Da oggi, 15, scatta l’obbligo vaccinale per le forze dell’ordine e il personale scolastico. Anche chi non controlla verrà sanzionato

Nomine intelligence Prefetti e Generali dei Carabinieri - Zero Zero News

Da oggi mercoledì 15 dicembre scatta in Italia l’obbligo vaccinale contro il Covid per il personale scolastico – non solo docenti – e delle forze dell’ordine,  il Super green pass in tasca dunque.      Chi non rispetterà queste regole -ora legge – rischia multe salate e la sospensione.

 – Nella circolare del ministero dell’Interno sull’obbligo vaccinale per le forze dell’ordine -“Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico” – come previsto dall’ultimo decreto sulle misure anti-Covid varato dal governo, è previsto che “l’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e a far data dal 15 dicembre 2021 la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dalla circolare del Ministero della Salute”.

L’obbligo riguarda anche gli assenti dal servizio. “Il giorno 15 dicembre – il personale tutto, anche se assente per legittimi motivi, dovrà produrre al responsabile della propria struttura la documentazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale”.

Se tale documentazione non arriverà, l’amministrazione competente dovrà invitare “senza indugio, l’interessato a produrre entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito” la documentazione richiesta. Per chi non si vaccina, non solo è prevista la sospensione del servizio senza alcun compenso, ma anche il ritiro temporaneo della “tessera di riconoscimento, la placca, l’arma in dotazione e le manette”. Multe salatissime, inoltre, per chi viene scovato a lavoro seppur non vaccinato. “La svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale – si legge infatti nella circolare – è punito con la sanzione del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500″. Ma verrà multato anche chi non controlla, con sanzioni da 400 a mille euro.

 L’obbligo di booster – ovvero a sottoporsi alla terza dose di vaccino anti-Covid – scatta anche per il personale scolastico. Tra le categorie per cui è previsto l’obbligo vaccinale, anche per la terza dose, a partire da oggi, il ministero dell’Interno elenca anche il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”.

 

FASE 2: “IL MOMENTO DELLA RESPONSABILITA'”

 

E siamo arrivati alla  fase 2. I controlli  delle forze di polizia  a partire da oggi saranno rimodulati nel segno di una valutazione prudente ed equilibrata.     Chiarimenti specifici li fornisce  la circolare del ministero dell’Interno italiano- firmata dal capo di Gabinetto Matteo Piantedosi, -ai prefetti che contiene le prescrizioni dettate nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile scorso. 

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Le nuove “misure” antiCovid- – “sono applicabili sull’intero territorio nazionale a partire dal 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020”. Da oggi e per le prossime due settimane in sostanza i controlli assumono anche un nuovo compito: la tutela dei lavoratori che riprendono le loro attività, affinché questo avvenga in sicurezza.

 “A fronte dell’esigenza di sostenere il riavvio del tessuto produttivo economico nazionale, si pone l’imprescindibile necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori e di assicurare idonei livelli di protezione negli ambienti di lavoro” e sarà quindi “determinante” l’attivazione di “un adeguato sistema di controlli, teso a verificare la puntuale osservanza delle prescrizioni poste a presidio delle suddette tutele e ad applicare le eventuali, relative sanzioni”.

Alcuni settori affrontati dalle nuove disposizioni e alcuni spunti.

Spostamenti – Il nuovo dpcm consente, oltre agli ”spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute” anche “gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie”.

Spostamenti tra regioni – Viene sancito “il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute” ed è in ogni caso consentito “il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” ma una “volta che si sia fatto rientro, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento sopra indicati”.

Aree pubbliche e private – Si conferma “il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati”. Sarà nuovamente possibile accedere ai “parchi, alle ville e ai giardini pubblici”, rispettando il divieto di “assembramento” e la “distanza di sicurezza interpersonale di un metro”. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini continueranno invece a rimanere chiuse. Inoltre i sindaci avranno facoltà di chiudere temporaneamente specifiche aree nelle quali le condizioni non possano essere assicurate.

Attività sportiva e motoria – Viene consentito lo svolgimento di “attività sportiva o motoria sia individualmente che con un accompagnatore (per i minori e le persone non completamente autosufficienti), purché sia rispettata la distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività” che potrà essere svolta anche lontano dalla propria abitazione. Più in particolare quanto alle attività sportive sono consentite le “sessioni di allenamento, a porte chiuse, degli atleti professionisti e non professionisti di discipline sportive individuali, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato Paralimpico italiano e dalle rispettive federazioni” e viene introdotta la possibilità di svolgere allenamenti individuali anche per gli sport di squadra.

Funerali – Alle cerimonie funebri, da svolgersi preferibilmente all’aperto, potranno partecipare “congiunti e, comunque, fino ad un massimo di quindici persone”. Andranno indossate protezioni delle vie respiratorie e andrà rispettata rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro.

Attività commerciali – Oltre ai punti vendita di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, edicole e tabaccai e negozi per bambini e animali, è stato introdotto “il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti”.

Servizi di ristorazione – “Restano consentite – e – la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, ed è questa la novità introdotta, la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, evitando, in ogni caso, assembramenti”.

Per imprese eliminato obbligo comunicazione a prefetto – “La prosecuzione di tutte le attività consentite” è subordinata al rispetto dei contenuti dei diversi protocolli di sicurezza negli ambienti di lavoro, nei cantieri, nel settore del trasporto e della logistica “eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva”. Viene quindi introdotto “un regime di controlli sull’osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli richiamati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”…

L’obbligo delle mascherine – Da oggi sarà obbligatorio l’uso di dpi “nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”. Non sono obbligati a indossare le mascherine “i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”.