Nella foto d’archivio lo scrittore -Giornalista Giuseppe Fava Scriveva pure -e liberamente-
all’Espresso Sera di Catania Era contro ogni Mafia. I vertici del potere economico lo fecero fuori nell’84 a Catania.
Palermo,
– Sensibilizzare i giovani alla conoscenza e all’approfondimento dei temi legati alla legalità e al contrasto delle mafie, partendo dall’osservazione e descrizione della realtà del territorio in cui vivono. È la finalità del concorso giornalistico “Apri la finestra sulla tua città e raccontaci dove vedi la mafia, l’illegalità e le ingiustizie” promosso dalla Fondazione che porta il nome di Giuseppe Fava, il giornalista ucciso dalla mafia a Catania il 5 gennaio del 1984. Il concorso è promosso in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e si inserisce nell’ambito delle attività culturali che la Fondazione Fava propone da anni per i giovani. Con il coinvolgimento delle scuole di tutta l’Isola, vuole favorire lo sviluppo di una cultura della legalità, del rispetto dei diritti umani, della lotta alle mafie, principi su cui si fonda una società civile e la formazione di cittadini consapevoli e attivi. Il concorso per l’anno scolastico 2023-24 è rivolto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie. L’obiettivo è di stimolare i giovani a riflettere, in maniera creativa, su quali siano i comportamenti e le azioni da compiere, in collaborazione con i familiari, gli insegnanti, gli amici e le Istituzioni, per creare un ambiente civile in cui tutti vedano rispettati i propri diritti, lottino per la legalità e contro le mafie. L’iniziativa coincide con le celebrazioni del quarantennale dell’assassinio di Pippo Fava e intende contribuire a ricordare il giornalista che ha sacrificato la propria vita per la libertà di espressione sancita dall’articolo 21 della Costituzione Italiana. Nella Sicilia degli anni ’80, Fava creò un giornale chiamato ‘I Siciliani’ che formò un gruppo di cronisti ventenni ai quali egli diede una concreta opportunità di formazione professionale e civile. Fava continua a essere un modello per i ragazzi che aspirano a praticare la professione del giornalista in piena libertà.
Oggetto del concorso è il racconto di fenomeni o fatti accaduti preferibilmente nella città dove i partecipanti vivono. I lavori devono essere inchieste che ricostruiscono vicende legate al territorio locale o regionale, che assumano una particolare rilevanza in relazione al proprio vissuto di cittadini e di studenti. Si potranno prendere in considerazione non solo fatti o fenomeni di malcostume, criminalità, illegalità, corruzione, disservizi, ma anche buone pratiche, modelli virtuosi.
Gli elaborati possono prendere spunto da cronache locali o da eventi di rilievo nazionale per poi essere inseriti in un contesto concreto, vicino a chi scrive o a chi realizza video o scatta immagini. Si potrà presentare un testo scritto di massimo 3.000 battute (anche corredato da foto) o di prodotto audiovisivo della durata massima di 3 minuti. Gli studenti possono partecipare singolarmente, per gruppi o per classi.
Gli elaborati dovranno essere raccolti dal Dirigente Scolastico e inviati entro e non oltre il 10 aprile 2024 tramite e-mail al seguente indirizzo: concorso@fondazionefava.it. Una volta pervenuti, saranno valutati da una Commissione mista composta da rappresentanti della Fondazione Fava, giornalisti del tavolo di lavoro permanente sul Premio giornalistico Giuseppe Fava e da quattro rappresentanti nominati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. I lavori selezionati dalla Commissione avranno la possibilità di essere pubblicati sul sito della Fondazione Fava. I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà il 10 maggio prossimo, a Catania.
Non susssiste il “periculum in mora”. La questione dell’Istituto incremento ippico viene valutata così dai Giudici del lavoro di Catania .E’ il primo round, naturalmente dicono i lavoratori interessati.
Il dott. Giovanni Di Benedetto, rigetta il primo ricorso di una parte di dipendenti dell’Istituto Incremento ippico per insussistenza dell’urgenza e dell’attitudine a provocare la perdita integrale del diritto o lesione irreparabile di interessi -ex art 700-Il Tribunale decide la compensazione delle spese di giudizio ma precisa di ritenere impregiudicato il merito- cioè non si è intervenuto nel merito della richiesta ricorrentedell’Avv P.Lucifora- difensore di parte sindacale. Probabilmente il Giudice non era a conoscenza che tutti i ricorrenti sono stati “costretti” dall’Istituto ippico etneo, con lettera specifica di accettazione, di svolgere mansioni inferiori . Il che non ci sembra poco rilevante. E’ una giustizia “greca”. Pubblichiamo in ogni caso la sentenza/Ordinanza:-
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, sciogliendo la riserva assunta nel giudizio, ha emesso la seguente ORDINANZA nella causa iscritta al n. R.G.L. 5501/2021, avente a oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c.; PROMOSSA DA EMILIO GUZZETTA, MARCELLO MASSIMO ARENA, ANGELO LOMBARDO, ALFIO CRISAFI, PAOLO ROTOLO, SEBASTIANO ANTONIO ZAPPALÀ, VINCENZO CARUSO, GIANFRANCO RAIMONDO, GIACINTO ROVERE, ROSARIO RICCIARDI e ANTONINO VERSACI, con l’Avv. Pierpaolo Lucifora; – Ricorrenti – CONTRO ISTITUTO INCREMENTO IPPICO PER LA SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l’Avv. Cesare Santuccio; – Resistente – E NEI CONFRONTI DI ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA, in persona dell’Assessore pro tempore, e ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA, in persona dell’Assessore pro tempore, con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania; – Resistenti – ****
Un passo indietro, di appena quattro mesi,
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 21.settembre.2021, i ricorrenti hanno adito il Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Il giudice aveva un bel compito“…1. Previa riunione al 2 procedimento cautelare R.G. n. 3130/2021, disporre la disapplicazione della determina del direttore dell’Istituto Incremento Ippico n. 80 del 14.5.2021, della delibera commissariale n. 1 (del 9.marzo.2021), e di ogni altro atto presupposto, conseguente di natura attuativa o meramente esecutiva, compresi i provvedimenti direttoriali di collocamento in disponibilità, accertare e dichiarare l’illegittimità/invalidità della procedura per la dichiarazione di eccedenza di personale ex art. 33, d.lgs. n. 165/2001, avviata dall’Istituto Incremento Ippico di Catania per i motivi di ricorso sopra formulati; 2. Per l’effetto dichiarare illegittimo/invalido il conseguente collocamento in disponibilità dei ricorrenti Sebastiano Zappalà e Gianfranco Raimondo e la ricollocazione in categoria inferiore degli altri odierni ricorrenti; 2. Accertare e dichiarare, conseguentemente, il diritto dei lavoratori ricorrenti al ripristino dell’ordinario rapporto di lavoro intrattenuto con l’Istituto Incremento Ippico di Catania nella categoria C, anche in soprannumero rispetto all’attuale Dotazione Organica, con ogni consequenziale statuizione di carattere giuridico ed economico dalla data di modifica del livello e/o collocamento in disponibilità fino alla data del ripristino del rapporto di lavoro; Con vittoria di spese e compensi”.
Con memoria difensiva depositata in data 18.Novembre.2021, si è costituito in giudizio l’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, formulando le seguenti conclusioni: “…preliminarmente, dichiarare inammissibile il ricorso per le motivazioni dedotte nonché, in subordine e nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Spese e compensi del giudizio”. Con memoria difensiva depositata in data 19.10.2021, si sono costituiti in giudizio gli Assessorati regionali convenuti, formulando le seguenti conclusioni: “…In via preliminare ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva degli Assessorati regionali resistenti e per l’effetto, estrometterli dal giudizio; – In subordine, rigettare le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto. – Con vittoria di spese e compensi”. All’udienza del 14.1.2022 le parti presenti hanno discusso come in atti e, all’esito della camera di consiglio, è stata riservata la presente ordinanza. 2. Questioni preliminari e presupposti ex art. 700 c.p.c.
Preliminarmente occorre evidenziare che, all’udienza del 14.1.2022, il procuratore di parte ricorrente ha rilevato che “…soltanto i ricorrenti Zappalà e Raimondo sono attualmente in disponibilità con l’80% dello stipendio base mentre gli altri ricorrenti sono stati ricollocati nella pianta organica anche se in posizione inferiore”, limitando “pertanto… la richiesta cautelare svolta in ricorso soltanto ai dipendenti Zappalà e Raimondo, rinunciandosi per gli altri…” (cfr. verbale di udienza). 3 Stante la superiore rinuncia, va pertanto dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza cautelare con riguardo ai ricorrenti Emilio Guzzetta, Marcello Massimo Arena, Angelo Lombardo, Alfio Crisafi, Paolo Rotolo, Vincenzo Caruso, Giacinto Rovere, Rosario Ricciardi e Antonino Versaci. Con riguardo ai ricorrenti Sebastiano Antonio Zappalà e Gianfranco Raimondo, per i quali il presente ricorso ex art. 700 c.p.c. non è stato rinunciato, si osserva quanto segue.
Ai fini della concessione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. è necessaria la contemporanea presenza dei presupposti del fumus boni iuris (ovverosia della concreta probabilità che la pretesa avanzata dal ricorrente, prima facie fondata, possa essere accolta con la sentenza di merito) e del periculum in mora (cioè del fondato timore che il diritto cautelando subisca durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria un pregiudizio imminente limitando “pertanto… la richiesta cautelare svolta in ricorso soltanto ai dipendenti Zappalà e Raimondo, rinunciandosi per gli altri ed irreparabile), sicché la carenza anche di uno solo di tali requisiti indefettibili è sufficiente a escludere l’accoglimento dell’azione cautelare. 3. Periculum in mora. Ciò premesso, stante il carattere assorbente, nella fattispecie in esame difetta il requisito del periculum in mora, necessario ai fini del riconoscimento del chiesto provvedimento cautelare.
Preliminarmente, come già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, appare opportuno evidenziare la necessità di un rigoroso accertamento del requisito del periculum in mora, al fine di evitare il pericolo di un’inammissibile “normalizzazione” del rito cautelare, a detrimento delle situazioni giuridiche effettivamente necessitanti di una tutela rapida rispetto a quella ordinaria. Come accennato, il periculum in mora ricorre allorquando vi sia un fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile. A tal riguardo, occorre evidenziare la necessità di una specifica, concreta e dettagliata allegazione del periculum in mora, da intendersi o come irreversibilità degli effetti del pregiudizio (quindi come attitudine a provocare la perdita integrale del diritto o di poteri o facoltà che dello stesso costituiscono espressione), oppure come lesione irreparabile di beni o interessi del suo titolare e funzionalmente collegati all’attuazione del diritto stesso, o anche come impossibilità o grave difficoltà della piena restitutio in integrum della situazione soggettiva lesa.
Soltanto attraverso un’adeguata allegazione delle circostanze concrete, infatti, il giudice può essere in grado di valutare la ricorrenza di un pericolo effettivo, concreto e attuale che, durante il tempo necessario per il giudizio di merito, beni di rilevanza primaria siano lesi in maniera irrecuperabile e non risarcibile per equivalente. 4 Anche con riferimento alle ipotesi della perdita del posto di lavoro o della mancata assunzione, la condivisa giurisprudenza di merito ha avuto modo di evidenziare che “L’esistenza del “periculum in mora”, ai fini della concessione del provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. deve essere accertata caso per caso in relazione all’effettiva situazione socio economica del “lavoratore”, talché il ricorrente è tenuto ad allegare e provare circostanze (in ordine alla sua situazione familiare, alla necessità di affrontare spese indilazionabili, alla compromissione del suo equilibrio psico fisico) dalle quali emerga che la perdita del posto di lavoro o la mancata assunzione – e quindi la conseguente perdita (o mancata acquisizione) della retribuzione – possa configurarsi come fonte di pregiudizio irreparabile, così da permettere alla controparte l’esercizio di un’effettiva difesa ed al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile, non potendo il “periculum in mora” reputarsi esistente “in re ipsa” neppure nel fatto stesso della disoccupazione, poiché, in caso contrario, ogni licenziamento integrerebbe il pregiudizio imminente ed irreparabile, così da rendere il ricorso all’art. 700 c.p.c. il rimedio ordinario per la contestazione della legittimità del recesso datoriale, in contrasto con la disciplina del processo del lavoro che prevede che la forma naturale di impugnativa del licenziamento sia il ricorso ex art. 414 c.p.c.” (cfr. ordinanza emessa il 13.5.2010 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere).
Ciò premesso in termini generali, nella fattispecie in esame difetta il necessario periculum in mora. Ed invero, i ricorrenti Sebastiano Antonio Zappalà e Gianfranco Raimondo (rispetto ai quali, come detto, l’odierno ricorso ex art. 700 c.p.c. non può reputarsi rinunciato), non hanno sufficientemente allegato e documentato la sussistenza di un pericolo attuale e concreto di pregiudizio grave e irreparabile a beni di primaria rilevanza, anche sub specie di compromissione del diritto costituzionale a una esistenza libera e dignitosa ex art. 36 Cost. Ad avviso di questo giudicante, in particolare, non appaiono dirimenti le deduzioni contenute sul punto nell’atto introduttivo, secondo cui “…Il pericolo di un danno grave ed irreparabile è ancora più imminente nei confronti dei ricorrenti Sebastiano Antonio Zappalà e Gianfranco Raimondo. Entrambi sono stati collocati in disponibilità con decorrenza 1 luglio 2021, subendo la decurtazione del 20 per cento dello stipendio. Si consideri che, entrambi, rappresentano gli unici percettori di reddito dei rispettivi nuclei familiari e che da luglio del 2021, subiscono la decurtazione dello stipendio.
Il reddito risulta dalla busta paga che si produce in atti, sul quale gravano delle rate di finanziamento. Una di queste, pari a euro 205,00 risulta dalla busta paga, l’altra è versata mensilmente dal sig. Zappalà anche se non risulta dalla busta paga (doc. 17-busta paga Zappalà -aprile 2021 e agosto 2021, l’ultima in ordine di tempo, uniti al certificato stato di 5 famiglia; doc. 18 e 18.1– contratti di finanziamento). Da rilevare che il sig. Zappalà, come si evince dal certificato di stato di famiglia ha moglie e tre figli a carico, cosa che rende impossibile rimodulare il proprio tenore di vita dopo la decurtazione stipendiale del 20 per cento. Dalla busta paga del mese di agosto 2021, risulta una trattenuta di ben 800, euro circa, circostanza che dà un’idea dell’abbassamento del tenore di vita finora maturato dal ricorrente e dalla sua famiglia, in forza dello stipendio da sempre percepito dall’Istituto Incremento Ippico.
Il giudice prosegue: Ciò determinerà l’impossibilità di far fronte alle rate di mutuo e alla cessione del quinto con esposizione ai rischi di recupero della banca finanziatrice e all’impossibilità di far fronte ai bisogni della propria vita quotidiana. Lo stesso ordine di considerazione vale per il ricorrente Gianfranco Raimondo, il quale ha pure subito una trattenuta di 800, euro dalla busta paga di agosto del 2021 e continuerà a subirla per la durata di 24 mesi fino a quando non sarà definitivamente licenziato in assenza di una pronuncia cautelare o di una ricollocazione altrove per mobilità (doc. 19–busta paga agosto 2021).Quindi, è indubbio che abbattimento del 20 per cento della retribuzione base rende non più possibile mantenere un livello di vita dignitoso per i ricorrenti e per i propri congiunti nelle more dello svolgimento del giudizio. Viceversa, una pronuncia cautelare che blocchi nell’immediato la procedura o che riammetta anche in soprannumero i predetti lavoratori eviterebbe agli stessi di attendere l’esito del giudizio con uno stipendio non sufficiente a mantenere il tenore di vita familiare maturato fino alla data di collocamento in disponibilità (assunti con decorrenza 1992) mentre nulla ne deriverebbe in danno all’Ente resistente, il quale ha nel proprio bilancio le risorse finanziarie oramai consolidate da anni necessarie al pagamento dei suddetti lavoratori.
Da considerare, altresì, che la pronuncia cautelare sospenderebbe il termine di 24 mesi della messa in disponibilità trascorso il quale il rapporto di lavoro dei dipendenti andrebbe incontro a risoluzione definitiva, ai sensi dell’art.33, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001, ritrovandosi quindi privi di occupazione dopo trent’anni circa di servizio e sulla soglia dei sessant’anni di età…” (cfr. ivi pagg. 28-29).
Sul punto occorre innanzitutto evidenziare che, ai sensi del citato art. 33 co. 8 D.Lgs. 165/2001, “Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari all’80 per cento dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell’indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”. 6 In particolare, dalle buste paga di agosto 2021 prodotte in atti emerge che il “netto in busta” spettante al ricorrente Zappalà (al netto anche della trattenuta e della rata di finanziamento ivi considerate) è pari a omissis, mentre il “netto in busta” spettante al ricorrente Raimondo (al netto della trattenuta ivi indicata) è pari a omissis(cfr. doc. nn. 17 e 19 di parte ricorrente).
Nella specie, peraltro, la trattenuta di circa € 800,00 riportata nelle buste paga di agosto 2021 con riguardo a entrambi i ricorrenti non corrisponde al 20% “dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale” ivi indicati (id est: retribuzione ordinaria di € 2.386,58, il cui 20% è pari a € 477,31), sicché da ciò non è possibile evincere l’esatto ammontare – possibilmente superiore – della “…indennità pari all’80 per cento dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale” ex art. 33 co. 8 D.Lgs. 165/2001 spettante ai ricorrenti Zappalà e Raimondo per i mesi successivi ad agosto 2021. Sulla base della sola busta paga di agosto 2021, in altri termini, non è possibile desumere l’esecuzione di una trattenuta di € 800,00 anche con riguardo alle successive mensilità previste dal citato art. 33 co. 8 D.Lgs. 165/2021.
In aggiunta a quanto sopra, a fronte della spettante “indennità pari all’80 per cento dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale” (oltreché dell’eventuale “diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”) e degli importi risultanti dalle buste paga in atti, i ricorrenti Zappalà e Raimondo non hanno allegato e documentato specifiche e significative circostanze in ordine alla propria condizione familiare e patrimoniale. Ed invero, oltre ad avere labialmente dedotto di essere “gli unici percettori di reddito dei rispettivi nuclei familiari”, il ricorrente Raimondo non ha ulteriormente evidenziato alcunché (neppure con riguardo alla consistenza del proprio nucleo familiare), mentre il ricorrente Zappalà ha solamente allegato che – come detto – sul proprio reddito “…gravano delle rate di finanziamento. Una di queste, pari a euro 205,00 risulta dalla busta paga, l’altra è versata mensilmente dal sig. Zappalà anche se non risulta dalla busta paga (doc. 17-busta paga Zappalà -aprile 2021 e agosto 2021, l’ultima in ordine di tempo, uniti al certificato stato di famiglia; doc. 18 e 18.1– contratti di finanziamento)” e che egli “…ha moglie e tre figli a carico…”. Più specificamente, non è dato sapere se i ricorrenti Zappalà e Raimondo risultino titolari di cespiti immobiliari o mobiliari astrattamente idonei a produrre reddito, né è dato sapere dell’effettiva condizione economica dei loro nuclei familiari e delle risorse attraverso le quali gli stessi hanno soddisfatto e soddisfano le proprie esigenze di sostentamento e quelle delle rispettive famiglie, essendo peraltro i figli dello Zappalà maggiorenni e non risultando allegate e documentate specifiche e costanti spese in relazione agli stessi (cfr. doc. n. 17 di parte ricorrente). 7 Con riferimento allo Zappalà, non appaiono neppure decisive le deduzioni concernenti le rate di finanziamento considerato che, da un lato, anche il predetto ricorrente conserva la citata “indennità pari all’80 per cento dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale… per la durata massima di ventiquattro mesi” (cfr. busta paga di agosto 2021 da cui, nonostante la maggiore trattenuta di € 800,00 e l’ulteriore trattenuta per finanziamento di € 205,00, risulta un “netto in busta” di omissis) e che, dall’altro lato, come allegato dall’Istituto resistente e non contestato da parte ricorrente, “…L’eventuale cessione del quinto, ancora effettuata dall’Istituto che corrisponderà le retribuzioni, sarà conseguentemente diminuita in proporzione all’importo di retribuzione effettivamente erogato che comporta il pagamento dello stipendio escluse le indennità di presenza…” (cfr. pag. 15 della memoria difensiva). A fronte di quanto sopra, pertanto, appaiono generiche e indimostrate le prospettazioni attoree secondo cui il contestato “…abbattimento del 20 per cento della retribuzione base rende non più possibile mantenere un livello di vita dignitoso per i ricorrenti e per i propri congiunti nelle more dello svolgimento del giudizio…”.
Infine, non appare rilevante il limite di ventiquattro mesi previsto ex art. 33 co. 8 D.Lgs. 165/2001 per l’erogazione dell’indennità ivi prevista, essendo stati entrambi i ricorrenti collocati in disponibilità con decorrenza 1.7.2021, con conseguente diritto all’indennità de qua sino al mese di giugno 2023. Al riguardo occorre peraltro evidenziare che, ai sensi del successivo art. 34 co. 4 D.Lgs. 165/2001, “4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all’indennità di cui all’articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. […] 8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell’indennità di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilità rinunci o non accetti per due volte l’assegnazione disposta ai sensi dell’articolo 34-bis nell’ambito della provincia dallo stesso indicata. […]
Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all’articolo 2103 del codice civile, nell’ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all’indennità di cui all’articolo 33, comma 8, e mantiene il 8 diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all’articolo 30. […]”. Quella compiuta dai ricorrenti Zappalà e Raimondo, in definitiva, è una prospettazione priva di un concreto substrato di fatto, insufficiente ex se a integrare il chiesto periculum in mora. Né, a fronte delle predette e generiche allegazioni in punto periculum in mora, può ritenersi che gli asseriti pregiudizi dedotti in ricorso non possano trovare adeguato ristoro – ove fondati – in forma economica e risarcitoria nella sede di merito. Alla luce di quanto esposto, nella fattispecie in esame difetta il necessario pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile, siccome richiesto dall’invocato art. 700 c.p.c. 4. Fumus boni iuris. La delibazione negativa del requisito del periculum in mora esime questo decidente dall’esame dell’ulteriore elemento costitutivo dell’invocata misura cautelare, rappresentato dal fumus boni iuris; del pari vanno ritenute assorbite le ulteriori questioni sollevate dalle parti (cfr. Tribunale Roma 21.4.2006; Tribunale Bologna 10.4.2009). 5. Conclusioni. In conclusione, alla stregua di tutte le considerazioni fin qui svolte, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso ex art. 700 c.p.c. sia infondato e vada conseguentemente rigettato. Stante la peculiarità e complessità della fattispecie in esame e la definizione della controversia solamente in punto di periculum in mora, nonché tenuto conto della natura delle parti, le spese di lite possono integralmente compensarsi. P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, impregiudicato il merito, così statuisce: dichiara il non luogo a provvedere sull’istanza cautelare con riguardo ai ricorrenti Emilio Guzzetta, Marcello Massimo Arena, Angelo Lombardo, Alfio Crisafi, Paolo Rotolo, Vincenzo Caruso, Giacinto Rovere, Rosario Ricciardi e Antonino Versaci; rigetta nel resto il ricorso ex art. 700 c.p.c.; compensa le spese di lite tra le parti. Si comunichi. Catania, 22 febbraio 2022 IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto”
LA REGIONE ,DOPO LA PUBBLICAZIONE DEI NOSTRI SERVIZI, FA UN PASSO INDIETRO: MA QUANTA VERGOGNA PER I DIRIGENTI GENERALI CHE HANNO FIRMATO QUELLE “C….TE”
Ricordate il servizio pubblicato recentemente su SUD LIBERTA’, che la Regione siciliana aveva cioè comunicato ai dipendenti interessati dell’Istituto I.Ippico che non era possibile per essi l’inserimento nella lista dei posti riservati al concorso di 1024 posti ?
Riportiamo nuovamente quella lettera “……….questa Amministrazione regionale ha effettuato la comunicazione di cui all’articolo 34 bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n .165, rinnovata con nota prot. 127005 del 30 novembre 2021 “Adempimenti preliminari alle ordinarie procedure di assunzione a tempo indeterminato di 1024 posti di cui 487 di categoria C e 537 di categoria D- Attivazione procedura ex art 34 e 34 bis del dl 30 marzo 2001 n.165 ” . In esito alle suddette richieste il competente Servizio del Dipartimento regionale del Lavoro ha dato riscontro negativo alla presenza di eventuale personale posto in disponibilità, “Allegato A ” al DDG n.9018 del 21 giugno 2018 istituito ai sensi del comma 1 dell’art. 34 nis del decreto l.n .165/2001″
Una serie di contatti fra i dirigenti, la consapevolezza di aver creato , e messo persino per iscritto,al Protocollo della Regione, della Presidenza e del dipartimento al lavoro, stupidaggini senza senso,come la lettera riportata, il “complotto” contro i dipendenti dell’Istituto ippico si scioglie come neve al sole. La Regione sta preparando- si apprende- la lista dei lavoratori -gladiatori per ammetterli alla riserva dei posti come prevede la legge vigente.
La storia è nota. I dipendenti -“in disponibilità”dell’Istituto Incremento ippico presentano istanza di passaggio nei ruoli dell’Amministrazione regionale Sono quelli -sei- inquadrati sino al mese di luglio 2021 formalmente in categoria C (istruttore) Sperano tutti nel nuovo concorso della Regione.
Ricorderemo che una legge regionale ( n.17 del 16 Ottobre 2019) “per accrescere l’efficienza e la razionalizzazione della spesa per il personale,disponeva la rimodulazione della pianta organica dell’Istituto che passava da 31 unità lavorative a 17 dipendenti, questi ultimi distribuiti in n.12 di categoria A, n,1 di categoria B, n.3 di categoria C e n.1 di categoria D
La legge prevedeva e disciplinava che le eccedenze di personale di ruolo a fronte della detta rimodulazione e subito,dovevano essere attenzionate dal dirigente responsabile dell’Istituto ippico per l’applicazione delle procedure di mobilità ( ex art 33 Testo unico sul pubblico impiego) e che ai fini della ricollocazione totale o parziale del personale in eccedenza, la dirigente generale del dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale -Carmen Madonia- autorizzata a stipulare apposito accordo di mobilità che avrebbe potuto regolare anche la copertura di posti resisi vacanti a seguito della nuova dotazione organica.
Nella foto sopra la dottssa Carmen Madonia, dirigente generale Funzione Pubblica della Regione siciliana
Contro questa rimodulazione sappiamo di un intervento parlamentare del Movimento Cinquestelle e di una risposta governativa serena durante la seduta d’Aula del 25 settembre 2019 dell’assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Marco Falcone che assicurava che il personale in esubero sarebbe stato ricollocato, citando l’articolo 33 della legge 165
Successivamente la deputata regionale Jose Marano presentava il 17 settembre del 2020 una interrogazione (n. 1727) per ottenere la ricollocazione degli 8 dipendenti, ma in attesa di una risposta dal governo, venne nominato con decreto assessoriale (n.116 del 2 novembre 2020) un commissario per applicare la rimodulazione del personale dell’Ente. Si tratta di Vito Sinatra, dirigente regionale in pensione e sindaco di Castronovo di Sicilia.
Il 19 luglio del 2021 nonostante le assicurazioni da più parti, gli otto dipendenti ricevevano una raccomandata con la quale si comunicava per loro la mobilità per due anni con lo stipendio all’80%. Il provvedimento era stato sospeso per venti giorni per un tavolo di confronto con i sindacati che , sappiamo tutti, aveva messo in luce l’inefficienza e il dilettantismo autentico dei sindacati presenti _ Cgil , Uil , e il che non sottoscrivono alcun verbale, quasi una riunione/ scampagnata protagonismo esclusivodei dirigenti generali della Regione
Le previsioni puntavano i riflettori pure sulle eccedenze di personale derivanti dalla rimodulazione della pianta organica regolabili con il ricorso all’istituto del distacco (come previsto da un articolo contrattuale del Comparto- ex art.62). Furono poi i provvedimenti commissariali di Vito Sinatra a considerare eccedentari alcuni dipendenti dell’Istituto incremento ippico che rifiutarono con dignità di svolgere mansioni inferiori da quelle attribuite dal contratto del 2000 e vennero posti in disponibilità per 24 mesi con esonero dalla prestazione lavorativa e con percezione della indennità di legge nella misura dell’ottanta per cento dell’ultima retribuzione percepita.
Ma l’onestà e la chiarezza della Regione siciliana non si misurano nella concretezza nel nuovo concorso per il reclutamento di n.487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, categoria C, posizione economica C1 da assegnare presso i Centri per l’impiego. Il predetto bando infatti ha previsto he il numero dei posti messi a concorso sarebbe stato ridotto in ragione dei posti che potranno essere coperti all’esito delle procedure di mobilità obbligatoria nell’osservanza ,ricordiamo, dell’art.34 bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n.165
Oggi si verifica l’inspiegabile nell’inspiegabile: con nota della Presidenza regionale a firma del dirigente del Servizio V, A.Sirna e del dirigente generale dott.ssa Carmela Madonia – da noi recentemente chiamata in causa anche per l’inspiegabile -e certamente illecito- decreto dirigenziale che ha assegnato al capo dell’Ufficio stampa dell’Ersu di Palermo-(Dario Matranga, segretario-guarda caso – del Cobas-Codir regionale) e di quello di Catania, (Pamvini, pure lui -guarda caso -commissario all’Istituto per ciechi etneo) fiumi di denaro non dovuto -non passato dalla lente della Corte dei conti e senza che la Regione abbia controllato o verificato minimamente i requisiti di legge-
la Regione siciliana comunica “……….questa Amministrazione ha effettuato la comunicazione di cui all’articolo 34 bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n .165, rinnovata con nota prot. 127005 del 30 novembre 2021 “Adempimenti preliminari alle ordinarie procedure di assunzione a tempo indeterminato di 1024 posti di cui 487 di categoria C e 537 di categoria D- Attivazione procedura ex art 34 e 34 bis del dl 30 marzo 2001 n.165 ” . In esito alle suddette richieste il competente Servizio del Dipartimento regionale del Lavoro ha dato riscontro negativo alla presenza di eventuale personale posto in disponibilità, “Allegato A ” al DDG n.9018 del 21 giugno 2018 istituito ai sensi del comma 1 dell’art. 34 nis del decreto l.n .165/2001..
Sorprende tutti questa nota che non risponde ad alcuna logica ed riaccende lo spirito di battaglia dei lavoratori sotto il profilo giuridico e degli spenti sindacalisti della Regione. E’ coro unanime : allora la comunicazione del direttore Alfredo Alessandra dell’Istituto ippico nel mese di luglio 2021 al dipartimento- assessorato al lavoro è stata seppellita in qualche cassetto dirigenziale?
E cosa ha fatto-a riguardo il dirigente generale al lavoro Gaetano Sciacca?Anche Sciacca, con il parere negativo, fa parte del “complotto” contro la riassunzione dei sei lavoratori? Ma chi è costui? Sappiamo che Gaetano Sciacca già direttore del Genio Civile di Messina per vari lustri, poi del Centro Provinciale per l’Impiego , Sciacca ha un passato politico tormentato, come gira il vento . E’ stato lombardiano e per questo nominato commissario al CAS , , poi Crocettiano e, quindi, riconfermato. Successivamente, rimane folgorato dalla forza emergente: i pentastellati. Nell’occasione il dr. Sciacca si è forse dimenticato l’attuale “appartenenza” o segnalazione.
Così non va bene, signori. Non va bene la chiarissima malafede dei dirigenti,anche se obbedienti-purtroppo- alla politica, non va bene lo stop arbitrario alla carriera e al lavoro di questo gruppo di dipendenti che con coraggio hanno detto no allo sfruttamento e agli interessi esclusivi /politici della Regione. Aprite le porte -come dice la significativa canzone sanremese del leggendario cantante Gianni Morandi..
Una constatazione, a questo punto, sarà innegabile: la nota della Regione non documenta superficialità od incapacità nè si può invocare l’errore accidentale. Qui siamo in presenza di atti ingiusti, impera un’ingiustizia che non viene sanata e , pur di far prevalere l’amore alle proprie tesi continua a durare all’infinito sulla pelle di questi sventurati in disponibilità. Sono questi i connotati della nostra classe dirigente che parlano di riduzione di personale in un Ente che sta investendo parecchi soldi per la valorizzazione del bene Tenuta Ambelia, sono dirigenti che come ai Beni culturali e alle affollate Soprintendenze dove il personale , cameriere dei coordinatori , entra ed esce dagli uffici come vuole, ed offrono tutti insieme un prolungato scadimento della Regione siciliana
Ance Catania, “Premio allo Studio 2021” per i figli dei lavoratori edili delle imprese associate
IL PRESIDENTE FRESTA: «OCCASIONE PER RICONOSCERE AI GIOVANI IMPEGNO E RISULTATI»
Il promotore dell’iniziativa: il past president Nicola Colombrita
CATANIA –
Un premio all’impegno, alla dedizione e ai sacrifici profusi per perseguire i propri obiettivi. Da qui l’iniziativa “Premio allo Studio” di Ance Catania, che ha visto la conclusione dell’edizione 2021, con l’assegnazione del riconoscimento ai 5 vincitori. «Il premio in denaro, rivolto ai figli dei lavoratori edili delle imprese associate, ha tenuto conto dei traguardi raggiunti nell’ultimo triennio in laurea magistrale o triennale – ha spiegato il presidente dei Costruttori etnei Rosario Fresta – molti studenti, sostenuti dalle famiglie, affrontano spese non indifferenti, andando anche fuori dalla propria terra per rincorrere i propri sogni».
Il concorso è frutto dell’idea del past president Nicola Colombrita: «Completare il percorso di studi per molti non è così semplice – ha commentato Colombrita – E non tutti hanno la disponibilità economica per fronteggiare le spese. Tra i figli dei dipendenti delle nostre imprese edili, la percentuale di chi raggiunge il traguardo della laurea è purtroppo molto bassa: un dato che abbiamo riscontrato negli ultimi anni. Un fenomeno che è specchio di un sistema d’istruzione che andrebbe perfezionato, a favore di tutte le classi sociali. È certo che i laureati hanno maggiore accesso al mercato del lavoro, ma la laurea non deve certo rappresentare un punto d’arrivo, bensì l’inizio di un percorso volto alla professionalizzazione».
I 5 vincitori tra coloro che hanno partecipato sono: Andrea Longhitano, laureato alla triennale di Ingegneria Informatica (Catania); Chiara Longhitano, laureata alla magistrale in Automation Engineering and Control Of Complex System (Catania); Davide Previtera, laureato alla triennale di Economia Aziendale (Catania); Regina Finocchiaro, laureata alla magistrale di Ingegneria delle Costruzioni (Chieti/Pescara); Maria Jessica Nicotra, laureata alla magistrale di Fisica Nucleare (Catania).
«Ringraziamo Ance Catania per questa lodevole iniziativa, che dovrebbe essere presa a modello anche da altre associazioni e che per noi rappresenta una grande opportunità, quella di poter proseguire il percorso guidato dalle nostre ambizioni. Alcuni hanno studiato e si sono avvicinati al mondo del lavoro lontani da casa. La speranza è che aumentino le posizioni occupazionali in Sicilia, così da poter tornare e dare un contributo alla nostra terra, nella nostra terra», hanno commentato i premiati. «L’impegno allo studio e il conseguimento di risultati rappresentano un segnale di serietà, che va riconosciuto sia al giovane che alla famiglia che lo ha sostenuto», ha concluso Fresta.
Presentazione Concorso di idee: domani, giovedì 25 marzo ore 11.00
CALTAGIRONE –
Un bene monumentale unico al mondo; una città nella città; un’opera realizzata nella seconda metà del 1800, tra le espressioni più alte dello stile gotico-siciliano. Si tratta del cimitero monumentale di Caltagirone, oggetto del Concorso di idee – promosso dal Comune di Caltagirone , dalla Fondazione degli Architetti di Catania e dall’Ordine ) – che verrà presentato in streaming domani, giovedì 25 marzo, a partire dalle ore 11.00, per accendere i riflettori sulla necessita del recupero di un Bene artistico-architettonico dichiarato “Monumento nazionale italiano”.
Il progetto dovrà rispecchiare e dar vita a un luogo di culto ecumenico, mistico, di quiete, di silenzio e di riflessione (senza specificità confessionali). Un luogo per l’anima, in cui architettura e vita spirituale si intrecciano in un rapporto vivido e intenso.
Un’iniziativa patrocinata dalla Soprintendenza dei Beni Culturali di Catania (soprintendente Donatella Aprile), dall’Ordine etneo degli Ingegneri (presidente Giuseppe Platania), da Ance Catania (Rosario Fresta) e dalla diocesi di Caltagirone (vescovo S.E. mons. Calogero Peri). Importante la collaborazione dell’Ordine degli Architetti di Bologna (presidente Pier Giorgio Giannelli) – che ha messo a disposizione la piattaforma per la partecipazione al Concorso di idee – mentre a sostenere il progetto sono i partner Chiesa Oggi e Kinetika.
Il concorso è frutto del duro lavoro delle parti interessate e della sinergia tra Fondazione e Comune di Caltagirone, che dal 2018 (anno della firma di un protocollo d’intesa) operano per potenziare e valorizzare un luogo eccezionale con caratteristiche uniche: sia per la sua natura ed evoluzione storica, che per lo sviluppo urbanistico legato all’ampliamento delle aree cimiteriali che, di fatto, trasformano il cimitero in un vero e proprio “centro storico”.
Il prossimo 31 marzo gli ultimi 34 vincitori del concorso dei Beni culturali indetto nel 2000, a ridosso della legge che modificava l’ordinamento delle qualifiche – da dirigente il laureato ingegnere, architetto, eccetera entrava alla Regione come Funzionario direttivo nella posizione di D1 (livello) defineranno gli atti dell’assunzione e la loro assegnazione all’Ufficio competente dell’assessorato. Il concorso è quello di assistente tecnico restauratore. Si tratta in realtà di 19 selezioni con in palio 97 posti.
Ricorderemo che le domande arrivate a Palazzo d’Orleans furono 600 mila e già i dirigenti in servizio diedero prova della loro incompetenza e del loro allineamento alla casta che non gradiva l’ingresso dei nuovi laureati e specializzati – 390 posti figuravano come dirigente tecnico -nelle file del Dipartimento ai beni culturali. L’organizzatore del concorso ,prescelto per il funzionamento del concorso-caos riporta il nome di G.Angileri. Un dirigente -capo servizio personale- nominato e consolidato successivamente nel suo ruolo ad hoc dal dirigente generale Gesualdo Campo. Chi non obbediva a Campo, comandante generale del Dipartimento, veniva oscurato, riceveva incarichi marginali, privato di ogni autorevolezza,anche mobbizzato per incarichi sgraditi fuori residenza che il direttore aveva il potere di decretare. Non sfugge alle sirene suonatrici del successo carriera nei beni culturali il dirigente Angileri. Dal 2000 al 2011 il passo è breve- perchè intervenne il blocco assunzioni. Poi altro mistero ,o follia dei beni culturali . Il concorso che mise in palio 365 posti di figure quali bibliotecario, aiutoblibliotecario, e figure tecniche, fu congelato. Annullato poi per sei selezioni nel 2015.
La Presidenza-Funzione pubblica rivela anche i settori in cui verranno assunti, salvo parere contrario dei dirigenti generali: 14 al dipartimento dei beni culturali, 5 all’Ufficio speciale per la progettazione, 5 per il dipartimento delle finanze e del credito, 8 al dipartimento dell’ambiente e 2 al dipartimento Istruzione università e diritto allo studio.
Ufficio Stampa Presidenza Regione Sicilia: la Funzione Pubblica della Regione Siciliana ha reso noto e pubblicato sulla Gazzetta la graduatoria finale dei giornalisti vincitori. Vista la delicatezza della problematica e che l’Ordine dei Giornalisti – e l’Assostampa- contestano la qualifica di istruttore direttivo ai giornalisti nell’osservanza di un Contratto regionale dei dipendenti approvato dai sindacati rappresentativi della Regione con esclusione della rappresentanza giornalistica della Categoria specifica sindacale e dell’Ordine Giornalisti – che non riconosce lecita l’intera operazione della Regione- così come prevede la legge 150/2000, riportiamo il contenuto del provvedimento regionale (decreto del 17 Settembre scorso). Probabile i ricorsi al Tar entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ,avverso questo decreto ….Eccolo:
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
.
Concorso, per titoli ed esami, a n. 6 posti di istruttore direttivo categoria professionale C – settore informazione – ufficio
stampa e documentazione della Regione siciliana – Approvazione graduatoria finale dei vincitori.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
Visto lo Statuto della Regione; Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10; Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
Visto il vigente CCRL del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 – triennio giuridico/economico 2016-2018; Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7; Visti i decreti del Presidente della Regione siciliana n. 9189 del
20/12/2018 e n. 531 del 28/02/2019 concernenti l’adozione del “Piano triennale dei fabbisogni dell’Amministrazione regionale siciliana
anni 2018/2020” e la successiva “Modifica integrativa al Piano delle assunzioni per l’anno 2019” adottata a seguito delle deliberazioni
della Giunta regionale n. 519 del 12 dicembre 2018 e n. 536 del 20 dicembre 2018; Visto il D.P.Reg. n. 8913 del 23 dicembre 2019 con cui, a seguito
della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 28 novembre 2019, è stato adottato il “Piano triennale dei fabbisogni di personale
2019/2021 dell’Amministrazione regionale” ed è stato approvato il Piano delle assunzioni, confermando, tra l’altro, ai sensi dell’art. 12
della legge regionale 11 agosto 2017 n. 16, il reclutamento di 6 istruttori di categoria C settore informazione, presso l’ufficio stampa e
documentazione della Regione siciliana, a seguito del bando emanato nel 2019; Visto il bando di concorso pubblico indetto per la copertura di n.
6 posti di istruttore direttivo categoria professionale “C” – settore informazione – ufficio stampa e documentazione della Regione siciliana approvato con D.D.G n. 2447 del 26 aprile 2019, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale
concorsi n. 4 del 26 aprile 2019 ed integralmente, con i relativi allegati,nel sito ufficiale della Regione siciliana – Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale;
Considerato che la citata deliberazione della Giunta regionale n.519 del 12 dicembre 2018 prevede relativamente ai bandi di concorso
per l’ufficio stampa e documentazione della Regione Sicilia, che “per il personale da assumere dall’esterno, il bando dovrà prevedere una
riserva pari al 50 per cento dei posti, a favore di quei soggetti….che abbiano prestato servizio all’ufficio di cui in trattazione, per almeno
tre anni anche non continuativi, negli ultimi otto a far data dall’entrata in vigore della legge regionale n. 16/2017, così come previsto dal 2°
comma del precitato articolo 12 della predetta legge regionale”; Visto l’art. 3 “Riserva dei posti” del suddetto bando di concorso
approvato con D.D.G n. 2447 del 26 aprile 2019, in cui viene previsto che “il 50 per cento dei posti messi a bando, pari a n. 3 (6 x 50 % = 3)
è riservato ai sensi dell’art. 12, comma 2 della legge regionale 11 agosto 2017 n. 16, ai soggetti che abbiano prestato servizio all’ufficio
stampa e documentazione della Regione siciliana per almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto”;
Visto il D.D.G. n. 5283 del 4 settembre 2019, di approvazione degli elenchi degli ammessi, degli ammessi con riserva e dei non
ammessi, al bando di concorso pubblico per 6 istruttori – cat. C – settore informazione – ufficio stampa e documentazione della Regione
siciliana e successiva integrazione di cui al D.D.G. n. 5930 del 25 settembre 2019 pubblicati per estratto rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi n. 10 del 27 settembre 2019 e n. 12 del 25 ottobre 2019, nonché integralmente, nel
sito ufficiale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale;
Visto il D.D.G. n. 5291 del 5 settembre 2019, di nomina dei componenti effettivi e del segretario della commissione esaminatrice
bando di concorso per 6 istruttori, cat. c – settore informazione – ufficio stampa e documentazione della Regione siciliana, pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi n. 10 del 27 settembre 2019 ed integralmente, nel sito del
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale;
Visto il D.D.G. n. 7082 del 25 ottobre 2019, di nomina dei componenti supplenti della commissione esaminatrice del bando di concorso pubblico per 6 istruttori, cat. c – settore informazione – ufficio stampa e documentazione della Regione siciliana, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi n. 13 del 29 novembre 2019 ed integralmente, nel sito del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale;
Vista la convocazione dei candidati per l’espletamento in data 29 ottobre 2019, della prima prova scritta sotto forma di quiz a risposta
multipla predefinito, bando di concorso pubblico per 6 istruttori, cat. C – settore informazione – ufficio stampa e documentazione Regione
siciliana, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi n. 10 del 27 settembre 2019 ed
integralmente, nel sito del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
Visto il D.D.G. n. 8388 del 5 dicembre 2019, di approvazione dell’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla seconda prova
scritta, del bando di concorso pubblico per 6 istruttori, categoria C –
settore informazione – ufficio stampa e documentazione della Regione siciliana, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana serie speciale concorsi n. 14 del 27 dicembre 2019 ed integralmente, nel sito ufficiale del Dipartimento regionale della
funzione pubblica e del personale;
Visto il D.D.G. n. 587 del 18 febbraio 2020, di nomina dei componenti esperti in lingua inglese e in informatica della commissione
esaminatrice del bando di concorso pubblico per 6 istruttori, cat. c -settore informazione – ufficio stampa e documentazione della Regione siciliana; pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi n. 3 del 28 febbraio 2020 ed
integralmente, nel sito ufficiale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale;
Visto il comunicato prot. n. 19719 del 17 febbraio 2020 a firma del dirigente generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, con cui ai sensi dell’art. 7 del bando, preliminarmente alla correzione della seconda prova scritta espletata il 23
gennaio 2020, è stato pubblicato nel sito del Dipartimento funzione AMMINISTRAZIONE REGIONALE
pubblica e personale, l’esito della valutazione dei titoli da parte della commissione esaminatrice, dei 22 candidati categoria C bando ufficio stampa e documentazione;
Visto il comunicato prot. n. 54502 del 22 giugno 2020 a firma del dirigente generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, con cui ai sensi dell’art. 7 del bando, preliminarmente alla correzione della seconda prova scritta suppletiva espletata il 18 giugno 2020 da tre candidate ammesse con riserva in esecuzione di ordinanze del Consiglio di Giustizia amministrativa, è stato pubblicato nel sito dipartimentale della Funzione pubblica e del personale, l’esito della valutazione dei titoli;
Visto il D.D.G. n. 1652 del 17 aprile 2020, di approvazione, sulla base del verbale n. 13 del 2 marzo 2020 della commissione esaminatrice, degli elenchi e del relativo punteggio in esito alla correzione della seconda prova scritta, dei candidati ammessi e non ammessi
alla prova orale del bando di concorso per 6 istruttori – categoria C -settore informazione – ufficio stampa e documentazione della Regione Siciliana, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi n. 5 del 24 aprile 2020 ed
integralmente nel sito del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale;
Considerato che a causa dell’epidemia Covid 19, con l’art. 2 punto “g” del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 70 di pari data, è stata disposta, nell’ambito delle misure di contrasto all’ emergenza epidemiologica da Covid 19,
la sospensione per 60 giorni dell’espletamento delle procedure concorsuali e che pertanto nell’ambito del suddetto D.D.G. n. 1652 del 17
aprile 2020, nelle more dell’evoluzione del Covid, ci si è riservati una successiva comunicazione delle date di espletamento degli orali;
Visti i comunicati prot. n. 65321 e 65324 del 21 luglio 2020 a firma del dirigente generale del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale, con cui ai sensi dell’art. 10 del bando, è stato reso noto l’esito della prova orale individuale svoltasi in data 20
e 21 luglio 2020 a seguito di convocazione tramite comunicato prot.n. 55898 del 25/06/2020, su sito del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale;
Visti i verbali n. 20 del 20 luglio 2020 e n. 21 del 21 luglio 2020,dei lavori della commissione esaminatrice del bando di concorso per
6 istruttori direttivi – categoria C – settore informazione, sullo svolgimento delle prove orali e sulla valutazione dei candidati, con indicazione della media della votazione delle tre prove sostenute e della valutazione dei titoli, sulla base di quanto previsto dall’art. 12 del bando;
Preso atto che la riserva del 50 % dei posti prevista dal comma 1 art. 3 del bando approvato con D.D.G n. 2447 del 26 aprile 2019 viene
soddisfatta sulla base degli esiti delle prove concorsuali, in relazione ad un solo candidato facente parte dei “riservatari” di cui all’art. 12,
c. 2 della legge regionale 11 agosto 2017 n. 16, e che i restanti posti vadano assegnati, ai sensi dell’art. 12 del bando, ai candidati utilmente collocatisi nella citata graduatoria di merito approvata dalla commissione esaminatrice il 21 luglio 2020;
Preso atto che non sono pervenute istanze da parte di candidati riservatari di cui al comma 2 art. 3 del bando ai sensi dell’art. 1014,
comma 1 e dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs. n. 66/2010 (volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate);
Preso atto sulla base dei punteggi della citata graduatoria di merito approvata dalla commissione esaminatrice il 21 luglio 2020,
che non ci si trova in presenza della necessità di applicare il principio della preferenza a parità di merito e di titoli, prevista dall’art. 8
del bando, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994; Ritenuto pertanto, di dover approvare la graduatoria finale dei
vincitori del bando di concorso pubblico per 6 istruttori direttivi -categoria C – settore informazione – ufficio stampa e documentazione della Regione siciliana;
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
Decreta:
Art. 1
È approvata ai sensi del disposto combinato degli articoli 3, 7, 10, 12 del bando di concorso pubblico per 6 istruttori direttivi – categoria C – settore informazione – ufficio stampa e documentazione della Regione siciliana emanato con D.D.G n. 2447 del 26 aprile 2019,
la seguente graduatoria finale dei vincitori formata secondo l’ordine del punteggio complessivo risultante dalla media della valutazione
delle tre prove sostenute da ciascun candidato e dalla valutazione dei titoli: Carmela Vella, Luca Salerno, Alessandra Torrisi, Fabio De Pasquale (riservatario), Gianluca Maria Reale,Maria Rosa Pavia (vedasi nel decreto le relative votazioni n.d.r.)
Art. 2
All’assunzione dei sei suddetti vincitori si provvederà attraverso la sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro a tempo
pieno e indeterminato in categoria C livello 1, sulla base di quanto previsto dall’art. 13 del bando di concorso per 6 istruttori direttivi –
categoria C – settore informazione – ufficio stampa e documentazione della Regione siciliana, approvato con D.D.G n. 2447 del 26 aprile
2019. I singoli decreti di approvazione dei contratti individuali,avranno effetto a fronte della copertura finanziaria presente nei pertinenti capitoli di spesa.
Art. 3
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua pubblicazione, o, altresì, ricorso straordinario al Presidente della Regione da
presentarsi entro il termine perentorio di 120 giorni dalla sua pubblicazione.
Art. 4
Il presente decreto verrà pubblicato integralmente, con effetto di notifica a tutti gli interessati, nella sezione “Avvisi e comunicazioni”
del sito web istituzionale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, anche ai sensi dell’art. 68, c. 5, della legge
regionale 12 agosto 2014 n. 21, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana – serie speciale concorsi.
Ufficio stampa della Presidenza: paradigma delle cose che non funzionano e di alcune mafiosità celate
di RAFFAELE LANZA
La storia dell’Ufficio stampa alla Regione siciliana, paradigma delle cose che non funzionano, ha ancora altri risvolti e novità di rilievo.
Ricorderemo intanto -partendo dal concorso dell’ottobre scorso – che erano venute in luce tante circostanze illecite: le” procedure di espletamento del concorso, il mancato sorteggio delle buste contenenti le batterie di domande, l’arrivo in aula di plichi e scatoloni non sigillati, la mancata distribuzione di etichette di accoppiamento scheda anagrafica-compito, la possibilità di annerire le caselle risposta o di flaggarle con altri segni, fino alla presenza di domande errate, fuorvianti e non inerenti alle materie previste dal bando.
Tanti hanno predisposto l’accesso agli atti per verificare le modalità di svolgimento della prova e hanno predisposto l’accesso agli atti per verificare le anomalie esistenti.
Il concorso era già stato contestato all’indomani della sua pubblicazione. La proposta dall’Assostampa, il sindacato unitario dei giornalisti siciliani, finita al Tar Sicilia e in attesa del merito, gli anomali criteri di selezione. Ai giornalisti rappresentanti non va giù il futuro inquadramento dei vincitori a “istruttore direttivo categoria professionale C settore informazione” e “funzionario direttivo categoria professionale D settore informazione” nella mappa organica della Regione siciliana.
Al tempo del concorso sotto accusa sono stati messi i 90 quiz a risposta multipla, di entrambe le selezioni per “6 istruttori” e per “6 funzionari”. In un test vi erano due domande errate: la prima sull’organizzazione del primo “festival dell’Unità” (e non Festa dell’Unità) e la seconda, la nascita di Youtube. Nel primo caso un errore di denominazione, nel secondo mancava la risposta tra le alternative proposte: 1999, 2000 e 2001, essendo di fatto nato nel 2005.
Altro illecito era che , una buona parte delle domande verteva su temi non previsti dal bando, o comunque non previsti nel concorso. Una ventina circa di quiz per entrambi i test vertevano infatti su Storia del giornalismo (data delle prime trasmissioni radiofoniche, Rai, dell’Eiar, anni di nascita di quotidiani come il Corriere della Sera, il Giornale nuovo, dell’agenzia Ansa, ecc.) e cultura generale (come la denominazione delle Isole Falkland, la data della caduta del muro di Berlino, l’evento politico accaduto il 18 aprile 1948, il primo voto a suffragio universale maschile, la prima casa editrice di Topolino, ecc.) oltre a domande inerenti il procedimento amministrativo e i rapporti di pubblico impiego, argomenti previsti invece per la fase orale.
Sappiamo che in breve tempo il Consiglio di Giustizia Amministrativa, accolse, con Ordinanza del 7.05.2020, l’appello cautelare presentato dalla dott.ssa G.V., riformando la pronuncia del Tar Palermo e sospendendo il provvedimento di esclusione dal concorso.
Nel ribaltare il giudizio del Tar Palermo, infatti, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ritenne incompleta la formulazione di un quesito (il n. 2) e del tutto errata la correzione approntata dalla Commissione d’esame sulla domanda n. 10; in ordine ad ulteriori tre quesiti (i nn. 35, 37 e 41), inoltre, il Giudice amministrativo di secondo grado affermava la loro estraneità al bando di concorso.
Fin qui in estrema sintesi la vicenda dell’Ufficio Stampa della Regione siciliana oggetto di indagine della Procura della Corte dei conti per l’esosità delle spese all’Ufficio Stampa , l’elevato numero dei giornalisti “prescelti” con gli ex governatori accusati di mafia, il numero ridotto dei comunicati stampa, in particolare da Bruxelles, e l’omesso Atto di interpello della Regione siciliana come prevede la Legge 150/2000.
Sugli incarichi “di natura fiduciaria” giornalistica , la complessità della gigantesca macchina regionale li escludeva. Sarebbe stato infatti un coinvolgimento di natura mafiosa degli apparati cardine della Regione siciliana: la Presidenza e la Funzione Pubblica. Già con la classe dirigenziale la Regione con la distribuzione degli incarichi di favore e l’assegnazione di servizi ed Unità operative era da tempo nell’occhio del ciclone.
Nè l’Ordine regionale dei Giornalisti con il presidente-protempore Giulio Francese – impegnato costantemente al ricordo -memoria della figura di suo padre, in questi anni di reggenza ha proposto mai – con scritto ufficiale- e comunque non risulta agli atti, alla Presidenza della Regione di intervenire nella Contrattazione nazionale come prevede la legge 150/2000
Riteniamo che non l’avrebbe mai fatto. Perchè l’Ordine fece sapere tempo addietro pubblicamente che aveva una lista di numerosi giornalisti professionisti “da piazzare “all’Ufficio stampa della Regione. Un intervento di collaborazione con la Regione siciliana avrebbe legittimato infatti la natura e la volontà del legislatore autore della legge 150/2000 secondo la quale, prima di procedere al conferimento di incarichi esterni, bisogna procedere alla ricerca delle professionalità richieste all’interno della mappa organica della Regione siciliana (12 mila circa dipendenti).
I giornalisti della Regione erano pressochè sconosciuti all’Ordine ed altri giornalisti “rappresentanti”. L’Assostampa ,sindacato, entra in dissidio e ricorre all’impugnazione degli atti con i vertici della Regione perchè il “Contratto di lavoro dei dipendenti regionali ,in particolare del Comparto non dirigenziale, riservato ai Funzionari direttivi del Settore Informazione” prevede profili professionali specifici per i dipendenti in servizio nei Dipartimenti regionali con la qualifica di Giornalista”.
Oggi il contratto dei dipendenti regionali è stato riapprovato e l’Assostampa o giornalisti che si occupano di questi problemi sono costretti a digerire ciò che a loro indigesto perchè perdono essi l’esclusività e il controllo dei giornalisti liberi della Regione. In Sicilia emerge così-unico caso-e con presupposti affermati- l’ufficio stampa dei Beni culturali alla Soprintendenza etnea. Una produzione e diffusione di Comunicati stampa al tempo equivalente al lavoro di un Ufficio di 24 giornalisti nelle sede regionale di Palermo
Oggi siamo alla resa dei conti. La corsa sta per finire. Una deliberazione della Giunta regionale (519 del 12 dicembre 2018) dà mandato al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, in raccordo con la Segreteria tecnica dell’Ufficio di diretta Collaborazione del Presidente della Regione per l’avvio delle procedure e la ricostituzione dell’Ufficio Stampa e Documentazione della Presidenza della Regione siciliana.
Con proprio decreto nei giorni scorsi (esattamente il 7 agosto) Musumeci attribuisce ad Esterina Di Fazio l’incarico ad interim di “Coordinatore dell’Ufficio Stampa e documentazione “al fine di assicurare – afferma il Presidente Musumeci – l’espletamento dei compiti demandati al predetto Ufficio con decorrenza immediata e sino al 31 dicembre 2020, non oltre la definizione delle procedure per l’assegnazione dell’incarico, se concluse anteriormente
Il 10 agosto scorso Esterina Fazio con propria nota dell’Ufficio Stampa comunica di aver assunto le funzioni dal 7 agosto Si apprende pure che la Presidenza ha approvato a riguardo il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale e di aver richiesto un parere all’Ufficio legale e legislativo circa il conferimento degli incarichi ad interim degli Uffici alle dirette dipendenze Vedremo cosa succederà…
È MARIO MARCO FARINATO il vincitore della 1° edizione de LA SETTIMA NOTA 2020, concorso musicale dedicato alla musica d’autore nazionale e internazionale, che – grazie alla casa editrice milanese LONG DIGITAL PLAYING SRLS – ha conquistato il nuovo contratto discografico.
FARINATO, chitarrista eclettico e polistrumentista, ha al suo attivo innumerevoli singoli e collaborazioni con artisti di fama ma, con il singolo “Cartoline da Callisto”, eseguito con due chitarre suonate in stile tapping, ha vinto il Premio Miglior Progetto Discografico.
Gli altri partecipanti, che Luca Bonaffini – ideatore della rassegna – ha definito “straordinari” e che saranno inclusi con il brano scelto nella compilation ufficiale de LA SETTIMA NOTA, hanno conquistato le seguenti menzioni: Brano più originale Alessandro Centolanza – L’elogio del momento
Miglior Voce Maschile Francisc(Q) – Lucida follia
Miglior Voce Femminile Aram & Sona – Birthday cake
Miglior Musica Fabio Cardullo – Noi
Miglior Testo Filippo Marsciani – Quattro mura
Miglior Struttura Musicale Valentino Prato – Quando ti guardo
Miglior Arrangiamento Vocale The Uncles – Con te
Miglior Esecuzione Musicale Valentino Prato – Quando ti guardo
Miglior Brano Internazionale Aram & Sona – Birthday cake
Miglior Canzone Dialettale Giù su quer cortile – Negro & Morelli
Premio Speciale “Nuova Classica Punto It” Luca Fogliati – Lo specchio
La Settima Nota nasce e si sviluppa come un concorso musicale finalizzato alla scoperta e alla valorizzazione di musicisti, cantanti e autori capaci di esprimere talento e impegno.
La Settima Nota si distingue da iniziative analoghe per il fatto di essere basato su un inedito format registrato SIAE di gara musicale sviluppato su un innovativo progetto di comunicazione social.
Principale sponsor del concorso è la casa editrice musicale milanese Long Digital Playing principalmente interessata nella individuazione di talenti sui quali confluire investimenti orientati alla crescita professionale e di immagine; anche per tale motivo la partecipazione al concorso è e rimane GRATUITA.
Tutti i partecipanti del concorso entreranno di diritto nella compilation dell’etichetta LDP e ai primi tre finalisti del Concorso verrà data la possibilità di realizzare un proprio videoclip musicale in studio a Milano, mettendo gratuitamente a disposizione il set fotografico attrezzato e l’operatore professionista di ripresa.
Il primo premio del concorso consiste in un contratto discografico per la pubblicazione di un album con etichetta LDP che verrà promosso e distribuito sulle maggiori piattaforme digitali.
Ai primi tre finalisti del Fuoriconcorso – SI MINORE verrà dato il diritto di partecipare ad una delle successive edizioni del concorso, a far data dal conseguimento della maggiore età e senza dover sostenere la fase di pre-selezione.
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