SALVO POGLIESE INTERVIENE CON UNA NOTA SULLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEPOSITATA OGGI

Atti a Corte costituzionale, Pogliese torna sindaco Catania - Sicilia -  ANSA.it

In merito alla sentenza della Corte Costituzionale depositata oggi, inerente la non fondatezza delle eccezioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Catania il 5 dicembre dello scorso anno relativamente alla sospensione dall’incarico elettivo, il sindaco Salvo Pogliese ha diffuso la seguente nota:

 “Apprendo e accolgo con serenità il pronunciamento della Corte Costituzionale che, di fatto, legittima quella parte della legge <<Severino>> che il Tribunale di Catania aveva chiesto di esaminare. 

Anche stavolta per la sua concreta applicazione mi rimetto rispettosamente al giudizio della magistratura ordinaria, visto che fu proprio il Tribunale etneo, esattamente un anno addietro, a reintegrarmi nelle mie funzioni dopo la temporanea sospensione. Continuerò nel frattempo a lavorare svolgendo il ruolo di Sindaco per Catania e nell’interesse dei suoi Cittadini, incarico che con largo consenso sono stato chiamato a ricoprire.  Ritengo, tuttavia, doveroso evidenziare che sulla legge Severino pende già un referendum abrogativo, ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione, e diversi disegni di legge di modifica sono stati presentati in Parlamento. 

Da ultimo quello del Pd, partito a cui fa riferimento il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, che di recente è stato colpito da analogo sproporzionato provvedimento di sospensione, anch’egli a fronte di una sentenza di primo grado. 

Sono certo, nel merito, che la mia condotta limpida e trasparente verrà accertata in ogni sede giudiziaria; ho fatto, lo ribadisco, una scelta d’amore verso la mia Città. 

Per questa ragione non sarà una legge profondamente ingiusta, come la ritengono illustri costituzionalisti ed esponenti di ogni parte politica, a farmi arretrare di un millimetro. 

Fino a quando sarò chiamato a farlo, rispetterò il mandato che mi è stato affidato dai Catanesi, con lo scrupolo e la coscienza di chi considera Catania la propria vita, la propria famiglia e, da Sindaco, la propria missione”.

LA REGIONE SICILIA PRENDE ATTO CON PROPRIA CIRCOLARE,DEL “DISCO ROSSO COSTITUZIONALE” AI PENSIONAMENTI ANTICIPATI

Pensioni in Portogallo senza tasse, tramonta il sogno di trasferirsi  all'estero - InvestireOggi.it

(archivio Sud Libertà)

Oggi come previsto- la Regione Siciliana ha fatto suonare la campana del Dipartimento della Funzione Pubblica dopo l’emissione della Sentenza della Corte Costituzionale – come pubblicato ieri su Sud Libertà – che boccia la legge     regionale sui pensionamenti anticipati. In virtù di essa già cinquemila dipendenti ,funzionari direttivi e anche dirigenti, hanno fruito di tale opportunità, oggi sono bloccati-anzi “archiviati” gli altri in attesa dello scorrimento finale dei contingenti già formati. Questi dovranno attendere un bel pò.  Un paradosso davvero. 

Il riscontro alla Sentenza è stato immediato. La Funzione pubblica con una Circolare inviata ai dirigenti preposti ai Dipartimenti regionali, Uffici equiparati, Uffici speciali, Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, ha comunicato lo “Stop” ai dipendenti collocati nell’elenco del pensionamento anticipato.   Vediamo cosa dice la Nota a firma del dirigente generale C.Madonia (e di Palagonia) :

Con Sentenza n.235/2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 7, comma 2 della l.r. 6 agosto 2019 n.14 secondo la quale “i dipendenti di cui all’art. 52, comma 5, della l.r. maggio 2015, n.9 maturano i requisiti di pensione senza gli incrementi di vita di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 Luglio 2010 n.122, e conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico  trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti” e della norma di cui al comma 1 del medesimo articolo secondo il quale “le disposizioni al trattamento anticipato di pensione e di indennità di fine servizio comunque denominata previste dagli articoli 14 e 23, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019 n.4 convertito con modificazioni della legge 28 marzo 2019 n.26 per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e succ.modificazioni ed integrazioni, si applicano    ai dipendenti della Regione che ne fanno istanza con un preavviso di almeno sei mesi”

Alla luce di quanto sopra  è revocata la Circolare Prot. 99361 del 6 giugno 2019.   Il Dipartimento provvederà applicazione delle disposizioni di cui all’art.52, comma 5 della lr 7 maggio 2015 n.9, artt 51 e 52 e s.n. e Riforma sistema pensionistico e collocati in quiescenza anticipati.

Saranno pertanto archiviate tutte le istanze presentate ai sensi dell’art.52, comma 5 della l.r. 7 maggio 2015 da parte di dipendenti che non raggiugono entro 31 dicembre 2020 i requisiti indicati nella Circolare     Saranno altresì archiviate le istanze presentate ai sensi del sopra richiamato art.7, comma 1 della l.r. 14/2019  (Cosiddetta Quota 100)

LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA ILLEGITTIMA LA LEGGE DELLA REGIONE SICILIA E RIDA’ DIGNITA’ AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI SICILIANI

SENTENZA 20/2019 CORTE COSTITUZIONALE: INCOSTITUZIONALE L'OBBLIGO GENERALIZZATO DI PUBBLICARE ON LINE I DATI SU REDDITO E PATRIMONIO | ANP

 

SENTENZA 235 DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEPOSITATA IERI

 Il trattamento pensionistico non può escludere gli incrementi alla speranza di vita (di cui all’articolo 53 della legge regionale n.9 del 7 maggio 2015 emanata  dal governo Crocetta e neppure l’impianto di diversi articoli di legge sul pensionamento anticipato  possono restare in vigore.    Ad annunciare questa importante novità -e anche altre – è una Sentenza della Corte Costituzionale  (n. 235 del 22 ottobre 2020), depositata ieri alla Segreteria, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 3, 7 e 11 della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2019, n. 14.​
Ricorderemo ai lettori e agli interessati il testo dell’art. 7, della l.r. 14/2019:
  1. Le disposizioni sul trattamento anticipato di pensione e di indennità di fine servizio comunque denominata previste dagli articoli 14 e 23, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (QUOTA 100 E ANTICIPO TFS), convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano ai dipendenti della Regione che ne fanno istanza con un preavviso di almeno sei mesi.
  2. I dipendenti di cui all’articolo 52, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 maturano i requisiti di pensione senza gli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti 
  3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

   Cosa avverrà adesso?      Disco rosso ai prepensionamenti con quota 100 (62 anni di età e 38 anni di contributi);

Coloro i quali hanno presentato domanda di pensionamento ai sensi della legge n.9 del 2015 con i requisiti prefornero, a seguito dell’abrogazione della legge dovranno raggiungere 66 anni di età -almeno 20 anni di contributi -per la pensione cosiddetta di vecchiaia   Mentre chi ha richiesto il pensionamento anticipato con le quote deve raggiungere quota 98 con i requisiti minimi di 62 anni di età e 35 di contributi -naturalmente la procedura dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2020 perchè altrimenti nasce uno “sforamento” non conciliabile con le nuove norme costituzionali. Tutto in fretta quindi.  Abbiamo i nostri dubbi specie in questo periodo di Covid-19

  1. Chi ha richiesto di andare in pensione ai sensi della l.r. 9/15 con i requisiti pre Fornero, a seguito dell’abrogazione della legge deve raggiungere 66 anni di età (almeno 20 di contributi) per la pensione di vecchiaia.
  2. Chi ha richiesto di andare in pensione ai sensi della l.r. 9/15 con i requisiti pre Fornero con le quote, a seguito dell’abrogazione della legge deve raggiungere quota 98 con 2 requisiti minimi: 62 anni di età e 35 anni di contributi.Vedremo  anche la Presidenza della Regione e l’assessore competente come disciplinerànno queste norme che dovranno essere dilatate ai Dipartimenti-ai Sindacati della Regione per la vigilanza,e al Fondo Pensioni per la revisione economica dei trattamenti pensionistici