Sì deciso alla Commissione d’Inchiesta anche da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che con una missiva inviata ai Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e della Camera dei Deputati, Roberto Fico spiega le sue ragioni.. “L’ambito dei compiti attribuiti alla Commissione – a differenza di quella istituita nella precedente Legislatura – non riguarda l’accertamento di vicende e comportamenti che hanno provocato crisi di istituti bancari o la verifica delle iniziative assunte per farvi fronte, ma concerne – insieme al sistema bancario e finanziario nella sua interezza – tutte le banche, anche quelle non coinvolte nella crisi e che svolgono con regolarità la propria attività”. “Non è in alcun modo in discussione, ovviamente -precisa il Capo dello Stato- il potere del Parlamento di istituire commissioni di inchiesta in settori della vita istituzionale, economica o sociale, tenendo conto, peraltro, dei limiti all’attività delle commissioni derivanti dalla Costituzione e puntualmente indicati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale”. “Non può, tuttavia, passare inosservato -avverte- che, rispetto a tutte le banche, e anche agli operatori finanziari, questa volta viene, tra l’altro, previsto che la Commissione possa ”analizzare la gestione degli enti creditizi e delle imprese di investimento”. Queste indicazioni, così ampie e generali, non devono poter sfociare in un controllo dell’attività creditizia, sino a coinvolgere le stesse operazioni bancarie, ovvero dell’attività di investimento nelle sue varie forme”.
“Il principio di non interferenza e quello di leale collaborazione vanno affermati anche nei rapporti tra inchiesta parlamentare e inchiesta giudiziaria – – . Come ha più volte chiarito la Corte Costituzionale, l’inchiesta parlamentare non è preclusa su fatti oggetto di indagine giudiziaria, ferma restando la diversità degli scopi perseguiti da ciascuna istituzione espressa con la formula del ‘parallelismo a fini diversi’. L’Inchiesta non deve tuttavia influire sul normale corso della giustizia ed è precluso all’organo parlamentare l’accertamento delle modalità di esercizio della funzione giurisdizionale e le relative responsabilità”. “Va”, inoltre, “in particolare, escluso che la Commissione, come potrebbe far temere un’erronea interpretazione dell’articolo 3 della legge, possa svolgere attività che rientrino nella competenza di organismi dell’Unione Europea – come la Banca Centrale Europea e l’ESMA – in base a norme non derogabili dal diritto interno“.