Migranti, le condizioni per il riconoscimento dello stato di rifugiato

La virtù della Giustizia nell'arte. Le immagini di Giotto e di Pietro del  Pollaiolo - Alleanza Cattolica

 

 

Riportiamo la sentenza che parla di Paese di origine sicuro L’intestazione:

“invio pregiudiziale – Protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato – Nozione di paese di origine sicuro – Designazione – Criteri – Eccezioni territoriali – Diritto ad un rimedio effettivo.

La Grande Camera della Corte di Giustizia, con sentenza del 4 ottobre 2024, si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Brno (Repubblica Ceca). Nel procedimento proposto dinanzi al giudice del rinvio, un cittadino moldavo aveva presentato una domanda di protezione internazionale, deducendo, altresì, di non poter rientrare nel paese d’origine a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Le autorità ceche avevano respinto tale richiesta tenendo, in particolare, conto del fatto che la Moldova, ad eccezione della Transnistria, era stata designata quale paese di origine sicuro.

Investita del ricorso contro il rigetto della domanda di protezione internazionale, la Corte regionale di Brno ha sottoposto alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali concernenti l’interpretazione della direttiva recante procedure comuni in materia di protezione internazionale.

La Corte, con riferimento alla prima questione, ha affermato che un paese terzo non cessa di soddisfare i criteri che gli consentono di essere designato come paese di origine sicuro per il solo motivo che invoca il diritto di derogare agli obblighi previsti dalla CEDU, ai sensi dell’articolo 15 di tale convenzione, sebbene le autorità competenti dello Stato membro che ha effettuato una siffatta designazione debbano valutare se le condizioni di attuazione di tale diritto siano tali da rimettere in discussione tale designazione.

In merito alla seconda questione pregiudiziale – la possibilità di designazione di un paese sicuro con previsioni di eccezioni territoriali – i giudici di Lussemburgo hanno premesso che dalla designazione, da parte di uno Stato membro, di paesi terzi come paesi di origine sicuri, discende l’applicazione di un “regime speciale a carattere derogatorio”, come tale soggetto “ad interpretazione restrittiva” (§ 71). Tanto premesso, alla luce del tenore letterale dell’art. 37 della Direttiva e della previsione contenuta nel previgente art. 30 della Direttiva 2005/85, la Corte ha affermato che “l’articolo 37 della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un paese terzo sia designato come paese di origine sicuro qualora talune parti del suo territorio non soddisfino le condizioni sostanziali per una siffatta designazione, enunciate nell’allegato I di tale direttiva”.

Rispondendo alla terza questione pregiudiziale, infine, la Corte di Giustizia si è soffermata sul tema del diritto ad un rimedio effettivo (ex art. 46, par. 3 della direttiva 2013/32) e sul contenuto dei poteri officiosi del Giudice. In particolare, è stato affermato che “l’esame completo ed ex nunc che deve essere effettuato dal giudice non deve necessariamente riguardare l’esame nel merito delle esigenze di protezione internazionale e che può quindi riguardare gli aspetti procedurali di una domanda di protezione internazionale” (§ 90). Fatta tale premessa, la Corte ha poi sottolineato come “la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro rientra in tali aspetti procedurali delle domande di protezione internazionale in quanto, alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 48 a 50 della presente sentenza, una siffatta designazione può avere implicazioni per la procedura d’esame relativa a siffatte domande” (§ 91).

In forza di tali elementi, la Corte ha statuito che “anche se il richiedente nel procedimento principale non ha espressamente invocato, in quanto tale, un’eventuale violazione delle norme previste dalla direttiva 2013/32 ai fini di una siffatta designazione al fine di assoggettare la procedura di esame di una domanda di protezione internazionale di un richiedente di tale paese terzo al regime speciale risultante dalla sua designazione come paese di origine sicuro, tale eventuale violazione costituisce una questione di diritto che il giudice del rinvio deve esaminare nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc richiesto dall’articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva” (§ 94).

 

CHE DIO AIUTI L’ITALIA E IL MONDO, IL VIRUS SEMBRA IL SIMBOLO DEL MALE (PIPISTRELLO) SULLA TERRA

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Le carceri scoppiano, il coronavirus proveniente-affermano gli scienziati- dal pipistrello – ha già fatto il suo ingresso e le sue vittime, le carceri oggi protestano.     In Sicilia il carcere palermitano Lorusso di Pagliarelli ha registrato – come in altri istituti di pena -una rivolta dei detenuti.. Motivazioni?   Paura del virus Covid 19 che colloca l’Italia al secondo posto nel mondo per numero di decessi, dopo la Cina, la mancanza di spazi all’interno delle celle delle carceri(eterno problema) e, soprattutto, la sospensione dei colloqui per arginare il virus. Apriti cielo, succede il finimondo!

“Le loro preoccupazioni –avvertono i dirigenti delle strutture carcerarie-sono comprensibili. Anche da parte nostra siamo preoccupati. Gestire in carcere dove ci sono 1400 detenuti non sarebbe semplice la gestione dell’emergenza. Anche perchè in una cella spesso sono in quattro e mantenere le distanze previste non è semplice”.

Già in giornata diverse le proteste. A Modena nel primo pomeriggio i detenuti, protestando per le misure di prevenzione per il Covid-19, si sono barricati nell’istituto, Sul posto è arrivato anche il prefetto. I carcerati “chiedono provvedimenti contro il rischio dei contagi”

Nel Sud la protesta nel carcere napoletano di Poggioreale nasce per  la sospensione dei colloqui, prevista dalle misure anti-coronavirus. I detenuti si sono arrampicati sui muri interni del penitenziario e  fuori, si è svolta la protesta dei parenti che hanno chiesto per i loro familiari reclusi indulto, amnistia o arresti domiciliari. La protesta è rientrata nel tardo pomeriggio.

Anche  i detenuti di Frosinone hanno espresso vibratamente la loro protesta , si sono barricati all’interno della seconda sezione, da cui si scorgeva del fumo. Sul posto è accorso il garante regionale Anastasia: “Per il momento siamo in fase di attesa. Non si vuole fare alcuna azione di forza per non creare tensioni. Siamo in trattativa”.      Intanto il prossimo passo diventa la  convocazione immediata -forse oggi e domani -dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, per l’assunzione delle necessarie misure di coordinamento”,  nella direttiva ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato” adottata dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.

Il provvedimento prevede “indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori ‘a contenimento rafforzato’“. Le sanzioni per chi viola le limitazioni agli spostamenti possono arrivare all’arresto fino a tre mesi.

CONTE -MACISTE ITALIANO E CREDENTE IN DIO – IN LOTTA CONTINUA E QUOTIDIANA CONTRO L’INVISIBILE MALE DEL VIRUS

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Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia – si legge nella direttiva – Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus“.

I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità “avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti”, spiega la direttiva. “Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni – si legge nella direttiva – Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali”.

 

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Gli studiosi analizzano la struttura del pipistrello per arrivare ad un vaccino anticoronavirus

Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle Ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi ‘termoscan’ – prosegue il provvedimento – Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni”.

Negli aeroporti delle aree dei territori ‘a contenimento rafforzato’, i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione”, secondo quanto prevede la direttiva del Viminale. Inoltre analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito.

Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni – si legge nella direttiva – Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso. “Analoghi controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza”, continua il provvedimento. La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli“.

La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica)“. E’ quanto prevede la direttiva ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato” adottata dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.

 

 

 

Disco rosso ai pagamenti extra ma la miglior regola – secondo SUD LIBERTA’ – è quella di tenersi lontano dalle banche

 

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 ECONOMIA
Una nuova direttiva sui servizi di pagamento, impedirà la pratica, diffusa in alcuni Stati Ue, di applicare maggiorazioni ai pagamenti con carte di credito, o di debito, cosa che avviene con particolare frequenza negli acquisti online di viaggi (biglietti aerei, ferroviari, camere d’albergo, eccetera).

Il divieto vale sia per i pagamenti ‘domestici’ che per quelli transfrontalieri. Secondo la Commissione, il divieto di maggiorazione coprirà il 95% dei pagamenti effettuati con carte, cosa che comporterà un risparmio cumulato per i consumatori di circa 550 mln di euro l’anno e che migliorerà l’esperienza di pagare con carta nell’Ue.

Per esempio, nel caso di transazioni non autorizzate, , verrà ridotto da 150 a 50 euro l’ammontare massimo che il consumatore è costretto a pagare nel caso di una transazione di pagamento a suo carico non autorizzata. Per il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, “questa legge è un altro passo avanti verso il mercato unico digitale nell’Ue.   La miglior regola secondo noi di Sud Libertà è in realtà di non avere carte o bancomat e di tenersi lontano il più possibile dalle banche italiane in particolare creature simili ai Vampiri creati da Bram Stoker.

 

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