Napoli, Spiagge libere di ‘Donn’Anna’ e ‘Delle Monache’: il TAR respinge il ricorso contro il contingentamento

La domenica al “mare” di rifiuti a palazzo Donn'Anna ...

Napoli, spiagge libere

Il Presidente della VII Sezione del TAR Campania ha respinto l’istanza di tutela cautelare monocratica presentata dall’Associazione Mare Libero evidenziando che “… le ragioni a fondamento del disposto contingentamento all’esito del riesame disposto dal TAR con ordinanza cautelare n. 1498/2024 si presentano adeguatamente rappresentate e valutate nell’atto integrativo alla delibera del 9.8.2024 emergendo dallo stesso la ponderata valutazione degli opposti interessi coinvolti, atteso che la libera fruizione dell’arenile non può essere disgiunta dalla tutela degli interessi alla sicurezza ed incolumità pubblica; considerato che non appaiono sussistenti gli elementi del pregiudizio di estrema gravità ed urgenza paventato dall’associazione ricorrente, essendo oramai decorsa la parte più rilevante del periodo della stagione balneare …” .

Con lo stesso atto il presidente del TAR ha fissato per il 25 settembre l’udienza per la decisione collegiale. La stagione balneare prosegue come già previsto.

Ilaria Salis, accolto il ricorso, starà ai domiciliari a Budapest. Esce dal carcere libera delle catene. Avrà il braccialetto elettronico

 

Il tribunale di seconda istanza ungherese ha accolto il ricorso presentato dai legali di Ilaria Salis, potrà stare -con il braccialetto elettronico – ai domiciliari a Budapest. Ha dovuto pagare una cauzione.L’attivista italiana potrà però uscire dal carcere.
“Il Tribunale del riesame ungherese ha concesso gli arresti domiciliari a Ilaria Salis, che potrà dunque scontarli in Ungheria”, ha confermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante il question time alla Camera.
“l commento in una nota congiunta Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.    “La concessione dei domiciliari a Ilaria Salis, dopo l’accoglimento del ricorso presentato dai suoi legali, è una splendida notizia!”.
Questo risultato si deve innanzitutto alla tenacia e alla determinazione della famiglia – proseguono – e di tutti coloro che invece di stare in silenzio si sono battuti e continueranno a farlo per i diritti di Ilaria e di tutti noi. Siamo felici e ancora più convinti della nostra scelta di candidare Ilaria nelle nostre liste. Ora dopo questa prima vittoria, così importante per lei e tutti noi, vogliamo riportarla in Italia e poi a Bruxelles come Parlamentare europea perché – concludono Bonelli e Fratoianni – la questione del rispetto dei diritti in Europa diventi una questione pienamente politica”

Il dirigente Cartabellotta (su “soffiata” del Presidente Musumeci) frena la drammatica protesta dei dipendenti dell’Istituto Incremento ippico

Rotazione dirigenti generali. All'Agricoltura torna Cartabellotta,  Frittitta va alle Attività Produttive

Il dirigente generale dell’Assessorato all’Agricoltura ,Dario Cartabellotta: “E’ importante calmare i lavoratori per la riuscita della Manifestazione internazionale. Poi la decisione non tocca a me....”

Giunge sulla nostra scrivania un Comunicato sulla manifestazione di Tenuta Ambelia organizzata dall’Istituto incremento ippico. Qui, la fibrillazione dei dipendenti da collocare già in mobilità obbligatoria, secondo le disposizioni di una legge regionale di appena due anni fa, finisce momentaneamente per un periodo- comunica il dirigente generale dell’Assessorato all’Agricoltura-Regione Siciliana-  Dario  Cartabellotta di venti giorni  e il 9 luglio prossimo sarà rispettata la fase della consultazione sindacale, poi la valutazione finale della Giunta regionale e del Presidente On Nello Musumeci in attesa del ricorso d’urgenza -al Tribunale del Lavoro di Catania presentato da diversi dipendenti autonomi  dell’Ente e studiato -come Sud Libertà ha già ampiamente pubblicato – dall’Avv. E. Buscemi

Mobilità dunque solo rinviata: ma non bisogna farsi illusioni.  La Regione siciliana vuol acquisire un elemento di legittimità _consultazione- per eludere i prossimi decreti d’urgenza del Tribunale del Lavoro. Nulla più.

R.Lanza

 

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Riportiamo il Comunicato sulla Manifestazione internazionale.Da oggi 2 al 4 luglio 2021, ad Ambelia, torna la Fiera Mediterranea del Cavallo. Organizzato dalla Regione Siciliana con il supporto tecnico di Fieracavalli – uno degli appuntamenti equestri più attesi dagli amanti dell’equitazione e non solo. Tra tradizione siciliana e cultura equestre, la Terza Fiera Mediterranea del Cavallo è rivolta a tutti gli appassionati, agli addetti ai lavori, ma anche alle famiglie e ai semplici curiosi.

Un’ottima occasione non solo per scoprire tutto sul mondo del cavallo e sulle tradizioni siciliane, ma anche per visitare un luogo pieno di storia come la Tenuta di Ambelia, originariamente parte dei possedimenti dei signori di Militello. Oggi la struttura, gestita dall’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia e recentemente ristrutturata, è adibita alla conservazione, al miglioramento e alla diffusione delle razze equine siciliane, in particolare è rivolta al mantenimento delle razze Purosangue Orientale, del Cavallo Sanfratellano, dell’asino Ragusano e Pantesco. L’evento ha inizio la mattina di venerdì 2 luglio con l’Inaugurazione Ufficiale e prosegue con numerosi appuntamenti – che danno risalto all’attività sportiva dell’equitazione, alla tradizione culturale equestre siciliana e all’allevamento – nelle diverse aree in cui sono stati divisi i 50 ettari della tenuta.      Previste le diverse fasi dell’equitazione: dal Salto Ostacoli, agli Attacchi, al Dressage, dai Pony Games, alle discipline americane.

Si potranno ammirare- spiega il Comunicato regionale -anche spettacoli equestri, concorsi e sarà possibile esplorare la tradizione allevatoriale siciliana con la Vetrina del Cavallo Siciliano da Sella con ARACSI, quella dei muli con “Sicilia Antica – La tradizione del mulo e le sue bardature” e con la presentazione delle altre razze siciliane quali Purosangue Orientale, Cavallo Sanfratellano, l’asino di Pantelleria e l’asino Ragusano.

Spazio anche per i prestigiosi Cavalli Arabi con circa 80 esemplari protagonisti della Sicily Etna Arabian Horse Cup che prevede, per domenica 4 luglio, i Campionati Finali International Show Ecaho. Per celebrare la millenaria amicizia con il cavallo e le altre specie equine, come l’asino e il mulo, viene posto l’accento sul loro ruolo come “dottori e assistenti” nello sviluppo emotivo e affettivo di tutti i bambini attraverso la pratica della terapia assistita con gli animali.

Da segnare quindi i laboratori con i pony, a cura del Centro Ippico Athenarum e del Centro Ippico New Eagle’s, e le numerose attività ludiche e artistiche con gli asini, a cura di Massimo Montanari e Federica Crestani. 

Foto dei cavalli più belli del mondo

Da non perdere, inoltre, al tramonto il Gala equestre “Sicilia, così è se vi pare”: un omaggio, attraverso i cavalli e la musica, alla terra siciliana che ha ispirato grandi personaggi della storia, della letteratura e dell’arte. E per vivere la ricchezza artistica ed enogastronomica della terra siciliana godetevi un palinsesto ricco di iniziative trasversali. Dall’estemporanea di pittura, a cura del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, dedicata all’anatomia del cavallo e al suo ruolo nella mitologia fino all’esibizione di diversi gruppi musicali siciliani. Fari accesi anche sull’ineguagliabile patrimonio dell’enogastronomia siciliana con gli immancabili piatti tipici regionali. La Fiera Mediterranea del Cavallo è anche momento di confronto didattico-scientifico con un programma di appuntamenti dedicati a studenti e specialisti: da segnalare il Master Veterinario dal titolo “Il trasferimento embrionale negli equidi: rapido strumento di selezione”, a cura dell’Istituto Zooprofilattico per la Sicilia e, in merito alla parte tecnica dell’allevamento, la presenza del Professore e Ricercatore dell’Università di Bologna Daniele Bigi, esperto di biodiversità zootecnica, genetica molecolare e studioso delle specie equine e delle diverse razze italiane di cavalli. Sabato 3 luglio si terrà il colloquio internazionale “A cavallo!”, un momento di riflessione sul tema del turismo slow ed equestre, che vedrà la partecipazione di esponenti del settore provenienti da Grecia, Albania, Croazia, Repubblica Ceca, Spagna, Portogallo, Tunisia ed Italia. Hanno già comunicato il loro interesse il Consiglio d’Europa-Istituto degli Itinerari culturali, la Commissione Europea – DG Turismo e l’UNWTO. Attenzione speciale alla biodiversità, con l’esposizione di equidi, bovini e ovini autoctoni siciliani, a cura dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia e il convegno sulla conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio autoctono siciliano, a cura del Consorzio di Ricerca Filiera agroalimentare. L’appuntamento è ad Ambelia, dal 2 al 4 luglio 2021.

In fermento i dipendenti dell’Istituto Incremento Ippico -Nervosismo e malessere nei rapporti tra le parti

 

La restaurata Tenuta Ambelia location della Fiera Mediterranea del Cavallo: "La Regione pensi ora ad avviare il rilancio" | BlogSicilia - Ultime notizie dalla Sicilia

Archivi Sud Libertà – Tenuta Ambelia dell’Istituto Incremento Ippico

 

 

DI  RAFFAELE  LANZA

Lo stato di malessere intervenuto tra le parti della controversia, dipendenti dell’Istituto Incremento ippico di Catania, e la direzione dell’Ente dà luogo al momento a diverse manifestazioni di nervosismo e insofferenza   Si discute adesso della debolezza sociale dei sindacati rappresentativi che sin dalla legge di rimodulazione della pianta organica dell’Istituto avrebbe dovuto preventivare ciò che non  hanno saputo prevedere anch’essi.    L’immobilismo politico-sì- d’accordo ma ogni forza sindacale,-è coro unanime – soprattutto chi vanta antiche tradizioni non si limita a svolgere un’azione locale di contrasto o a rilasciare commenti od interviste additando la politica il responsabile assoluto ma deve rispondere con senso di responsabilità pari al consenso c he rappresenta.     Marionette o sindacalisti nani che rivestono cariche importanti a Catania , segreteria generale o dirigente regionale sindacale,senza avere un tessuto lavorativo di responsabilità del lavoro del comparto e  quello dirigenziale,  equivale -equivale  come mandare in battaglia giovane personale regionale,ex contrattista,a riguardo,lanciato in avventure private o a stabilizzazioni dalla fascia Ae B al titolo corrispondente al titolo di studio. .

 

Ripristinare le corrette relazioni sindacali per tutelare i lavoratori di Fata Logistic Systems | La Retorica

 

Si dimentica l’obbligo morale – o diventa palese sempre più l’incapacità- di adempiere alle incombenze loro spettanti in conseguenza della carica che ricoprono o che il sindacato di riferimento, forse senza candidati, ha dato loro.. E’ anche questo il male oscuro che sta divorando i dipendenti oramai smarriti  e soffocati dalla  direzione dell’Istituto Incremento ippico ma anche l’assenza di autentica responsabilità sindacale connessa   ai vertici   dei dipartimenti della Regione siciliana

Riportiamo   uno stralcio del ricorso contro la Regione siciliana della legge n.17 del 2019 che rimodula la pianta organica dell’Istituto Ippico  Anche questo è punto d’attenzione del Giudice del Lavoro che presto , forse a giorni o più in là, si pronuncerà sul ricorso dell’Avv Buscemi presentato da diversi dipendenti che non aderito alle idee del Sindacato Cgil e del suo Segretario “generale”

CATANIA,

 

Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege
dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;
Contro la Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore , con sede in piazza Indipendenza, 21 – 90129
Palermo, per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli: 2, commi 7 e 8; 8; 13, commi l e 2; 15 commi
3 e 4 e 22 della legge Regione Sicilia n. 17 del 16 ottobre 2019, come da delibera del Consiglio dei ministri in data
12 dicembre 2019.

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 47 del 18 ottobre 2019 (n. 44), è stata pubblicata la legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 recante; «Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie».
Il Presidente del Consiglio ritiene che le disposizioni contenute negli articoli 2, commi 7 e 8; 8; 13, commi 1 e 2; 15 commi 3 e 4 e 22 siano illegittime per contrasto con diverse disposizioni costituzionali (indicate in relazione a ciascun articolo impugnato); pertanto propone questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 127, comma 1,della Costituzione per i seguenti
MOTIVI
Illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 7 ed 8 per contrasto con l’art. 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001
(norma interposta) e dell’art. 117 della Costituzione.
L’art. 2 della legge regionale n. 17 del 2019 prevede:
Rimodulazione pianta organica dell’Istituto incremento ippico per la Sicilia
1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano i rapporti di lavoro e d’impiego alle dipendenze dell’Istituto incremento ippico per la Sicilia, tenuto conto dell’autonomia statutaria dell’Istituto, nel rispetto dell’art. 97, primo comma, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l’efficienza dell’Istituto in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi in Italia e nell’Unione europea;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nella seguente tabella A, è rimodulata l’attuale consistenza della dotazione organica dell’Istituto incremento ippico per la Sicilia in base ai fabbisogni e al vigente sistema di classificazione del personale del comparto non dirigenziale del Contratto collettivo regionale di lavoro della Regione Siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
TABELLA A
Qualifica Categoria CCRL Dotazione organica attuale Nuova dotazione organica
operatori A 0 12
collaboratori B 0 1
istruttori C 30 3
funzionari D 1 1
TOT. 31 17

3. La consistenza della dotazione organica del personale appartenente al ruolo unico della dirigenza regionale è
fissata in 1 unità.
4. La dotazione organica totale dell’Istituto è di 18 unità.
5. Alle eccedenze di personale di ruolo, individuate a seguito della rimodulazione della dotazione organica di cui al comma 2, il dirigente responsabile dell’Istituto incremento ippico per la Sicilia applica le procedure di cui all’art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, immediatamente dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ai fini della ricollocazione totale 0 parziale del personale in situazione di soprannumero e di eccedenza il dirigente responsabile dell’Istituto incremento ippico per la Sicilia ed il dirigente generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale sono autorizzati a stipulare apposito accordo di mobilità ai sensi del comma 5 dell’art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001.
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7. L’accordo di mobilità di cui al comma 6 regola anche la copertura dei posti risultanti vacanti a seguito della
nuova dotazione organica.
8. Qualora ne ricorrano le condizioni, le eccedenze e le carenze di personale scaturenti dalla nuova dotazione
organica potranno essere regolate col ricorso all’istituto del distacco del personale ai sensi dell’art. 62 del Contratto
collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all’articolo 1
della legge regionale n. 10/2000.
9. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’art. 2, recante norme concernenti la rimodulazione pianta organica dell’Istituto incremento ippico per la Sicilia, si ritiene sia costituzionalmente illegittimo nei suoi commi 7 e 8.
Nel complesso, come detto, la disposizione disciplina un processo di rimodulazione in senso riduttivo della dotazione organica dell’Istituto incremento ippico per la Sicilia e la conseguente gestione delle eccedenze secondo le previsioni dell’art. 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, normativa direttamente applicabile al personale della regione e degli enti da essa vigilati in base all’art. 23 della legge regionale n. 10 del 2000.
Al comma 7, viene stabilito, in particolare, che nell’accordo di mobilità, previsto dal precedente comma 6, sia disciplinata anche la copertura dei posti vacanti all’esito della riduzione della dotazione organica.
Si deve rilevare, in via generale, principalmente la controtendenza della previsione rispetto alle finalità dell’accordo.
La norma, infatti, appare orientata ad assicurare la ricollocazione del personale eccedentario e non la copertura di
posti vacanti.
Si ritiene che le norme in esame violino i principi contenuti nel decreto legislativo n. 165 del 2001, che si atteggia quale norma interposta, in particolare con l’art. 33, comma 5, contrasta con l’art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile, tra i quali certamente la materia del rapporto di impiego privatizzato e dei contratti collettivi.
Prevede, infatti, l’art. 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001:
«1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è
valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un’informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.
5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l’amministrazione applica l’art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell’ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell’ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.
6. I Contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell’art. 30.
7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l’amministrazione colloca in disponibilità
il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima amministrazione e che non possa
essere ricollocato presso altre amministrazioni nell’ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la
diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.
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8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari all’80 per cento dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell’indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».
Pertanto, quanto previsto ai commi 7 ed 8 dell’art. 2 in ordine alla possibilità di regolare la copertura dei posti risultanti vacanti all’esito della nuova dotazione organica in sede di accordo di mobilità, non trova riscontro nell’art. 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che costituisce disposizione riconducibile alla materia dell’ordinamento civile di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l) , della Costituzione.
Anche il comma 8 tratta congiuntamente la gestione delle eccedenze e delle carenze di personale dell’istituto oggetto dell’intervento normativo, prevedendo il ricorso al distacco disciplinato dall’art. 62 del CCRL, secondo cui l’Amministrazione di appartenenza del personale in distacco resta responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Anche in tal caso la legge regionale – laddove prevede uno strumento di gestione dell’eccedenza di personale, i cui oneri sono posti a carico dell’Amministrazione che presenta situazioni di eccedenza – detta disposizioni ulteriori rispetto alla legge statale, che non trovano riscontro nell’art. 33 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
Il contrasto con tale disposizione emerge sol che si consideri che la norma interposta non contempla l’eventualità del distacco, ma prevede la risoluzione del rapporto (1) , nel caso sussistano i presupposti per il pensionamento, ovvero il ricorso a procedure di mobilità.
L’art. 33, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, come già evidenziato, costituisce norma riconducibile alla materia dell’ordinamento civile di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l) , della Costituzione.
Da ciò l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 7 e 8, della legge in esame.Illegittimità costituzionale dell’art. 8 per contrasto con l’art. 81, terzo comma, della Costituzione.
L’art. 8 prevede modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, disponendo testualmente «1. Al comma 1 dell’art. 79 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2019”.».

(1) L’art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede che
«con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal l° gennaio 2012 dall’art. 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un’età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell’art. 24. ………..».

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In ragione delle considerazioni che precedono, la norma di cui all’art. 8 contrastando con il parametro interposto rappresentato dall’art. 3, comma 1, lettera a) , del decreto-legge n. 47 del 2014, eccede le competenze attribuite alla Regione dagli articoli 14 e 17 dello Statuto di autonomia e viola un principio fondamentale nella materia, di legislazione concorrente, del «coordinamento della finanza pubblica», di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Al riguardo, è necessario evidenziare che la giurisprudenza è costante nell’affermare che anche gli enti ad autonomia differenziata sono soggetti ai vincoli legislativi derivanti dal rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica ( cfr. sentenza n. 77 del 2015 e le pronunce ivi richiamate, n. 139 del 2012, n. 30 del 2012 e n. 229 del 2011).
Infine, con riferimento agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alla legge in esame, si evidenzia che gli articoli 2, 5, 12, 22, 25 e 27 riportano clausole di invarianza finanziaria volte a specificare che dall’attuazione delle disposizioni ivi recate non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica e che tutte le strutture regionali interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, si rileva che la legge in esame non risulta corredata della relazione tecnica prevista dall’art. 17 della legge n. 196 del 2009 che indichi nel dettaglio le ragioni dell’invarianza degli effetti legislativi sui saldi della finanza regionale. In particolare, il comma 6 -bis del citato art. 17 impone — anche al legislatore regionale — di corredare dette clausole di una relazione tecnica che riporti la valutazione degli effetti, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza, l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.
La relazione tecnica assume, pertanto, non solo un rilievo illustrativo, bensì dimostrativo del rispetto, da parte del nuovo provvedimento legislativo, del parametro costituzionale sulla copertura finanziaria degli oneri. Ne consegue che la declaratoria di assenza di onere non vale di per sé a rendere dimostrato il rispetto dell’obbligo di copertura.
L’attribuzione e lo svolgimento di nuovi compiti a strutture o uffici già esistenti possono infatti comportare nuovi o maggiori oneri finanziari conseguenti. È evidente che la previsione in tale evenienza di una clausola di invarianza finanziaria priva di indicazioni circa, ad esempio, l’organico interessato all’adempimento delle nuove funzioni assegnate o la disponibilità dei mezzi necessari per il loro svolgimento, rischia di risolversi in una mera «clausola di stile»
(sentenza n. 18 del 2013).
Tali clausole, pertanto, garantiscono la neutralità finanziaria delle disposizioni a condizione che esse siano in concreto praticabili. Ove, infatti, i nuovi compiti affidati alle Amministrazioni regionali non possano, in concreto, essere svolti ad invarianza di risorse, la norma istitutiva comporterebbe la creazione di oneri occulti, in contrasto con i principi costituzionali della copertura degli oneri con possibili effetti anche sull’equilibrio del bilancio.
Per quanto sopra, in assenza di elementi idonei a suffragare le suddette clausole di invarianza finanziaria, si ritiene che le citate disposizioni violino l’art. 81, terzo comma, della Costituzione che trova specifica declinazione nel richiamato art. 17 della citata legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009.

Luca Busi (SIBEG):” il rilancio delle nostre aziende passa dall’abolizione della Sugar Tax.”

Pubblicato decreto attuativo: filiera delle bevande e PMI a rischio

 

foto dell’Ad Sibeg Luca Busi

 


Luca Busi (Sibeg): «Il rilancio delle nostre aziende passa dall’abolizione di questa nuova tassa. Grazie a Musumeci e Armao per aver deciso di sostenere l’economia sana dell’Isola»

 

«Il decreto attuativo della Sugar Tax, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, arriva come un fulmine a ciel sereno: dopo tante rassicurazioni da parte del Governo, a fronte della sfiducia degli imprenditori e della perdita di liquidità dettata dall’emergenza che ha depotenziato il sistema, questa notizia sembra quasi uno sgambetto fatto durante la corsa verso un’auspicabile ripresa economica».

Così l’amministratore delegato di Sibeg Luca Busi ha commentato il provvedimento del ministero dell’Economia e delle Finanze che contiene le modalità attuative dell’imposta fissata per il prossimo 1° gennaio. Ribadendo la preoccupazione espressa pochi giorni fa da Assobibe, Associazione di Confindustria che rappresenta le aziende produttrici di bevande analcoliche, l’azienda che imbottiglia Coca-Cola in Sicilia scende nuovamente in campo per manifestare il disappunto su una vicenda che ha tenuto sul filo del rasoio tantissime Pmi italiane, oggi schiacciate dalla crisi.

«Come fare a guardare con ottimismo al futuro? Oggi ci stiamo rialzando per riprendere in mano bilanci e fatturati, preservando posti di lavoro e cercando di spingere nuovamente sull’acceleratore dello sviluppo – continua Busi – l’ultima e l’unica soluzione che ormai ci resta è sperare nell’azione legale portata avanti dalla Regione Siciliana, che già l’anno scorso, appresa la notizia di Sugar e Plastic Tax, si è attivata per impugnare la legge di Bilancio 2020 dello Stato davanti alla Consulta, contestando – tra l’altro – quattro punti (articolo 1, commi 309, 316, 661 e 875) che “violano alcuni articoli della Costituzione e dello Statuto della Regione Siciliana” e che sono fortemente penalizzanti per il nostro territorio».

«Oltre al Covid, c’è un’altra emergenza inderogabile da affrontare: le tasse – continua Busi – il settore l’anno scorso ha subito una contrazione del volume di vendite del -40% e il recupero delle perdite, secondo diversi studi, dovrebbe avvenire non prima della fine del 2022. Non è possibile pensare di inserire un balzello con un impatto medio del + 27% in questo momento così critico. Chiediamo alla Regione Siciliana di andare avanti a difesa dei suoi imprenditori: un sentito grazie va al presidente Nello Musumeci, all’assessore Gaetano Armao e a tutto il governo siciliano, per aver deciso di sostenere l’economia sana dell’Isola».

 

REGIONE SICILIA: ALLA MANIERA DI DAVIDE E GOLIA

Sud  Libertà

 

Leggende narrate nella Bibbia spiegate dalla Scienza

Immagine Biblica

 

DI RAFFAELE  LANZA

Palermo

Il governo centrale non ha lasciato correre. Una lunga e sproporzionata riflessione temporale e poi via a confezionare il ricorso contro la nota Ordinanza del  governatore della Sicilia Nello Musumeci che aveva disposto lo sgombero degli hotspot e centri di accoglienza delll’isola

 L’impugnativa è depositata al Tar della Sicilia. L’ordinanza, secondo il ricorso governativo, “interferisce direttamente e gravemente con la gestione del fenomeno migratorio che è materia di stretta ed esclusiva competenza dello Stato”. Inoltre nonostante sia stata motivata come misura anti Covid, sempre secondo il ricorso, “interferisce sul fenomeno migratorio e produce effetti diretti a carico di altre regioni”.

Un modo come un altro per fermare chi vagheggia un modello di società diversa in Sicilia  Il vero nemico di Musumeci non è il governo centrale ma tutto quel coro di voci infamanti e pregiudizi anche giornalistici che come il venticello di rossiniana memoria finisce col botto di un colpo di cannone Quali cannoni dovrebbe contrapporre la Sicilia?   Se l’obiettivo è la ripresa economica e la rinascita civile e morale di una regione come la Sicilia pensiamo che sia perfettamente inutile prendersela con Musumeci che vuole estirpare impietosamente con un’opera di bonifica radicale il “male oscuro” del fenomeno migratorio.          
Diciamo la verità:  il governatore della Sicilia in questo momento ricorda la leggenda biblica di Davide e Golia.  Davide-ricorderemo quel racconto – era solo un piccolo ed esile pastore e si offrì al re Soul come avversario di Golia..
Il re gli fece notare quanto fosse magro e delicato in confronto al rivale, allora David gli raccontò di quando uccise il leone e l’orso, ritenendo di poter fare lo stesso con il gigante  Golia. Saul si convinse e fece preparare David per il duello, ma siccome  a stento camminava con il peso dell’armatura, prese con se solo il suo bastone e qualche ciottolo del vicino torrente. Si avvicinò Golia e appena lui si mosse David prese una pietra dalla sua casacca e con la fionda la lanciò contro il filisteo, che venne colpito alla fronte.
Golia cadde a terra e in un attimo David fu sopra di lui, prese sa la sua spada e gli tagliò la testa. Gli Israeliti si misero all’inseguimento dei Filistei e quando furono di ritorno saccheggiarono il loro campo portando la testa di Golia come trofeo.
Fin qui la leggenda. Ora in Sicilia la battaglia è molto impegnativa e deve coinvolgere, per avere successo, tutta la società siciliana.  Non solo a Lampedusa e altri luoghi di sbarco.     D’altro lato non vi sono segnali che qualcosa tenda a cambiare. Non crediamo neppure all’inerzia ed indifferenza del governo centrale rappresentato nella metafora biblica con il gigante Golia.   Il “male oscuro” parte dall’Europa che all’inizio aveva promesso ed operato-secondo le intenzioni del premier Conte- una distribuzione di migranti fra i Paesi disponibili.   Ora siamo ritornati all’indifferenza generale dei Paesi europei- e Conte ,riconosciamo, non può puntare loro il fucile -e la Sicilia è rimasta da tempo immersa in una sorta di limbo rinviando a tempi che ancora non si intravedono la possibilità di un autentico cambiamento.  In queste conclusioni anche se il piccolo Davide con la sua fionda dovesse abbattere il gigante Golia, risultano mistificatori tutti i discorsi che la classe politica va intrecciando attorno alle prospettive di sviluppo dell’isola se non sarà attuata una radicale svolta sul fenomeno migranti.
Adesso se il Tar Sicilia guarda alla problematica sotto l’aspetto dell’emergenza sanitaria- come ha constatato con i suoi esperti il Musumeci – non c’è dubbio che la decisione giudiziale sarà spaccata in due: immigrazione, favorevole al governo centrale, e della Sanità, favorevole per competenza esclusiva alla Regione Sicilia.    Una decisione del genere sarebbe equa e produttiva    In caso contrario essa sarebbe litigiosa e non servirebbe alla comunità siciliana

Sui migranti Musumeci va alla guerra e Salvini ringrazia
Afferma il Presidente della Regione Sicilia:. “Il governo centrale vuole riaffermare la sua competenza sui migranti. Mi verrebbe da dire: bene, la eserciti pure e intervenga come non ha fatto in questi mesi” tuona Musumeci. “La Sicilia – aggiunge – difenderà la propria decisione davanti al giudice amministrativo. Ma nessuno pensi che un ricorso possa fermare la nostra doverosa azione di tutela sanitaria. Compete a noi e non ad altri. E su questa strada proseguiremo“.

Il governo impugnerà l’Ordinanza di Musumeci- Sul fronte giudiziario non sarà agevole visto che la Sanità è una competenza esclusiva della Regione Sicilia

 

Migranti, sindaco Mineo: "Quasi tutta la Sicilia è con Musumeci, c ...

Musumeci l’aveva previsto. Lui punta sulla competenza esclusiva della Sanità della Regione Sicilia a statuto speciale. Il governo è pronto a impugnare nelle prossime ore l’ordinanza emessa dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sulla chiusura degli hotspot nell’isola. Gli esperti governativi stanno  esaminando gli atti per poi procedere all’impugnazione a stretto giro.   Sarà dura anche livello giudiziario.

Intanto il presidente della Regione siciliana ha inviato una nota di diffida ai Prefetti per l’esecuzione della propria ordinanza, emanata sabato scorso. Nel documento il governatore richiede, tra le altre misure, di illustrare il cronoprogramma del progressivo svuotamento degli hotspot per “le gravi ragioni di promiscuità e assembramento in cui sono costretti gli ospiti”.

Qualora ciò non fosse stato già predisposto, come avvenuto stamane per il trasferimento dei migranti risultati positivi al Coronavirus, contagiatisi tra loro, nella struttura di Pozzallo”, nella piena vigenza della ordinanza, il presidente Musumeci ha chiesto di dare “rapida esecuzione” al provvedimento, tenuto conto altresì dell’”enorme numero di migranti” attualmente presenti senza alcun distanziamento e pregiudizio della loro salute”, nell’hotspot di Lampedusa.  I  Prefetti- si apprende – hanno riscontrato la nota del Presidente della Regione spiegando che in materia “la competenza è dello Stato e fra poche ore il ricorso del governo sarà pronto”.

 

Siracusa: ritorna subito in sella il sindaco Francesco Italia

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SIRACUSA

Veloce svolta a Siracusa .Francesco Italia torna a ricoprire la carica di sindaco di Siracusa. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha accolto la richiesta di sospensiva presentata dall’ex primo cittadino dopo la sentenza del Tar che ha disposto il ritorno al voto in 9 sezioni su 123 e l’annullamento della proclamazione a sindaco e dei consiglieri comunali. Con il primo cittadino, torna in carica anche la giunta comunale.

Udienza al 15 gennaio del nuovo anno come fissato dal presidente del Consiglio di giustizia amministrativa Rosanna De Nictolis  per l’esame e la valutazione  del ricorso contro la sentenza del Tar 

 

Il gioielliere di Nicolosi che uccise i banditi in fuga, alle spalle, condannato dalla Corte d’Assise

Non fu legittima difesa: Guido Gianni, 57 anni,sparò mentre i banditi fuggivano. Adesso annuncia di fare ricorso

 

Uccise due rapinatori e ne ferì un terzo, gioielliere di Nicolosi a processo

CATANIA

(ore 13.33)

L’episodio risale al 2008.  Adesso la Corte d’assise di Catania ha formulato la sentenza: gioelliere condannato a 13 anni di reclusione, per duplice omicidio e tentativo di omicidio, , Guido Gianni, di 57 anni, che il 18 febbraio di quell’anno, a Nicolosi,  uccise due rapinatori e ne ferì un terzo che avevano assaltato il suo negozio, minacciando di uccidere la moglie con una pistola poi risultata a salve e senza il tappo rosso.

Il Pm aveva chiesto la condanna a 17 anni. I difensori avevano chiesto l’assoluzione per legittima difesa. I giudici  invece hanno deciso per una pena detentiva di 13 anni e hanno disposto un risarcimento per le parti civili: i familiari delle due persone uccise, Davide Laudani e Sebastiano Catania, e il ferito, Fabio Pappalardo.

Non ci stanno I legali del gioielliere, gli avvocati Orazio Gulisano e Michele Liuzzo, che hanno annunciato ricorso, hanno vibratamente sostenuto la tesi della legittima difesa e che la mente di Gianni in quel momento fosse «offuscata» dall’aggressione subita dalla moglie da parte dei rapinatori. Sul caso i carabinieri approfondirono le indagini.

Il dramma e la rapina Non erano ancora le 19 quando quel 18 febbraio del 2008 un giovane si presentò alla gioielleria con annesso laboratorio di oreficeria. La signora Mariangela, titolare dell’esercizio commerciale, credeva fosse un normale cliente e aprì la porta blindata. Alle spalle del primo bandito però, che era a volto scoperto, arrivarono i due complici camuffati con un passamontagna azzurro e tenendo in mano una pistola, ritrovata e risultata giocattolo, ma perfettamente simile a una vera e priva del tappo rosso d’identificazione. I banditi chiesero soldi e gioielli, minacciando la signora.

Il marito della donna, che lavorava nel retrobottega, intervenne armato di una pistola  detenuta regolarmente e che già anni prima gli aveva permesso di sventare un’altra rapina. Il gioielliere sparò un paio di colpi in aria a scopo intimidatorio ma la reazione dei malviventi portò prima all’aggressione della moglie dell’uomo, minacciata e percossa e poi ad una colluttazione con Gianni, nel frattempo uscito dal retrobottega.

Minacciato dal rapinatore, l’orafo sparò durante la colluttazione e dalla ricostruzione dei periti il gioielliere avrebbe ferito e colpito mortalmente due rapinatori non frontalmente ma mentre fuggivano, – di qui l’accusa del Pm- centrandoli alle spalle. Morirono in due, entrambi ventunenni: Davide Laudani e Sebastiano Catania, di Aci Catena; uno fu trovato a terra davanti la gioielleria, l’altro poco lontano, agonizzante e, morì durante i soccorsi.

La Suprema Corte conferma l’ergastolo per il terrorista Cesare Battisti

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Confermato l’ergastolo per l’ex Pac Cesare Battisti. La prima sezione penale della Corte di Cassazione, infatti, dopo l’udienza in camera di consiglio, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Difesa del terrorista contro l’ordinanza con cui, il 17 maggio 2019, la Corte di assise di appello di Milano aveva negato la commutazione della pena dell’ergastolo in quella di trent’anni di reclusione.

Le questioni sollevate con il ricorso – secondo un Comunicato Stampa  della Suprema Corte – concernevano la persistente efficacia dell’accordo di commutazione della pena stipulato tra le Autorità italiane e brasiliane, in vista dell’estradizione dal Brasile, poi non avvenuta, nonché la legittimità della procedura culminata nell’espulsione del condannato dalla Bolivia. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la decisione del Corte di assise di appello”.

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