Scomparsa di Denise Pipitone: tre magistrati “giudicano diffamatorie” le affermazioni del giornalista RAI Infante e del direttore della testata online Perrino. Imputazione coatta” disposta dal Gup Salvucci

 

Milo Infante

Ufficio stampa RAI     – Il giornalista Milo Infante

 

MA PERCHE’ I MAGITRATI DI MARSALA SI SENTONO OFFESI DOPO TRE ANNI DALLA TRASMISSIONE SULLA PIPITONE  VISTO CHE ESISTE ANCORA IL PRINCIPIO LEGISLATIVO DELLA “TEMPESTIVITA” DELLA DENUNCIA?             SI SAPEVA GIA’ ALLORA E SI  DIFFONDE ADESSO?  OPPURE SI SONO SVOLTE LE RITUALI INDAGINI PRELIMINARI?

 

di    R.Lanza

 

Guai giudiziari in vista  per due giornalisti , uno della Rai, Milo Infante ,anche conduttore ed autore televisivo,  l’altro della testata Affari italiani.it  Sono Milo Infante e Angelo Maria Perrino   Guai ancora più consistenti perchè mossi da Giudici -una squadra- che non ammettono forse la “fretta” di documentazione e i loro nomi pubblicati con circostanze ritenute “non veritiere od opinabili sotto la propria responsabilità”

Con l’accusa di diffamazione, per avere offeso, il 22 novembre del 2021, nel corso della trasmissione ‘Ore 14’ in onda su Rai 2, la reputazione di tre magistrati di Marsala (Trapani), il Gup di Caltanissetta David Salvucci ha disposto l’imputazione coatta dei due giornalisti

Le parti offese sono l’ex Procuratore di Marsala (Trapani) Vincenzo Pantaleo e i pm Roberto Piscitello e Giuliana Rana, titolari dell’inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone, la bambina di 4 anni di cui si sono perse le tracce da Mazara del Vallo l’1 settembre del 2004. Per il giudice Salvucci le frasi pronunciate da Perrino nella trasmissione Rai sono “obiettivamente diffamatorie”. Il gup parla di “offese ai tre magistrati”.

Ammettiamo che non abbiamo seguito gli sviluppi della  delicata vicenda della scomparsa di Denise Pipitone, ma la cosa che sorprende oggi è – salvo che non ci è nota una possibile fase interlocutoria dei giornalisti con la Procura, per archiviare l’episodio, è  l’intempestività dell’imputazione o rinvio   a giudizio perchè si sa che il reato di diffamazione sussiste solo per i primi sei mesi. Trattandosi della Rai non è ammessa la non conoscenza tempestiva perchè essa rappresenta la testata più diffusa.
Lesione della reputazione professionale e diffamazione. (Corte di  Cassazione, Sezione Penale n. 7995 del 01.03.2021). - Studio legale  Avvocato Cavalletti, Pisa, Toscana, Italia
Archivi -Sud Libertà

Ma cosa disse il direttore della testata Affaritaliani.t? “Una fonte romana di ‘Affaritaliani’ mi ha detto che la chiave di questo giallo sta nelle intercettazioni che non hanno voluto rendere pubbliche perché sarebbero compromettenti per molti personaggi e quindi, con diversi pretesti, sono state seppellite e rese inutilizzabili

. E Infante, “a fronte della domanda di un altro ospite presente in studio – scrive il Gup – e della dichiarazione di Perrino, che i personaggi citati sono ‘magistrati, politici e credo non solo'”. E così “offendevano -per il Gup – la reputazione dei tre magistrati in quanto gli stessi venivano indirettamente indicati come responsabili dell’occultamento delle intercettazioni telefoniche dal contenuto compromettente e della mancata individuazione degli autori del reato di sequestro di persona commesso nei confronti di Denise Pipitone”.

Infante era stato interrogato dal pm di Caltanissetta e si era difeso affermando di essersi riferito a presunte lacune delle prime indagini sulla scomparsa e non agli attuali titolari dell’inchiesta. Ma il Gup ha respinto la richiesta di archiviazione del pm di Caltanissetta per “incontestabile valenza diffamatoria delle dichiarazioni” e di “consapevolezza dei due giornalisti di ledere la reputazione e di gettare discredito su tutti coloro che avevano avuto occasione di occuparsi delle indagini relative alla scomparsa di Denise”.

Sarebbe stato rispondente a un preciso dovere professionale degli indagati, – scrive il Gup – nel divulgare la notizia di una sì grave violazione di principi etici e doveri professionali da parte di soggetti che avrebbero potuto essere chiamati a risponderne anche innanzi all’autorità giudiziaria penale e in sede disciplinare, circoscrivere la pubblica denuncia dell’illecita collusione a persone o epoche precise e determinate, cosi come Infante ha prontamente fatto soltanto in sede di interrogatorio“.