L’uccisione di Lorena Quaranta, la studentessa a Furci Siculo, la Corte di Cassazione annulla ergastolo per ex fidanzato: «Stressato dal Covid»

 

Lorena Quaranta, la Cassazione annulla l'ergastolo per il femminicidio: il  fidanzato “era stressato per il Covid”

 

I giudici di merito non avrebbero verificato se la specificità del contesto, il periodo Covid e la difficoltà di porvi rimedio costituiscano fattori incidenti sulla misura della responsabilità penale». È il ragionamento dei giudici della Corte di Cassazione, nelle motivazioni sulla decisione di annullare con rinvio, limitatamente all’applicabilità delle attenuanti generiche, la condanna all’ergastolo per l’infermiere calabrese Antonio De Pace per l’uccisione di Lorena Quaranta, la studentessa di Medicina, originaria di Favara, in provincia di Agrigento. La giovane fu strangolata dal fidanzato, che ha confessato in una villetta di Furci Siculo (Messina), il 31 marzo 2020. Il femminicidio si verificò nella prima fase della pandemia di Covid-19. Ed è proprio a quel periodo particolare che per i giudici bisogna guardare. L’emergenza e le restrizioni, come è stato ricostruito nella sentenza, avrebbero inciso sull’animo dell’infermiere.

«Deve stimarsi –  che i giudici di merito non abbiano compiutamente verificato se, data la specificità del contesto, possa, ed in quale misura, ascriversi all’imputato di non avere efficacemente tentato di contrastare lo stato di angoscia del quale era preda e, parallelamente, se la fonte del disagio, evidentemente rappresentata dal sopraggiungere dell’emergenza pandemica con tutto ciò che essa ha determinato sulla vita di ciascuno e, quindi, anche dei protagonisti della vicenda, e, ancor più, la contingente difficoltà di porvi rimedio costituiscano fattori incidenti sulla misura della responsabilità penale».

 

 

 

Verdetto Cassazione: c’è la prova che “Raffaele Lombardo strinse un patto con la Mafia e fece favoritismi”-

Foto d’archivio  “Problemi di Mafia”: a destra l’ex presidente della Regione Sicilia dr.Raffaele Lombardo
di        Raffaele     Lanza

                           SI  APRONO LE PORTE  DELL’INFERNO  PER I MAFIOSI  ECCELLENTI SICILIANI

La vecchia Sicilia politica e mafiosa sta per  entrare per sempre in un girone dell’Inferno e qui seppellita. I favoritismi istituzionali, i rapporti con i boss, le amicizie interessate, gli appalti di comodo, i dirigenti simpatizzanti per la carriera fulminea, hanno ciascuno un prezzo da pagare alla Società . Ci pensano i Supremi Giudici a Catania .

Proprio la Cassazione non fa dormire sonni tranquilli all’ex governatore della Sicilia Raffaele Lombardo  tanto da giudicare  “illogica” la Sentenza che in appello ha assolto dal concorso esterno il  Lombardo – nonostante affermi che strinse un “patto” con la mafia per essere eletto “rapportandosi direttamente” con i boss – sostenendo che manca la prova dell’oggetto del “patto”.

Tale prova  invece “ragionevolmente”, secondo la Suprema Corte, si può individuare in “favoritismi nell’aggiudicazione” di appalti. Sono queste le  motivazioni della Suprema Corte che ha accolto il ricorso del Pg di Catania.

La Cassazione inoltre afferma che  “si impone l’annullamento” della condanna emessa in appello – il 31 marzo 2017 – che aveva ridotto a due anni di reclusione (pena sospesa) e 2400 euro di multa per corruzione elettorale, la pena stabilita in primo grado dal gup di Catania che, il 19 febbraio 2014, aveva condannato l’ex leader del Mpa a sei anni e otto mesi di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale. “E’ illogico” – “avere conclusivamente attribuito valore dirimente al presunto mancato accertamento dell’oggetto specifico del patto, che tra l’altro, per essere stato necessariamente stipulato ex ante, non poteva riguardare vicende specifiche, ma solo una generica accondiscendenza del politico alle mire del sodalizio, che i quattro settori oggetto d’indagine(vicenda parchi commerciali, vicenda Safab, rapporti don Di Dio Rosario, rapporto con il Bevilacqua) potevano ragionevolmente lasciare individuare in favoritismi riguardanti l’aggiudicazione di opere pubbliche o l’esecuzione di opere private”.
Il  ricorso di Lombardo  è stato valutato dal Tribunale inammissibile per  “incompatibilità logica” perchè con esso il Lombardo tendeva  ad ottenere “una modifica in melius delle statuizioni” che invece sono “suscettibili di essere modificate in peius all’esito del giudizio di rinvio”. Adesso si attende la Sentenza finale. 

 

 

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