Messina, Aree demaniali e attività balneari: Ordinanza di De Luca a garanzia del decoro dei litorali cittadini

Foto Ufficio Stampa Comune Messina

Messina

 Un’ordinanza a firma del Sindaco di Messina Cateno De Luca si sofferma sulla  disciplina delle aree demaniali marittime e delle attività balneari per la stagione estiva 2021…   Essa dispone  la rimozione ed il successivo smaltimento di tutto ciò che, giacente sugli arenili, possa essere assimilato ad un rifiuto,  con particolare riferimento a imbarcazioni, strutture ricettive per attrezzi e/o persone, apparecchiature, o parti di esse, che versino in evidente stato di deterioramento, che ne precluda qualunque tipo di utilizzo, al fine di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e il decoro urbano lungo i litorali nord e sud della Città.

L’Ordinanza  invita altresì la cittadinanza, ad attenersi alle condizioni generali, già in vigore, di utilizzo delle aree demaniali marittime elencate all’art. 3 della ordinanza n. 143. In dettaglio, alare e varare unità da diporto di qualsiasi genere ad eccezione di quelle trainate a braccia; lasciare unità in sosta sulle aree demaniali marittime; lasciare incustoditi dalle ore 21 alle 9, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature; occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ed altre attrezzature balneari, nonché mezzi nautici, la fascia di ml. 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito ed alla sicurezza della balneazione con divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso; campeggiare accendere fuochi e pernottare con qualsiasi tipo di attrezzatura; transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, motociclo e ciclomotore, compreso aeromobili, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso, e dei mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti; praticare qualsiasi gioco od esercizio sportivo (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo. basket, bocce, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all’igiene dei luoghi; tenere il volume degli apparecchi a diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica; esercitare attività ed organizzare manifestazioni senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia; consumare bevande, alcoliche e non alcoliche, in contenitori di vetro sulle aree demaniali, ivi comprese le spiagge e gli arenili; gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori; distendere o tinteggiare reti; introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l’autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; installare gazebo, anche se aperti, o strutture simili in sostituzione degli ombrelloni; ed infine, condurre animali nella fascia oraria 9-19 al di fuori delle aree specificatamente attrezzate e delle aree in concessione riservate alla balneazione.

Gli operatori economici oltre ad attenersi al rispetto delle suddette regole, ai sensi dell’art.4 per assicurare un adeguato servizio al pubblico, i titolari di concessioni demaniali marittime devono garantire l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate in conformità al titolo concessorio di cui sono titolari e nel rispetto delle disposizioni regionali che decretano l’apertura e la durata della stagione balneare. Nei periodi di apertura il concessionario o gestore dovrà curare il decoro, l’estetica, l’igiene, la funzionalità e la sicurezza dello stabilimento e provvedere manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante.

Non costituiscono rifiuti urbani i materiali provenienti dal mare quali alghe, tronchi ecc. per i quali l’eventuale raccolta e smaltimento resta a carico del concessionario. Il concessionario è tenuto alla pulizia del bene demaniale oggetto della concessione demaniale marittima e della sua manutenzione e conservazione, con facoltà di accedervi, previa autorizzazione demaniale, anche con mezzi meccanici strettamente necessari alle operazioni predette; a garantire per tutto l’anno la pulizia degli spazi utilizzati e di quelli limitrofi non oggetto di altre concessioni, per una lunghezza pari al fronte mare demaniale marittimo ricevuto in concessione, da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale interessata. In caso di area interposta fra due concessionari gravati entrambi dall’obbligo della pulizia, ciascun concessionario garantisce la pulizia dell’area adiacente alla propria concessione per una quota-parte che rappresenta il 50% del totale dell’area interposta.

L’Ordinanza prosegue con l’ obbligo  di assicurare la manutenzione, l’igiene, la sicurezza e la pulizia dei manufatti ammessi in conformità alle norme edilizie ed urbanistiche, che dovranno essere realizzati e mantenuti oltre che nel rispetto del decoro, anche nel rispetto della normativa urbanistico ed edilizia vigente. Gli accessi alla spiaggia oggetto di concessione, i servizi e le altre attrezzature dedicate devono essere conformi alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

I servizi igienici degli stabilimenti balneari devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità. “Il rispetto delle suddette disposizioni è indispensabile per assicurare il decoro urbano nei tratti di spiaggia libera lungo le coste cittadine a nord, Capo Peloro e a sud Santa Margherita, necessario e fondamentale per la realizzazione del Progetto Pilota “Aspettando la Bandiera Blu”…