Sentenza storica contro Facebook. Stavolta il colosso americano è messo in ginocchio dai giudici romani ai quali non piace l’arbitrio e l’incompetenza mista a vibrata prepotenza di Facebook.Il Tribunale Civile di Roma ha accolto infatti il ricorso dell’associazione in seguito alla disattivazione della pagina ufficiale avvenuta il 9 settembre scorso e ha ordinato a Facebook “l’immediata riattivazione della pagina dell’Associazione di Promozione Sociale CasaPound”. La sentenza a firma del giudice Stefania Garrisi è davvero eclatante perchè apre la strada a tantissimi ricorsi presentati da utenti “censurati” ingiustamente da Facebook per segnalazioni infondate o “direttamente interessate”.
Il Tribunale di Roma ha inoltre fissato la penale di 800 euro per ogni giorno di violazione dell’ordine impartito, successivo alla conoscenza legale dello stesso, condannando Facebook alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in 15.000 euro.
Tutti convengono che il rapporto tra un utente di Facebook e il gigante social ‘non è assimilabile al rapporto tra due soggetti privati qualsiasi in quanto una delle parti, appunto Facebook, ricopre una speciale posizione’. “E deve dunque Facebook rispettare i principi costituzionali”.
Ecco il passaggio della sentenza. “E’ infatti evidente il rilievo preminente assunto dal servizio di Facebook (o di altri social network ad esso collegati) con riferimento all’attuazione di principi cardine essenziali dell’ordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici (49 Cost.), al punto che il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito politico italiano, come testimoniato dal fatto che la quasi totalità degli esponenti politici italiani quotidianamente affida alla propria pagina Facebook i messaggi politici e la diffusione delle idee del proprio movimento. Ne deriva che il rapporto tra FACEBOOK e l’utente che intenda registrarsi al servizio (o con l’utente già abilitato al servizio come nel caso in esame) non è assimilabile al rapporto tra due soggetti privati qualsiasi in quanto una delle parti, appunto FACEBOOK, ricopre una speciale posizione: tale speciale posizione comporta che FACEBOOK, nella contrattazione con gli utenti, debba strettamente attenersi al rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali finchè non si dimostri (con accertamento da compiere attraverso una fase a cognizione piena) la loro violazione da parte dell’utente. Il rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali costituisce per il soggetto FACEBOOK ad un tempo condizione e limite nel rapporto con gli utenti che chiedano l’accesso al proprio servizio”.
E’ stato riaffermato nel caso il principio della libera espressione. Riteniamo noi di SUD LIBERTA’- che abbiamo notificato ad Ottobre scorso- ricorderemo -specifica denuncia sull’oscurità di tre anni di pagine del Quotidiano antimafia SUD LIBERTA’per la paradossale motivazione”segnalazione di uno o più utenti nascosti nell’anonimato”, che vi siano pure gli estremi del reato penale perchè Facebook è incorso in questa fattispecie, in evidente abuso di potere dominante. Ma qui occorre aprire e depositare alla Cancelleria penale di Catania altro ricorso con la valutazione del caso. Adesso auspichiamo che la lezione serva a Zuckemberg e compagni e sblocchi tutte le altre “censure” operate ingiustamente ed arbitrariamente prima ancora della corretta decisione/sentenza di un Tribunale italiano.