appare di per sé sola determinante o sufficiente, in maniera inequivoca a dimostrare che la ragazza fosse direttamente coinvolta nelle detenzione e nello spaccio.
Appare infatti in linea con le telefonate precedenti fatte dalla minore ad A.C. ed al V. che esprimono la preoccupazione della minore per l’arresto di uno dei giovani componenti del gruppo arrestato dopo aver ceduto loro la sostanza stupefacente.
In sede di esame l’imputata ha dichiarato “Il ragazzo era stato arrestato ed io volevo aiutarlo, sono una ragazza così, che aiuta il prossimo”.
Infine, al di là delle predette conversazioni, l’imputata non è stata mai vista dagli inquirenti cedere la sostanza a terzi, né è stata trovata in possesso di stupefacenti (anche se la stessa ha ammesso di farne uso), né è stata trovata in possesso di proventi presumibilmente provenienti da attività illecita.
Si ritiene quindi, che al di là di quanto le citate conversazioni possano fare ipotizzare non possa dirsi raggiunta la piena prova della commissione del fatto di reato così come contestato.
L’imputata va quindi assolta sia pure con formula dubitativa.

Risultati immagini per FOTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

Zone umide della Sicilia: il canone di affitto non può essere sospeso per la presenza di muffa che può sfociare anche nella morte–Le eccezioni per la Cassazione

Risultati immagini per foto appartamenti con muffa

Riportiamo  la Giurisprudenza del settore

di   Maria Longo
La scelta di un immobile o in affitto o in vendita- a secondo del badget disponibile- spesso crea problemi  visibili solo dopo la stipula del contratto di compravendita o di affitto.    Premettiamo intanto che nel corso del mese di Agosto 2018 gli immobili residenziali in vendita nella regione Sicilia hanno registrato un prezzo per metro quadro richiesto pari a € 1.284, a fronte dei € 1.335 richiesti nel mese di agosto 2017 (con una diminuzione del 3,82% su base annua). Negli ultimi 24 mesi, il prezzo richiesto degli immobili localizzati all’interno dei confini della regione Sicilia ha toccato il valore massimo nel mese di settembre 2016, con € 1.374 per metro quadro.
Per gli immobili residenziali in affitto nella   regione Sicilia si rileva una richiesta pari a € 6,09 per metro quadro al mese, a fronte di € 5,99 mensili per metro quadro richiesti nel mese di agosto 2017 (con un aumento del 1,68% in un anno). Negli ultimi 2 anni, per gli immobili localizzati nella  regione Sicilia il mese in cui il prezzo richiesto è stato più alto è luglio 2018, con € 6,11 per metro quadrato al mese. Il prezzo richiesto è stato inferiore nel mese di novembre 2016: per un immobile residenziale in affitto sono stati richiesti € 5,87 mensili a metro quadrato.
Ora il problema o contenzioso sorge allorchè nel bene si verifica – o ci accorgiamo con ritardo- di  anomalie legate al clima e ad altri fattori esterni visto che anche l’aria circolante può risultare viziata e condurre a gravi malattie sino persino al decesso.
In Sicilia ad es. vi sono zone ad alto tasso di umidità come nella provincia di Catania – Zafferana, Nicolosi, Pedara per citarne solo alcuni -che determinano nell’immobile  guasti o circostanze difficili vivibili.   Conseguentemente si pongono anche diverse problematiche giuridiche.   Abbiamo preso in esame un caso molto frequente in Sicilia di appartamenti locati con presenza di muffa, cioè di funghi di vario genere..
Vediamo un pò cosa dice anche la Giurisprudenza in materia:   
Il conduttore non può esonerarsi dal pagamento del canone di locazione per la muffa riscontrata presso l’abitazione dello stesso, salvo che l’ambiente non sia in condizioni tale da pregiudicare la salute di chi vi abita. (Trib.di Cassino, sentenza 21 giugno 2016)

Spiegazione del fatto: La presenza di muffe non nega, entro certe condizioni, il godimento dell’immobile.

Un immobile per poter essere adibito a privata abitazione, deve garantire che sia esente da vizi e che consenta pertanto ad ogni individuo di vivere la propria quotidianità in maniera qualitativamente idonea. Sia che trattasi di bene di proprietà o dato in locazione, è necessario che l’immobile sia conforme alle aspettative di chi vi abita. L’immobile per poter essere sicuro non deve solamente avere delle buone fondamenta e quindi non presentare pericoli di crollo, ma deve altresì garantire che l’aria circolante presso l’immobile non risulti viziata da muffa.

La muffa sulle pareti, ovvero la presenza di funghi di vario genere che invadono l’immobile, è un problema assai diffuso; sono tanti infatti i casi in cui si presentano delle muffe a causa delle infiltrazioni d’acqua, dovute ad esempio ad una cattiva tubazione o alla mancanza di adeguata permeabilità dell’immobile, divenendo pertanto soggetto a infiltrazioni nei casi di piogge abbondanti e, in generale, soprattutto durante le stagioni quali l’inverno ove le condizioni climatiche sono rigide.

Vivere in un immobile viziato da muffe è un problema di non poco conto dato che le conseguenze sulla salute possono essere molteplici. I funghi infatti possono provocare disturbi di diversa entità quali da semplici irritazioni nasali, emicrania fino a giungere nei casi più gravi a disturbi quali polmonite da ipersensibilità. Quando l’immobile in questione è soggetto al contratto di locazione può sorgere il dubbio circa le modalità di azione per entrambe le parti contrattuali, ovvero chi deve pagare e soprattutto stabilire quali sono le sorti del rapporto contrattuale.

Questo dubbio si è presentato in un caso sorto di recente avente ad oggetto un immobile locato in cui la muffa aveva occupato gran parte delle pareti.

La sospensione unilaterale del canone di locazione è illegittimo

Proprio la massiccia presenza di muffe che avevano invaso l’appartamento e dovute alle infiltrazioni d’acqua, aveva indotto il conduttore dell’immobile a sospendere il pagamento del canone di locazione e a recedere così unilateralmente dal contratto. Tuttavia, a causa di questo mancato adempimento, il locatore aveva citato in giudizio il conduttore presso il Tribunale di Cassino il quale con la sua pronuncia si è resa conforme ad una giurisprudenza ormai consolidata in materia, sostenendo che le muffe non consentono al conduttore di sospendere unilateralmente o di ridurre il canone di locazione previsto da contratto stipulato con la controparte, in quanto le muffe non negherebbero al conduttore il godimento dell’immobile.

Lo stesso Tribunale era già stato investito dalla questione qualche anno prima dal proprietario di un immobile che citava in giudizio il conduttore in quanto, al pari del caso precedente, quest’ultimo aveva unilateralmente deciso di recedere dal contratto. In primo grado il conduttore era stato condannato a corrispondere le sei mensilità dovute, in quanto il termine richiesto dalla legge per il recesso unilaterale è pari a 6 mesi (Trib Cassino sent. n. 453/2000). Il soccombente presentava pertanto ricorso in secondo grado. In tale occasione, la Corte d’Appello aveva ribaltato quanto stabilito dal Tribunale in primo grado, stabilendo pertanto che l’immobile era viziato in una misura tale da giustificare l’azione posta in essere dal conduttore e che pertanto nulla era dovuto al locatore. In altri termini, l’immobile presentava dei vizi tali da pregiudicare lo stato di salute della famiglia del conduttore.

Il locatore, a causa del giudizio a lui sfavorevole in secondo grado, presentava pertanto ricorso in Cassazione per ottenere il pagamento delle sei mensilità, al pari di quanto stabilito dal Tribunale di Cassino in primo grado.

Contrapposte tesi di diritto delle parti L’accusa e la tesi difensiva

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA: RICOVERO DEL MINORE IN OSPEDALE

Nel caso di specie, il conduttore aveva dimostrato che l’immobile presentava dei vizi inerenti a delle macchie di muffa provocate dalle continue infiltrazioni d’acqua provenienti dalla terrazza, a causa di cattivi lavori di permeabilità. Col decorso del tempo queste muffe avevano cagionato dei danni per la salute della propria famiglia; in particolare il resistente aveva allegato, già in secondo grado, il documento che attestava il ricovero del minore in ospedale a causa della insufficienza respiratoria grave, indubbiamente correlata alla presenza dei funghi presso l’immobile.

Tale condizione, secondo il resistente, avrebbe giustificato l’immediato recesso unilaterale dal contratto di locazione, non era possibile, argomenta, attendere il termine semestrale previsto per legge e dare il preavviso al locatore circa la volontà di recedere. Del resto l’ASL già in secondo grado aveva documentato il sopralluogo eseguito presso l’immobile oggetto di giudizio. In tale sede l’ASL attestava effettivamente la pericolosità degli ambienti.

Opposta invece la posizione del ricorrente secondo cui l’eccezione prevista dall’articolo 1460 cod. civ. provocherebbe una mera sospensione delle prestazioni corrispettive, non l’estinzione e che pertanto il conduttore sarebbe stato esonerato dal versare il canone di locazione solo per il tempo necessario a rimuovere il vizio che precludeva il godimento dell’immobile.

Secondo quanto sostenuto pertanto dal ricorrente, non verrebbe meno l’obbligo per il conduttore di versare il canone locativo per le sei mensilità, di cui ne chiedeva la corresponsione, a titolo di mancato congruo preavviso.

Provvedimento del giudice/autorità competente e relativa motivazione Sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione viene sollecitata pertanto per risolvere una questione molto diffusa in materia di locazione e cioè se la presenza di muffa presso l’immobile locato possa essere tale da giustificare l’applicazione dell’art. 1460 cod. civ. secondo cui una parte, nel caso di specie il conduttore, possa rifiutarsi di rendere la prestazione prevista dal contratto, l’erogazione del canone mensile, se la controparte non adempie contemporaneamente con la prestazione corrispettiva. Valutate le posizioni contrapposte e i giudizi dei gradi precedenti, la Cassazione dopo aver sostenuto che il giudice deve valutare la situazione di fatto presentatosi e che non deve farsi influenzare da eventuali sospensioni o estinzioni dei rapporti posti in essere dalle parti, queste ultime possono invocare l’articolo 1460 cod. civ. ma il giudice deve valutare se nel caso di specie possano esserci le condizioni da giustificare il recesso unilaterale previsto dal codice in maniera eccezionale. La Cassazione, in conformità ai suoi precedenti, ha disposto che nel caso di specie vi erano le condizioni per recedere in via eccezionale dal contratto, in quanto vi era in un’ipotesi prevista dall’art. 1580 cod. civ..

In altri termini  nel caso in  specie era evidente un effettivo pericolo per la salute il quale non consentiva la permanenza presso l’immobile locato, neppure temporaneamente.

La Corte di Cassazione pertanto rigetta, in questi termini e in conformità a quanto stabilito dalla Corte d’Appello, il ricorso presentato dal locatore e lo condanna a versare le spese processuali.

La sentenza merita un commento.

L’applicabilità o meno dell’articolo 1460 cod. civ. dipende dalla gravità delle muffe presenti sull’immobile, le quali solo se molto gravi e tali da rendere impossibile anche il godimento temporaneo del bene, giustificano il recesso unilaterale dal contratto a prestazioni corrispettive, quali appunto la locazione.

La questione spinosa circa la responsabilità a causa delle muffe presenti sull’immobile locato è stata sempre sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione la quale in più occasioni ha mostrato un orientamento univoco ritenendo che tale vizio non esonera il conduttore dal pagamento del canone in quanto l’immobile è pur sempre nella sua disponibilità.

Salvi i casi estremi, il canone va’ ugualmente corrisposto e non può decidere il conduttore di recedere unilateralmente dal contratto senza rispettare i termini prescrittivi di legge, pari a 6 mesi.

La sospensione dell’adempimento da parte del conduttore della propria prestazione definita contrattualmente, è legittima solo se viene a mancare la prestazione corrispettiva, in quanto altrimenti potrebbe riscontrarsi un’alterazione del

cosiddetto sinallagma contrattuale, ovvero uno squilibrio fra le parti. La sospensione della prestazione inoltre non è punita nei casi di buona fede.

Brevissimo cenno a casi di cronaca attinenti

Le muffe anche se si presentano con una certa frequenza, tuttavia non vanno trascurate in quanto possono anche provocare danni gravi che, nel peggiore dei casi, può sfociare in morte. E’ quanto successo ad esempio all’attrice americana Brittany Murphy, la quale fu trovata morta presso la propria abitazione. Inizialmente si parlava, dato anche i trascorsi dell’attrice, di morte provocata da overdose da psicofarmaci o suicidio. In realtà, la morte del marito della stessa sopraggiunta qualche mese dopo presso la stessa abitazione, ha iniziato ad insospettire gli inquirenti i quali pertanto, hanno aperto nuove piste possibili per risolvere il caso.

A causa di queste strane coincidenze, sono state valutate altre ipotesi tra cui la presenza di muffe che avrebbero infestato la loro abitazione. Sebbene questa ipotesi non ebbe riscontro definitivo, il fatto che i coniugi, a distanza di 5 mesi, fossero morti presentando secondo l’autopsia le stesse condizioni, dall’autopsia era emerso infatti che entrambi erano affetti da polmonite, ha fatto pensare che quella delle muffe non fosse una semplice ipotesi ma la pista da percorrere per scoprire la causa dei due decessi.