Green pass, le nuove regole e la consapevolezza che il mondo oggi appartiene ai virus

 

Green pass Italia nei negozi e obbligo vaccinale per gli over 50, nuove regole da oggi 1 febbraio con la stretta anti Covid decisa dal governo. Da oggi il certificato verde base – che si ottiene con il vaccino, se si è guariti dal Covid ma anche con un tampone negativo effettuato 48 ore prima se antigenico o 72 ore se rapido – sarà necessario anche per andare negli uffici postali, in banca o dal tabaccaio per comprare le sigarette.  Intanto si apprende che la pandemia è in fase calante e si nutre molto ottimismo per il prossimo futuro

Samantha Cristoforetti
Spot di Samantha Cristoforetti

Gli uffici pubblici, Gli uffici finanziari e le attività commerciali (ossia i negozi)sono già predisposti per l’ingresso con il green pass. Ma le esigenze alimentari e di prima necessità, sanitarie, di sicurezza e di giustizia saranno sempre garantite – andare in una caserma, ad esempio, per sporgere denuncia – senza bisogno di esibire il certificato verde.

Il Green pass non servirà dunque per entrare in tutti i negozi che vendono in prevalenza prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari). Libero anche l’accesso ai mercati all’aperto, nei negozi per il commercio al dettaglio di prodotti surgelati.

Il governo ha chiarito che l’accesso libero a tutti questi “esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie”. Anche le esigenze di sicurezza e di giustizia saranno sempre garantite – andare in una caserma, ad esempio, per sporgere denuncia – senza bisogno di esibire il certificato verde.

Per le persone che accederanno senza Green pass ai servizi e alle attività in cui è obbligatorio averlo, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. La stessa sanzione si applica al soggetto tenuto a controllare il possesso del Green pass se omette il controllo.

Sempre da oggi scattano le sanzioni per tutti gli over 50 (salvo chi ne è esentato per motivi di salute) che non sono vaccinati contro il covid: per tutti coloro che non saranno in regola con l’obbligo vaccinale, infatti, sarà prevista una sanzione di 100 euro una tantum. La sanzione sarà irrogata dall’Agenzia delle Entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.

Dal 15 febbraio prossimo, inoltre, il nuovo decreto introduce l’obbligo di Green pass rafforzato o Super green pass per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età che accederanno ai luoghi di lavoro. “L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione”.

 

Covid, da domani nei musei civici e biblioteche si entra solo con il “Green Pass”

Catania, cosa rende speciale Castello Ursino

Il Comune di Catania informa : “In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti (DL n. 105 del 23 luglio 2021), da venerdì 6 agosto 2021 per accedere ai musei civici, alle mostre e alle Biblioteche comunali, è obbligatorio che i visitatori esibiscano il Green Pass corredato da un valido documento di identità. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.

Rimangono inoltre in vigore le prescrizioni di sicurezza anti-Covid: per l’ingresso è necessaria la misurazione della temperatura ed è obbligatorio indossare una mascherina.

All’inizio del percorso museale è inoltre posizionato dispenser di gel igienizzante, mentre le sale hanno una capienza contingentata nel rispetto della distanza fisica prevista per la sicurezza dei visitatori.

Analoghe disposizioni valgono per accedere alle Biblioteche comunali e a tutti i suoi servizi da venerdì è  obbligatorio esibire la Certificazione verde Covid-19 (Green Pass), in versione cartacea o digitale.
La verifica della validità del Green Pass sarà effettuata dagli operatori all’ingresso della biblioteca mediante scansione del QR code e chi non risulterà provvisto di un certificato valido non potrà accedere ai locali e ai servizi di front office, prestito, accesso a scaffale, consultazione, studio. Per la sola restituzione dei prestiti è attivo lo sportello per i rientri posto all’ingresso della biblioteca ( seconda porta a destra rispetto al cancello di ingresso) dove sarà possibile consegnare i materiali senza dover entrare e, quindi, senza l’obbligo di mostrare il Green Pass.

COVID-19, MISURE URGENTI SU GIUSTIZIA E TUTELA DEI DATI PERSONALI- IMPUGNATA UNA LEGGE DELLA REGIONE SICILIA

Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile, e disposizioni urgenti in materia di tutela dei dati personali nel tracciamento dei contatti con soggetti affetti da COVID-19 (decreto-legge)

 

Coronavirus, messaggio di Conte agli italiani: "Gli inni dalle ...

Questo l’intervento di legge su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede..    I  tempi forse erano troppo stretti -vista la velocità del coronavirus- per poter riferire in Parlamento la cui Aula è da poche ore occupata dalla Lega con Salvini e suoi compagni.

Approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile, e disposizioni urgenti in materia di tutela dei dati personali nel tracciamento dei contatti e dei contagi da COVID-19.

Il decreto interviene in materia di intercettazioni, stabilendo che la nuova normativa in materia si applichi ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, anziché, come attualmente previsto, a quelli iscritti dopo il 30 aprile 2020.

Inoltre, il testo integra la disciplina penale relativa alla detenzione domiciliare e alla concessione dei permessi, stabilendo che, nel caso in cui le istanze siano presentate per detenuti per i reati di mafia o terrorismo, l’autorità competente, prima di pronunciarsi, chieda, tra gli altri, il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non potrà essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta degli stessi pareri, mentre per l’applicazione della detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza ed il tribunale di sorveglianza decidono non prima, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta dei suddetti pareri, anche in assenza di essi.

Infine, il decreto interviene in materia di prevenzione dei contagi da Covid-19. Al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto con soggetti risultati positivi al nuovo coronavirus e tutelarne la salute attraverso le previste misure di profilassi legate all’emergenza sanitaria, il testo prevede che, presso il Ministero della salute, sia istituita una piattaforma per il tracciamento dei contatti stretti tra i soggetti che installino, su base volontaria, un’apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile.

L’applicazione sarà complementare rispetto alle ordinarie modalità già in uso da parte del Servizio sanitario nazionale.

Il Ministero adotterà misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, assicurando, in particolare, che:

  • gli utenti ricevano, prima dell’attivazione dell’applicazione, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;
  • per impostazione predefinita, i dati personali raccolti dall’applicazione siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell’applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID- 19, nonché ad agevolare l’eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti;
  • il trattamento effettuato sia basato sui dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi, oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati. È esclusa in ogni caso la geo-localizzazione dei singoli utenti;
  • siano garantite su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;
  • i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute. I dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine;

Si prevede, infine, che:

  • i dati raccolti non possano essere trattati per finalità diverse da quella specificate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica;
  • il mancato utilizzo dell’applicazione non comporti alcuna limitazione o conseguenza in ordine all’esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati;
  • la piattaforma sia realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da amministrazioni o enti pubblici o società a totale partecipazione pubblica e i programmi informatici sviluppati per la realizzazione della piattaforma siano di titolarità pubblica;
  • l’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali siano interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati siano cancellati o resi definitivamente anonimi.

 

USO DI SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La direttiva uniforma le norme in materia, in modo da evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza dovuti alle diversità delle legislazioni degli Stati membri dell’Unione e introduce modifiche alla normativa precedente, in modo da garantire una maggiore e più efficace tutela della salute umana attraverso la riduzione della quantità di sostanze pericolose utilizzate nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e, comunque, un loro migliore recupero e uno smaltimento ecologicamente corretto.

 

SICUREZZA DELLE NAVI PASSEGGERI E REGISTRAZIONE DELLE PERSONE A BORDO

1. Attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (decreto legislativo – esame definitivo)

2. Attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi di attuazione di altrettante direttive europee che introducono norme in materia di sicurezza per le navi da passeggeri, di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri dell’Unione e di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri. Le direttive si inseriscono nel “programma REFIT” della Commissione, che ha l’obiettivo di controllare l’adeguatezza e l’efficacia della regolamentazione europea, ai fini del suo snellimento e della sua semplificazione.

In particolare:

  • la direttiva (UE) 2017/2108 semplifica e razionalizza il quadro normativo in materia di sicurezza delle navi da passeggeri nell’Unione europea, in modo da renderlo più chiaro e aggiornato, consentendo facilità di attuazione, monitoraggio e verifica del rispetto delle norme e aumentando il livello complessivo della sicurezza della navigazione;
  • la direttiva (UE) 2017/2109 aggiorna, chiarisce e semplifica i requisiti per il conteggio e la registrazione dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio a bordo delle navi da passeggeri, anche nell’ottica di sfruttare le potenzialità della digitalizzazione nell’ambito della registrazione, trasmissione, disponibilità e protezione dei dati. Il decreto, per darne attuazione, abroga il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999 e detta una disciplina organica della materia, prevendo altresì un sistema sanzionatorio proporzionato, efficace e dissuasivo.

 

CONVENZIONE SUL LAVORO NEL SETTORE DELLA PESCA

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117), introduce misure necessarie all’attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell’accordo relativo all’attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell’unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l’Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unione europea (EUROPÊCHE).

La direttiva, in linea con la Convenzione, tutela le condizioni di vita e di lavoro e la salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore della pesca marittima. Poiché l’ordinamento nazionale è già conforme al sistema di tutela previsto dalla direttiva, il decreto di recepimento si limita ad individuare l’autorità competente in relazione all’Accordo sull’attuazione della Convenzione siglato il 21 maggio 2012 dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell’Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall’Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unione europea (Europêche), nell’intento di compiere un primo passo verso una codificazione dell’acquis sociale dell’Unione nel settore. Le autorità competenti sono individuate nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel Ministero della salute e, infine, nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

DELIBERAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato un ulteriore stanziamento di euro 20.700.000, a carico del Fondo per le emergenze nazionali, per la realizzazione degli interventi  nei territori delle province di Arezzo e di Siena interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 27 e 28 luglio 2019.

LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato venti leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato:

  • di impugnare
    1. la legge della Regione Sicilia n. 4 del 03/03/2020, recante “Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18”, in quanto alcune delle norme in materia di servizi cimiteriali e attività funebri esulano dalle competenze statutarie e contrastano con i principi fondamentali in materia di tutela della salute, in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione; altre norme incidono inoltre sulla tutela della concorrenza, violando dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
    2. la legge della Regione Sardegna n. 6 del 06/03/2020, recante “Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali”, in quanto alcune disposizioni riguardanti l’accesso dei medici ai contratti aggiuntivi regionali di formazione specialistica esulano dalle competenze statutarie e contrastano con i principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di autodeterminazione, in violazione degli articoli 2, 3 e 41 della Costituzione;
  • di non impugnare
    1. la legge della Regione Sicilia n.3 del 03/03/2020, recante “Disposizioni in materia di contrasto all’inquinamento”;
    2. la legge della Regione Sicilia n. 5 del 03/03/2020, recante “Introduzione dell’educazione al pensiero computazionale nelle scuole di istruzione primaria. Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23”;
    3. la legge della Regione Sicilia n. 6 del 03/03/2020, recante “Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie”;
    4. la legge della Regione Toscana n. 16 del 03/03/2020, recante “Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017”;
    5. la legge della Regione Toscana n. 17 del 03/03/2020, recante “Disposizioni per favorire la coesione e la solidarietà sociale mediante azioni a corrispettivo sociale”;
    6. la legge della Regione Sardegna n. 7 del 06/03/2020, recante “Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1963 in materia di composizione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca”;
    7. la legge della Regione Sardegna n. 9 del 09/03/2020, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
    8. la legge della Regione Abruzzo n. 7 del 02/03/2020, recante “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali)”;
    9. la legge della Regione Abruzzo n. 8 del 02/03/2020, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, derivanti dalla sentenza del T.A.R. Abruzzo n. 166/2018. Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo (DPH), modifiche alle leggi regionali 46/2019, 22/2014, 48/2019, 96/1996, 34/2019, 18/2001, 45/2001, 1/2018, e ulteriori disposizioni di carattere urgente”;
    10. la legge della Regione Toscana n. 18 del 04/03/202019, recante “Disposizioni per la promozione della figura dell’amministratore di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6”;
    11. la legge della Regione Toscana n. 19 del 05/03/2020, recante “Disposizioni in materia di associazioni e manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012”;
    12. la legge della Regione Toscana n. 20 del 05/03/2020, recante “Promozione della medicina di iniziativa. Modifiche alla l. r. 40/2005”;
    13. la legge della Regione Marche n. 7 del 05/03/2020, recante “Riconoscimento e valorizzazione di Serra San Quirico come Comune di riferimento regionale del “Teatro Educazione””;
    14. la legge della Regione Marche n. 8 del 05/03/2020, recante “Incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro”;
    15. la legge della Regione Marche n. 9 del 05/03/2020, recante “Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari;
    16. la legge della Regione Marche n. 11 del 09/03/2020, recante “Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di principio ed ulteriori modificazioni delle disposizioni legislative regionali”;
    17. la legge della Regione Sardegna n. 10 del 12/03/2020, recante “Legge di stabilità 2020”;
    18. la legge della Regione Sardegna n. 11 del 12/03/2020, recante “Bilancio di previsione triennale 2020-2022”.

Infine,l’ultima parte del Comunicato : ” il Consiglio dei Ministri ha deliberato la rinuncia parziale alla impugnativa della legge Regione Lazio n. 7 del 22/10/2018, recante “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”, in quanto una delle norme oggetto di impugnativa è stata abrogata da una successiva legge della Regione”.

 

 

La Sicilia, con le misure del governatore, esce già dal tunnel del Covid-19

 

 

Con l’ordinanza del Presidente della Regione siciliana On Nello Musumeci si potrà correre e passeggiare nei pressi della propria abitazione e la consegna a domicilio dei prodotti alimentari potrà avvenire anche la domenica e nei giorni festivi. E, ancora, sarà consentita la cura del proprio orto, la manutenzione di parchi e giardini e l’allestimento dei lidi balneari. Restano in vigore le quattro zone rosse, con delle novità. Per i lavoratori pendolari sullo Stretto di Messina viene introdotto un “visto”. 

 Provvedimenti che il presidente della Regione Siciliana ha deciso di prendere adesso che il coronavirus sembra dare una tregua alla Sicilia e  «un’inferiore diffusione del contagio rispetto ad altre parti del territorio nazionale», che consente, quindi, di «uniformare, prudentemente e proporzionalmente, le misure urgenti di contenimento già adottate nell’Isola» con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Riportiamo quelle attività che già da adesso si potranno porre in essere o realizzare.

Manutenzione e conduzione di terreni e aree verdi
È consentita, in quanto riconducibile a “situazione di necessità” finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari e ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l’attività non imprenditoriale necessaria per la conduzione di terreni agricoli e per la cura degli animali. L’uscita nell’ambito del medesimo Comune o verso un Comune diverso da quello in cui attualmente si trova l’interessato, è consentita una sola volta al giorno e a un solo componente del nucleo familiare, ovvero a un soggetto delegato. È, altresì, autorizzata l’attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private. Le attività sono consentite solo nei giorni feriali.

Disposizioni in favore delle persone con disabilità
È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali o motorie, con l’assistenza di un accompagnatore, compiere un’uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della propria abitazione.

Attività motoria e jogging
Saranno consentite le attività, così come previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

Disposizioni in “zona rossa”
Nei Comuni di Agira, Salemi, Troina e Villafrati resta in vigore la “zona rossa”, ma sarà consentito il transito in entrata e per garantire le attività necessarie alla cura e all’allevamento degli animali, nonché per le attività, imprenditoriali e non, in quanto connesse al ciclo biologico delle piante, anche per il sostentamento familiare.

Consegne a domicilio
È disposta la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati nei giorni domenicali e del 25 aprile e del primo maggio. È fatta eccezione per le farmacie e per le edicole. È, tuttavia, consentito, anche nei festivi, il servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Stabilimenti balneari
È consentita l’attività di manutenzione, montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza. L’impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento sociale e ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori.

Disposizioni sanitarie
Restano invariate le disposizioni di obbligo di quarantenma per tutti coloro che arrivano in Sicilia e per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare.

Stretto di Messina
I lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina dovranno compilare un modulo e trasmetterlo al dipartimento regionale della Protezione civile per avere il “visto” di autorizzazione. Esso dovrà essere esibito all’atto dell’imbarco al personale addetto al controllo per rendere più agevole il transito dei pendolari. I relativi controlli saranno previsti dalla prima corsa del 22 aprile. Restano in vigore le disposizioni relative al controllo sanitario agli approdi della Rada San Francesco, della Stazione Marittima e di Tremestieri.

 

La nuova stretta di Conte, decreto in vigore,sanzioni pesanti- Professionisti,imprese,disoccupati hanno urgente necessità di liquidità

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In vigore il decreto-legge emanato dal governo Conte:lo riportiamo nella sua interezza

Art. 1 MISURE URGENTI PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19

1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus.

2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni; b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale; d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano; e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;

f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico; g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso; h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto;

i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione; l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza; m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;

n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico; o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;

p) sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

q) sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero; r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile; t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l’adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;

u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

z) limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità; bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS); cc) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni; dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal ministro della Salute;

ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente; gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale; hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.

3. Per la durata dell’emergenza di cui al comma 1, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in conseguenza dell’applicazione di misure di cui al presente articolo, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.

Art. 2 ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO

1. Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Salute, sentiti il Ministro dell’Interno, il Ministro della Difesa, il Ministro dell’Economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.

I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei Presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della Salute, il Ministro dell’Interno, il Ministro della Difesa, il Ministro dell’Economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

2. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all’articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della Salute ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto.

Art. 3 MISURE URGENTI DI CARATTERE REGIONALE O INFRAREGIONALE

1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

Art. 4 SANZIONI E CONTROLLI

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

2. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. 3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell’articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. All’atto dell’accertamento delle violazioni ci cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. 5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque piò grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

7. Al comma 1 dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000». 8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 5 DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono abrogati: a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4; b) l’articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

SOPRINTENDENZA DI CATANIA: LA SOPRINTENDENTE PAMVINI -COME LE PRECEDENTI -NON CONOSCE LA NORMATIVA URP-

   UNA   DISPOSIZIONE DI SERVIZIO DI NOMINA “REFERENTE URP” UN ISTRUTTORE PASSATA INOSSERVATA AI “SINDACATI DISTRATTI  E…… “

Rosalba Panvini nuovo Sovrintendente ai Beni Culturali di Siracusa. Si  insedierà mercoledì | Siracusa Times

Nella foto d’Archivio la Soprintendente di Catania Rosalba Pamvini

di Raffaele  Lanza

Si parla di corsie preferenziali e di binari morti alla Regione siciliana-Dipartimento ai beni culturali e Soprintendenze.  La nostra impressione di cronista rafforzata dalla lunga esperienza diretta sul campo di battaglia della pubblica amministrazione dei Beni culturali è che in lunghi anni di silenzio in un Ente culturale quale quello della Soprintendenza etnea dove in fatto di denunce giudiziarie le abbiamo vinte tutte e, in qualche caso solo per carità di patria, abbiamo voluto lasciar perdere , sia stata edificata una fortezza in cui tutti i poteri sono allineati e coperti. 

In una simile fortezza dove tutto passa, la timbratura una volta al giorno, eludendo l’orario contrattuale, per i dirigenti, la segretaria della Soprintendente che supera abbondantemente i limiti temporali di permanenza nel posto strategico  in divieto della normativa Anticorruzione e le disposizioni di servizio che passano sotto silenzio agli occhi dei sindacati improvvisati che , se non facessero probabilmente parte del sistema,dovrebbero vigilare e studiare di più la materia del diritto.      Sì, perchè disposizioni di servizio su un Ufficio così delicato ed importante per la collettività non possono passare nelle tenebre o senza un dialogo costruttivo con gli esperti del settore.    Ci riferiamo all’Ordine di servizio n. 9392 del 4 Ottobre scorso a firma della Soprintendente dott.ssa Rosalba Pamvini che nomina Referente URP della Soprintendenza un Istruttore direttivo, dottssa Margherita Corsini, incaricata pure di gare d’appalto.

Agli Uffici per le relazioni con il pubblico sappiamo che viene assegnato, nell’ambito delle dotazioni organiche, dell’amministrazione,personale con idonea qualificazione  e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico assicurato da apposita formazione  Fin qui nulla di strano, se non per l’intervento dell’art. 11 del Decreto legge 165/2001 che al punto 6 dispone  che il “responsabile dell’Urp (“la Soprintendente la chiama “referente”) può promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all’accelerazione delle procedure e all’incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell’amministrazione e ai documenti amministrativi”.

Quindi un Ufficio complesso di responsabilità dirigenziale. Ed è qui che la Soprintendente Pamvini, probabilmente esperta in arte e monumenti, pare rivelare  – ma non si preoccupi, le precedenti governanti (Branciforte, Vera Greco, Grazia Patanè) esclusa la Caffo- non erano neppure all’altezza della situazione, si può mormorare “mal comune quindi mezzo gaudio-” una carenza  amministrativa (non giustificabile) di gestire queste cose inerenti la funzionalità di uffici rivolti al pubblico. Dovrebbe sapere, gentile Signora, che queste disposizioni – che imitano purtroppo le precedenti -devono essere precedute da un Atto di interpello e assegnate -salvo l’impegno della “dipendente prescelta”-  nella responsabilità ad un dirigente di struttura. 

 Bastava studiare o leggere perlomeno la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’II Ottobre del 1994 “dal titolo “Sui principi per la Istituzione ed il funzionamento degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico” per comprendere i principi e le modalità per la istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Urp della Soprintendenza da guidare ancora per un bel pò di tempo…

 In tale direttiva al Capo VI  si potrà leggere:”Agli Uffici sono preposti responsabili in possesso di qualifica dirigenziale, al fine di assicurare un adeguato livello di rappresentatività ed una concreta capacità di dialogo e di collaborazione con le strutture delle amministrazioni di appartenenza”