UN POPOLO DI DIPENDENTI PROSTRATO -LA DIREZIONE DELL’ISTITUTO INCREMENTO IPPICO NON ESERCITA PIU’ UN MINIMO DI ASCENDENTE ANCHE SUI “GLADIATORI VOLONTARI”,COSTRETTI A PERDERE LA DIGNITA’

NON E’ REATO SE I DIPENDENTI   ”  NARCOTIZZATI” DA UNA DIRETTIVA DELL’ISTITUTO IPPICO   PROVOCATRICE “METTONO PER ISCRITTO” DI ACCETTARE MANSIONI INFERIORI  O  SUBISCONO  PRESSIONI  PER DICHIARAZIONI DI “SALVATAGGIO” DEI VERTICI DELL’ENTE AUTONOMO

 

Non si può rimanere insensibili di fronte all’ondata d’indignazione che sale contro l’immobilismo politico (con una unica eccezione politica, una interrogazione parlamentare pentastellata rimasta in silenzio all’Ars) e la volontà dirigenziale di un Ente c he fa quel vuole sotto il velo della legittimità politica.   I dipendenti sono irriconoscibili, intimiditi, un tempo ex gladiatori, oggi non credono più a nessuno, pensano solo che fra pochi giorni – come disposto dal direttore Alessandra che esegue un disegno politico regionale già delineato- potrebbero essere in Cassa integrazione, “in disponibilità”  ma nessun accordo è stato mai preventivato  finora con i Dipartimenti ed altri Enti.  I sindacati non sono riusciti nell’impresa , non sono riusciti ad avere un interlocutore della Regione e ad eliminare un malessere cronico     I “gladiatori” sono nelle mani di Dio o, quasi come se fossero figli di un Dio minore.     I dipendenti che hanno manifestato la volontà di declassamento alle categorie A e B sono quattro ma la determina dirigenziale era tutta protesa verso l’acquisizione del consenso di tutti i dipendenti (30 dipendenti istruttori)

Ora un altro sviluppo giudiziario, un ricorso firmato dall’avv Enrico Nicolò Buscemi nell’interesse di alcuni dipendenti. Per l’interesse generale che riveste lo riportiamo così come ci è stato consegnato. Per il resto si avverte a Catania una grande sete di silenzio, quel silenzio col quale la città ha digerito tutto negli ultimi trent’anni gestendo il suo degrado ed immobilismo mortificante

                                                                                           RAFFAELE     LANZA

 

Musumeci. L'Istituto incremento ippico non va chiuso. | Scordia.info

 

Ippica: trentamila persone alla fiera del cavallo di Ambelia - QdS

 

ORA LA PAROLA AL GIUDICE DEL LAVORO – A GIORNI LA DECISIONE DEL TRIBUNALE

 

RICORSO D’URGENZA  –                 DI : AVV. ENRICO NICOLO’ BUSCEMI

I – Gli odierni ricorrenti sono dipendenti a tempo indeterminato del resistente Istituto Incremento Ippico di Catania a far data dal lontano 1992 con il profilo professionale di istruttore direttivo categoria C posizione economica 6, del vigente Contratto Collettivo Regionale comparto non dirigenziale dei dipendenti della Regione Siciliana (all.1).

Ed infatti il resistente Istituto è un Ente Pubblico Strumentale di interesse regionale, sottoposto alla vigilanza del resistente Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, dotato di autonomia statuaria, organizzativa e patrimoniale, ed i dipendenti dello stesso Istituto sono sottoposti alle previsioni del CCRL dei dipendenti della Regione Sicilia stessa.

Gli organi gestionali dell’Istituto, quali previsti dal suo Statuto, sono il Presidente, il Consiglio di Amministrazione presieduto dal Presidente stesso, ed il Direttore Generale al quale spettano compiti di natura amministrativa e gestionale.

Dal punto di vista organizzativo gestionale l’Istituto si compone di due unità operative di base (ed ovvero l’unità affari generali e l’unità tecnico gestionale, a loro volta articolate in uffici semplici), mentre la dotazione organica dell’Istituto (prima dell’intervento legislativo di cui si dirà infra), era costituita da n.31 dipendenti, di cui n.30 istruttori categoria C (fra cui gli odierni ricorrenti) ed un funzionario (categoria D).

Ed invero con L.R. n.17 del 16-10-2019 (all.2) è stato rimodulata la pianta organica dell’Istituto stesso, all’asserito fine di disciplinare i rapporti di lavoro e di impiego alle sue dipendenze, ed al fine di accrescerne l’efficienza e di razionalizzare la spesa per il personale, rimodulazione disposta nel modo seguente:

a) n.12 operatori di categoria A;

b) n.1 collaboratore di categoria B;

c) n.3 istruttori di categoria C;

d) n.1 funzionario di categoria D.

Per un totale, quindi, a fronte dei n.31 dipendenti in servizio (di cui n.30 di categoria C, ed uno di categoria D), di n.17 dipendenti (n.12 di categoria A, n.1 di categoria B, n.3 di categoria C, e n.1 di categoria D), a cui aggiungere una unità dirigenziale, per un totale di n.18 unità complessive.

La previsione normativa in esame prevedeva altresì che per le eccedenze di personale di ruolo a fronte della detta rimodulazione, e subito dopo l’entrata in vigore della Legge, il Dirigente Responsabile dell’Istituto avrebbe applicato le procedure di mobilità ex art.33 del Testo Unico sul pubblico impiego, e che ai fini della ricollocazione totale o parziale del personale in eccedenza il citato Dirigente dell’Istituto ed il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale erano autorizzati a stipulare apposito accordo di mobilità, che avrebbe potuto regolare anche la copertura di posti resisi vacanti a seguito della nuova dotazione organica.

Ed ancora la citata Legge regionale prevedeva che le eccedenze di personale derivanti dalla rimodulazione della pianta organica potevano essere regolate verso il ricorso all’istituto del distacco ex art.62 CCRL del personale del Comparto della Regione Siciliana, disponendo altresì che dall’attuazione della detta Legge non ne dovevano derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

II – A distanza di quasi un anno dalla entrata in vigore della predetta Legge Regionale sono stati posti in essere dal resistente Istituto i seguenti passaggi tecnico – operativi per darvi attuazione:

a) il giorno 16-09-2020 si teneva una riunione alla presenta di alcun sigle sindacali a mezzo del quale il Direttore del resistente Istituto li informava della volontà del Legislatore di rimodulare la pianta organica, e della conseguente necessità di avviare la procedura per la dichiarazione di esubero del personale, e in quella sede le sigle sindacali convocate apprendevano che il Direttore aveva preso contatti con l’Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica al fine di stipulare l’Accordo di mobilità previsto dalla Legge Regionale =

b) a seguito della nomina da parte del resistente Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea di un Commissario Ad Acta per dare attuazione alle procedure di rimodulazione della pianta organica (D.A. n.116 del 02-11-2020), in data 28-12-2020 quest’ultimo teneva una ulteriore riunione con le sigle sindacali, seguita da altra riunione del 11-01-2021, e del 18-02-2021, nel corso delle quali nulla veniva deciso né concertato tra le parti; l’unica soluzione che veniva prospettata dall’Istituto, e per esso dal Commissario nominato, consisteva nel coprire i n.17 posti disponibili nella nuova pianta organica, e più in particolare i n.12 posti di categoria A, n.1 posto di categoria B, verso l’acquisizione del consenso dei dipendenti dell’Istituto (n.30 di categoria C) ad un declassamento in categorie A e B, e verso la copertura dei soli n.3 posti di categoria C (a fronte dei n.30 istruttori di categoria C presenti nell’Istituto), attribuendo gli stessi posti ai dipendenti dell’Istituto muniti di “asserita acquisita professionalità nel profilo” documentabile mediante precedenti ordini di servizio.

c) Infine con Determinazione del Direttore Generale del resistente Istituto n.80 del 14-05-2021 (all.3) è stato stabilito:

1) Di dare attuazione all’art.2 L.R. 17-2019, tenuto conto anche delle idoneità fisiche dei dipendenti ed in funzione delle mansioni espletabili dagli stessi =

2) Di mantenere in servizio, in accoglimento della richiesta di disponibilità volontaria al mantenimento in servizio con declassamento in categoria A i signori dipendenti Tommaso Fichera, Agatino Mascali, Ocello Filippo e Antonino Zappalà con salvezza della retribuzione acquisita (categoria C) e salvo riassorbimento in futuro, nonché di mantenere in servizio (seppur in assenza di alcuna dichiarazione di disponibilità al declassamento) ed in categoria A, e sempre con salvezza della retribuzione acquisita (categoria C), i seguenti dipendenti idonei all’esercizio delle mansioni istituzionali o idoneo con limitazioni alla cura ed al governo degli equini: Emilio Guzzetta, Rosario Ricciardi, Giacinto Rovere, Antonino Versaci, nonché di mantenere in servizio in categoria A, sempre con salvezza della retribuzione acquisita, il seguente personale tenuto conto della età anagrafica, della situazione reddituale e dei rispettivi carichi di famiglia, ed ovvero i signori Arena Marcello, Alfio Crisafi, Angelo Lombardo e Paolo Rotolo, nonché di mantenere in servizio in categoria B il signor Vincenzo Caruso, sempre con salvezza della retribuzione acquisita (categoria C), per avere da oltre 5 anni svolto l’attività di autista dell’auto scuderia =

3) Di mantenere in servizio in categoria C, per asserita professionalità acquisita consistente nell’esercizio di mansioni superiori per oltre 5 anni, i signori Nicotra Giuseppe, Roberto Montalto e Giuseppe Zanghì =

4) Di porre in mobilità ai sensi delle disposizioni di Legge gli odierni ricorrenti Angelo Catania e Randazzo Francesco (non idonei a ricoprire mansioni di categoria A e B per effetto di asserite sentenze del Tribunale Catania sezione lavoro), nonché i ricorrenti Vincenzo Mazzeo e Salvatore Soldano ritenuti per effetto di giudizi dello SPRESAL non idonei a ricoprire i posti di categoria A, nonché di tutti gli altri dipendenti ritenuti soprannumerari in quanto non in possesso della idoneità fisica e/o con carichi familiari inferiori altri dipendenti riassorbiti.

La predetta determina prevedeva che dal 01-07-2021 sarebbero state attivate le procedure di mobilità del personale in esubero (tra cui i ricorrenti), secondo le modalità previste dalle circolari dell’Assessore Regionale al lavoro 2060-2004 e n.31764-2021 dell’Assessorato Funzione Pubblica e dalle norme vigenti in materia.

Stante quanto esposto in punto di fatto, la predetta determinazione del 14-05-2021 a firma del Direttore Generale dell’Istituto, è manifestamente illegittima e gravemente pregiudizievole per i diritti e gli interessi dei ricorrenti per i seguenti motivi di

DIRITTO

I – Stante quanto rappresentato nelle premesse di fatto del presente ricorso, con la citata determinazione Dirigenziale n. 80 del 14-05-2021 il Direttore Generale dell’Istituto Incremento Ippico di Catania, a fronte della rimodulazione della pianta organica dell’Ente disposta con la citata Legge Regionale, ha provveduto dapprima a designare il personale che sarebbe rimasto in servizio alle dipendenze dell’Istituto per ricoprire i posti disponibili e rimodulati della pianta organica, e di seguito ed in via meramente conseguenziale, ha provveduto a determinare ed individuare nominativamente il personale in esubero (tra cui i ricorrenti), per il quale, sarebbero state applicate – a far data dal 01-07-2021 – le prescritte procedure legislative ex art.33 e 34 del Testo Unico sul Pubblico Impiego finalizzate alle ricollocazione degli stessi verso l’istituto della mobilità e/o del distacco presso altre Amministrazioni.

Si è altresì avuto modo di rappresentare, dall’esame della citata determinazione n.80 del 14-05-2021, che la determinazione ed individuazione del personale soprannumerario (n.14 dipendenti di categoria C, tra cui gli odierni ricorrenti), è stata preceduta da una preliminare individuazione e designazione da parte del Direttore del resistente Istituto a mezzo della quale è stato stabilito – unilateralmente – di mantenere in servizio nei n.12 posti disponibili di categoria A (n.4 dipendenti che avevano già manifestato la propria volontà al declassamento e n.8 dipendenti che, seppur non avessero manifestato alcuna volontaria adesione, fossero stati dichiarati idonei alle mansioni ascrivibili alla detta categoria, ed altri tenuto conto della loro anzianità anagrafica e dei carichi familiari), e di mantenere in categoria B n.1 dipendente che aveva svolto mansioni di autista negli ultimi 5 anni, ed di mantenere in categoria C, n.3 dipendenti ritenuti più qualificati allo svolgimento delle mansioni di istruttore amministrativo.

Quanto agli odierni ricorrenti Randazzo e Catania essi non sono stati presi in considerazione ai fini del loro mantenimento in servizio in categoria A e/o B, alla stregua di sentenze del Tribunale di Catania sezione lavoro che li avevano ritenuti non idonei, a dire dell’Istituto, a ricoprire posti di dette categorie, e quanto ai ricorrenti signori Soldano e Mazzeo in quanto ritenuti non idonei (a dire dell’Istituto) da parte dello SPRESAL di Catania a ricoprire posti di categoria A e B.

II – Orbene alla luce di quanto dedotto, la determinazione n.80 del 14-05-2021 del resistente Istituto ed oggetto di censura è palesemente errata ed illegittima in quanto ha provveduto ha dapprima provveduto a ricoprire i posti in pianta organica resisi disponibili (n.12 di categoria A, n.1 di categoria B. e n.3 di categoria C), in via del tutto unilaterale ed arbitraria ed in assenza, quindi, di alcun criterio oggettivo, predeterminato e/o concertato con le Organizzazione Sindacali, e altresì in violazione dei principi posti dall’art.97 della costituzione (principi di trasparenza, efficacia ed economicità dell’agire Amministrazione), ed altresì in manifesta violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Ed invero la designazione degli aventi diritto a permanere in servizio alle dipendenze dell’Istituto (cfr. nei posti resi disponibili a seguito della rimodulazione della pianta organica), lungi da potere essere attuata con criterio arbitrario ed unilaterale quale quello posto in essere dal Direttore dell’Istituto, doveva avvenire – in ossequio dei criteri costituzionali e normativi vigenti – verso la procedimentalizzazione della procedura, ed ovvero verso la pubblicazione formale di un avviso pubblico che rendesse nota la volontà dell’Istituto di volere ricoprire i posti di categoria A (n.12), B (n1) e C (n.3), con personale già in servizio presso l’Istituto stesso, verso l’individuazione di criteri specifici di selezione a cui attribuire specifici punteggi, e verso la pubblicazione di una graduatoria finale da cui l’Istituto avrebbe attinto, per ciascuna categoria (A,B,C,), ed in relazione agli specifici contingenti previsti in pianta organica, i nominativi dei dipendenti che avrebbero avuto diritto a permanere alle dipendenze dell’Istituto.

Nel caso di specie invece l’Amministrazione ha MOTU PROPRIO designato gli aventi diritto a permanere in servizio, in assenza di alcun criterio e dell’attivazione di alcuna procedura, trincerandosi da una parte dietro l’acquisita disponibilità di alcuni dipendenti (n.4) ad essere declassati in categoria A, individuando in maniera arbitraria ed unilaterale gli altri 8 dipendenti da reinquadrare in categoria A, individuando in maniera unilaterale il dipendente da fare permanere in categoria B, ed altrettanto in maniera unilaterale individuando i tre dipendenti da fare permanere in categoria C.

III – Ed ancora, a conforto della ulteriore illegittimità della impugnata determina n.80 del 14-05-2021, con essa gli odierni ricorrenti sono stati esclusi dal novero dei potenziali soggetti da fare permanere in servizio (nella categoria A), sulla scorta di una motivazione e di circostanze palesemente illegittime.

Ed invero quanto ai ricorrenti Catania e Randazzo la motivazione della loro esclusione dal novero dei dipendenti aventi diritto a permanere in servizio in categoria A viene tratta dal fatto che l’adito Tribunale, su distinti ricorsi promossi dai ricorrenti, si sarebbe pronunciato in ordine alle domande dagli stessi formulate e finalizzate ad ottenere una pronuncia che – atteso il loro possesso della qualifica funzionale di istruttori amministrativi – impedisse all’Istituto di utilizzarli in mansioni inferiori (categorie A, B), e quindi accertasse, ritenesse e dichiarasse il diritto degli stessi a svolgere le mansioni proprie del profilo di appartenenza.

Tale pronuncia, alla stregua della rimodulazione organica dell’Ente, non ha certo tuttavia l’effetto di impedire ai ricorrenti di manifestare l’adesione volontaria ad essere declassati in una categoria inferiore, pur di permanere alle dipendenze dell’Ente e di non essere coinvolti dalle procedure di mobilità, atteso tra l’altro che nella determinazione stessa il Direttore ha previsto che al personale declassato sarebbe stato mantenuto lo stesso trattamento economico in godimento.

E tale manifestazione di adesione volontaria non è mai stata richiesta ai ricorrenti che, per le ragioni di cui sopra, avrebbero certamente prestato il loro assenso stante il mantenimento della relativa retribuzione.

Ed in ogni caso, pur in assenza di alcuna manifestazione di adesione volontaria, l’esecutività delle citate sentenza del Tribunale di Catania sezione lavoro, in ragione della normativa sulla riorganizzazione dell’Istituto, non impediva di certo a quest’ultimo di reinquadrare i ricorrenti in categoria A), e ciò a fronte nel caso contrario della messa in mobilità e della possibile perdita – dopo 24 mesi – di alcuna collocazione lavorativa.

Le scelta abnorme dell’Istituto appare quindi come vessatoria nei confronti dei ricorrenti, rei negli anni di essersi permessi di interporre un giudizio di demansionamento nei confronti dell’Istituto.

Parimenti quanto ai ricorrenti Soldano e Mazzeo non risponde affatto al vero che gli stessi siano stati resi permanentemente non idonei dallo SPRESAL a ricoprire posti di categoria A.

Ed invero la pronuncia dello SPRESAL di Catania si limitava ad affermare che i ricorrenti fossero idonei a ricoprire le mansioni di categoria C, ovvero quelle afferenti la loro qualifica professionale, e non poteva essere altrimenti atteso che la visita di sorveglianza sanitaria si limita esclusivamente ad accertare la idoneità o meno alla mansione specifica in possesso del dipendente, e non la idoneità o meno allo svolgimento di mansioni relative ed afferenti a diverse ed inferiori categorie professionali.

Alla stregua di quanto esposto non vi è chi non veda come la determinazione impugnata, con la quale sono stati individuati nominativamente si agli aventi diritto a permanere in servizio, che derivatamente gli esuberi di personale (tra cui i ricorrenti) da porre in mobilità con effetto dal 01-07-2021, è manifestamente illegittima e gravemente pregiudizievole per i ricorrenti.

E dalla accertata illegittimità della predetta determinazione, ne deriva l’obbligo del resistente Istituto di porre in essere gli adempimenti amministrativi necessari per individuare il personale da mantenere in servizio presso i posti in pianta organica così come ex legge rimodulati secondo criteri obiettivi e costituzionalmente orientati al rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità della P.A.

 

SUL DANNO GRAVE ED IRREPARABILE e di DECRETO CAUTELARE INAUDIT

Il ricorso è manifestamente fondato e merita di essere accolto.

Sussiste altresì il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile che gli odierni ricorrenti patiscono in ragione della censurata determinazione n.80 del 14-05-2021.

Ed invero, in ragione della esecutività della predetta determinazione amministrativa, a far data dal 01-07-2021 come attestato dalla stessa, i ricorrenti saranno posti in mobilità, con tutte le negative ricadute in termine di perdita del posto di lavoro.

Ed altresì è necessario che la procedura di mobilità venga attivata solo a seguito di una legittima determinazione dell’Istituto che determini correttamente i dipendenti in esubero, atteso che una pronuncia di merito, intervenuta a seguito della attivazione e del collocamento del personale in mobilità/disponibilità, sarebbe poi senz’altro inficiata da un provvedimento giurisdizionale che intervenga a distanza di tempo.

Si impone altresì l’adozione di una misura cautelare inaudita altera parte che, sino alla trattazione collegiale del presente ricorso nel rispetto del contraddittorio, sospenda l’esecutività della determina n.80 del 14-05-2019, per evitare che dal 01-07-2021 i ricorrenti siano posti in mobilità.  Per tutti questi motivi si CHIEDE

Voglia l’adito Tribunale di Catania sezione lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa sospensione della esecutività della determina n.80 del 14-05-2021 con decreto cautelare ed urgente, accertare, ritenere e dichiarare l’illegittimità della determinazione n.80 del 14-05-2021 del Direttore Generale del resistente Istituto Incremento Ippico di Catania, nella parte in cui essa ha stabilito ed individuato i dipendenti da mantenere in servizio nelle categorie A (n.12 dipendenti), B (n.1 dipendente) e C (n.3 dipendenti), e per l’effetto nella parte in cui ha stabilito ed individuato i ricorrenti quali soggetti nei confronti dei quali dal 01-.07-2021 siano da porre in essere le procedure di mobilità previste dagli articoli 33 e 34 del Testo Unico sul Pubblico Impiego.

Voglia pertanto l’adito Tribunale, conseguentemente, ordinare al resistente Istituto di porre in essere tutti gli atti e/o i provvedimenti amministrativi necessari e finalizzati ad individuare il personale da mantenere in servizio nei posti e nelle categorie presenti in pianta organica così come rimodulata dalla L.R. n.17 del 16-10-2019 secondo criteri oggettivi, ed ovvero verso l’indizione di apposito bando di selezione che consenta la permanenza in servizio nelle citate categorie secondo criteri meritocratici e predeterminati.

Catania, 10-06-2021    (Avv. E. N.Buscemi)