Il dl tanto atteso è pronto. Operate le modifiche e stasera alle 18, fra pochi minuti quindi, sarà varato dal Consiglio dei ministri.Il bonus è destinato ai residenti in Italia da almeno dieci anni dal momento della presentazione della domanda e con un ISEE inferiore ai 9.360 euro. Il reddito non sarà concesso a chi ha acquistato una moto di cilindrata superiore ai 250 cc nei due anni precedenti alla richiesta o si è intestato una macchina nei sei mesi prima.
Ecco come funziona il reddito di cittadinanza Il contributo non supererà la soglia dei 9.360 annui ma a questo verrà affiancato un aiuto per le famiglie in affitto per “l’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro all’anno“. Per avere il contributo tutti i maggiorenni del nucleo familiare devono dare la disponibilità immediata al lavoro e l’adesione ad un percorso personalizzato per l’inserimento nel mondo lavorativo. Il beneficiario dovrà accettare almeno una delle tre offerte di lavoro congrue o solamente la prima se dovesse arrivare oltre i 12 mesi. La proposta nei primi sei mesi sarà fatta massimo a 100 km di distanza dalla residenza mentre superata questa soglia entro i 250 km. Dopo i 18 mesi lavoro dovrà essere accettato in tutta Italia.
Adesso resta da sapere la modalità operativa….
Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza”. Confermato il tetto di 100 euro mensili per il prelievo di contanti: “Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc”, che prevede “di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100,00 per un singolo individuo”.
Chi si trasferisce ovunque nel territorio italiano pur di avere un lavoro “continua a percepire il beneficio economico del Rdc per i successivi tre mesi dall’inizio del nuovo impiego, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute”.
Per la Quota 100– “I dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo luglio 2019”. “In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’Inps, nonché alla gestione separata – possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni“, la cosiddetta ‘pensione quota 100’ che “non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite previsto dalle disposizioni vigenti”.
I dipendenti pubblici che maturano dal primo gennaio 2019 i requisiti previsti, , “conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi” ; “la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi”. Ai fini del conseguimento della ‘pensione quota 100’ per il personale del comparto scuola ed Afam, “si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento”.
“Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono nominati i Presidenti di Inps e Inail“, Il Cda di Inps e Inail è ripristinato nelle funzioni ed è composto dal Presidente e da quattro componenti. Gli emolumenti omnicomprensivi di presidente e componente del Cda di Inps e Inail “sono definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze”. Il costo complessivo degli emolumenti e degli oneri riflessi “è compensato con una riduzione di pari importo delle spese di funzionamento degli Enti”.