SCACCIANOCE: «TERREMOTO DI SANTO STEFANO, UNIFORMARE NORMATIVA CON QUELLA DEL CENTRO ITALIA»

    Incontro  tra Ordine Ingegneri Catania e Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma Salvatore Scalia

CATANIA

«Uniformare il Piano di ricostruzione post-terremoto di Santo Stefano con quello del Centro Italia, per superare le criticità esistenti. Il sisma del 26 dicembre 2018, che ha provocato ingenti danni in diversi comuni del comprensorio – da Pisano a Fleri, passando per Piano d’Api e Pennisi – non può essere considerato di serie B. Le crepe sono ancora aperte ed è necessario il supporto di tutti i parlamentari siciliani per spingere sul Governo, con l’obiettivo di snellire e velocizzare le procedure». Così il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Catania Mauro Scaccianoce – alla presenza del segretario Alfio Torrisi – durante l’incontro con il Commissario Straordinario Salvatore Scalia e il suo staff.

«Uno scambio proficuo – ha continuato Scalia – che ha evidenziato la necessità di un continuo approfondimento sulla normativa che riguarda la ricostruzione e il Sismabonus – che con questa s’intreccia – e la necessità di supportare richieste di riforma legislativa relativa alla ricostruzione, che vede il sisma etneo in una posizione deteriore rispetto a quello di altre realtà. È necessario che tutte le forze del territorio cooperino tra loro. Vi è un’unione di intenti che converge su un unico obiettivo: la rinascita, in tempi rapidi, delle zone terremotate».

Nell’ottica di una collaborazione sinergica, Torrisi ha proposto l’organizzazione di eventi formativi rivolti ai tecnici interessati, anche integrati con la parte relativa all’eventuale applicazione del Sismabonus; nonché l’elaborazione di una proposta estensiva della norma attuale, finalizzata ad accelerare l’iter.

«L’Ordine etneo si farà promotore a breve di un convegno sul tema – ha concluso Scaccianoce – invitando i parlamentari dell’Assemblea siciliana e del Parlamento nazionale espressione del territorio, ai quali consegneremo un documento con le criticità riscontrate ed eventuali proposte risolutive. Vogliamo seguire il modello del Centro Italia, colpito dal terremoto nel 2016, che per gli aspetti normativi è stato maggiormente virtuoso. A oggi ci sono stati troppi rallentamenti: il processo di ricostruzione dev’essere centrato sulla tempestività delle azioni, sulla congruità dei fondi destinati alle aree colpite e sulla qualità della progettazione, tema che riguarda da vicino la nostra categoria. Solo così potremo finalmente e concretamente ripartire».

CATANIA COME NAPOLI, VENTI ARRESTI PER SPACCIO DI DROGA,ESTORSIONI, AGGRAVATO DAL METODO MAFIOSO

Detenzione e successiva cessione di droga: sono due distinti reati

CATANIA

 I Carabinieri di Catania hanno infatti arrestato venti persone indagate a vario titolo dei reati di tentata estorsione, estorsione in concorso, associazione finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, reati tutti aggravati dal ‘metodo mafioso’ per essere stati commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà tipiche di un’associazione mafiosa.

L’indagine, denominata ‘Quadrilatero’ quello formato dalle vie Avola, San Damiano, Testai e la piazza Cosma e Damiano, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotta dalla Compagnia Carabinieri di Catania Fontanarossa dal dicembre 2018 al dicembre 2019, ha consentito di disarticolare i gruppi criminali che gestivano 3 fiorenti ‘piazze di spaccio’ di sostanze stupefacenti (cocaina, crack e marijuana) radicate nel popolare quartiere di ‘San Cristoforo’ zona ‘San Cocimo’ roccaforte degli affiliati all’omonimo gruppo capeggiato da Maurizio Zuccaro, organico alla famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano.

I carabinieri, nell’ambito dell’odierna operazione sono stati supportati dai reparti specializzati dell’Arma (Compagnia di Intervento Operativo del XII° Reggimento ‘Sicilia’Nucleo Elicotteri e Nucleo Cinofili).

Si è scoperto che Catania utilizza per lo spaccio anche i bambini.

L’attività di spaccio avveniva infatti anche in presenza e addirittura con il coinvolgimento di bambini di circa dieci anni che in talune occasioni ritiravano il denaro indicando agli acquirenti il luogo ove poter ritirare lo stupefacente.

I carabinieri, nel corso delle indagini, hanno trovato e sequestrato un libro contabile (‘carta delle piazze di spaccio’) dove venivano annotati i proventi dell’attività illecita e il quantitativo di stupefacente venduto quotidianamente.

Infine  sono stati riscontrati tre episodi di natura estorsiva, in particolare due tentati ai danni di una farmacia e di una concessionaria di autovetture, un altro invece realizzato con il cosiddetto ‘cavallo di ritorno’ (dietro compenso di denaro uno degli soggetti arrestati aveva fatto da intermediario per consentire da parte dei ricettatori la restituzione alla legittima proprietaria dell’auto precedentemente asportata).

“VENTI A FAVORE DELLE DONNE”,CENTRO ANTIVIOLENZA THAMAIA, UN IMPEGNO ATTIVO E TANTE STORIE MA ANCHE NECESSITA’ DI FINANZIAMENTI

 

CATANIA

Non basta denunciare; non basta attivare misure cautelative; non bastano panchine rosse né messaggi solidali; non bastano indignazione e buoni propositi: il contrasto alla violenza sulle donne passa da un impegno attivo, dalla rete territoriale, da programmi di sostegno mirati e qualificati. Un tema che in questi giorni torna alla ribalta delle cronache – dopo il femminicidio di Vanessa, la giovane donna che ad Acitrezza ha perso la vita per mano del suo ex fidanzato – ma che quotidianamente deve fare i conti con decine di episodi che mortificano, umiliano e soprattutto mettono in pericolo la vita di tantissime donne.

Dal 2001 a oggi, Centro antiviolenza Thamaia ha accolto – solo sul territorio etneo – oltre 5mila richieste di aiuto, accompagnando ogni anno 250 donne nei percorsi di contrasto e uscita dalla violenza. Dietro ognuno di questi numeri ci sono un nome, un volto, una storia, che si trascina dietro una lunga escalation di discriminazioni, violenze fisiche e psicologiche, che colpiscono in maniera indistinta donne di differente estrazione sociale e professionale, cultura, livello d’istruzione e fascia d’età.

 Ecco perché è importante, anzi fondamentale, «agire a protezione delle donne che chiedono aiuto, non solo con gli strumenti giuridici di cui in questi giorni tanto abbiamo sentito parlare – sottolinea Anna Agosta, presidente Thamaia – ma anche, come dispongono le leggi internazionali, creando una rete a loro sostegno, potenziando i centri antiviolenza che lavorano per modificare la cultura che sottende la violenza maschile contro le donne, prodotto di pregiudizi sessisti in cui tutti e tutte siamo coinvolti».

Ogni donna, bersaglio di prepotenza e aggressività, deve poter trovare riparo e sostegno: serve un’azione sistemica e strutturale per creare una protezione reale. Serve un percorso duraturo e solido, che possa accompagnare le donne che subiscono violenza con l’obiettivo di affrancarle e renderle finalmente libere. «Thamaia non solo deve continuare a esistere – continua Agosta – ma deve avere la possibilità di crescere per dare accoglienza a tutte le donne che lo desiderano. Le esigue fonti di finanziamento pubblico di cui gode il centro oggi, non sono assolutamente sufficienti a garantirne la stabilità; il lavoro “per e con” le donne, non può più essere sostenuto con l’attività volontaria. Questo è il motivo che ci ha spinto a celebrare i nostri 20 anni anche attraverso una richiesta di sostegno concreto rivolto a cittadine e cittadini, aziende e associazioni che insieme a noi mostrino il loro impegno nel contrasto alla violenza maschile contro le donne. Per portare un cambiamento culturale è necessario che tutti i pezzi della comunità si impegnino».

Venti a favore delle donne è il titolo che Thamaia ha voluto dare alla campagna per celebrare i suoi primi 20 anni ed è anche il nome del progetto che la #gentelaboriusa potrà sostenere con un click sulla piattaforma siciliana di crowdfunding. Basta connettersi su laboriusa.it e partecipare con una piccola donazione per dare un segnale. Forte. Reale. Perché sostenere Thamaia significa sostenere la libertà di chi, dopo anni di sofferenza, vuole ricominciare a vivere e lottare.

 

Vicenda lavoratori “in disponibilità” dell’Istituto incremento ippico: intervento della deputata pentastellata Jose Marano

Marano Jose

 

La deputata regionale del Movimento Cinque Stelle Jose Marano interviene per esprimere solidarietà agli otto lavoratori dell’Istituto di Incremento Ippico  e per  richiedere  una soluzione positiva  a questa spinosa vicenda.

“Si sta compiendo -afferma Marano- il delitto perfetto del governo Musumeci e che sta lasciando otto lavoratori nel baratro della disoccupazione e dell’angoscia. La vicenda dell’Istituto di Incremento Ippico rappresenta uno dei tanti paradossi di un governo regionale che si mostra ancora una volta nemico del buonsenso: da una parte si riempie Ambelia, feudo elettorale di Musumeci, di fiumi e fiumi di milioni. Dall’altra parte non si vuole trovare soluzione – che per altro ho indicato a più riprese anche con atti parlamentari – per il futuro dei lavoratori considerati in esubero”.

“Intendo esprimere a questi lavoratori – afferma ancora  la deputata – che al momento sono 8, la mia massima vicinanza e la solidarietà per una vicenda tanto assurda quanto incredibile. Già durante la discussione del collegato 2019 ero intervenuta in aula per paventare il rischio esuberi all’interno dell’Istituto chiedendo una soluzione ragionevole, ossia quella di ricollocare presso altri enti regionali i dipendenti. Per conto del governo l’assessore Falcone smentì qualsiasi ipotesi di licenziamenti e parlò di pronta ricollocazione. A settembre del 2020 ho presentato una nuova interrogazione sulla pianta organica chiedendo chiarimenti e poi ho sollecitato una audizione in commissione con assessore e parti sindacali. Del tanto atteso ricollocamento non si è vista traccia, eppure durante le discussioni della legge di stabilità e di altre norme finanziarie ho presentato diversi emendamenti destinati a chiedere proprio il passaggio di questi lavoratori presso altri enti o presso il dipartimento Foreste”.

“Adesso ci sono otto padri di famiglia che da luglio hanno visto la sospensione del rapporto di lavoro e con l’unica garanzia l’80% dello stipendio per 24 mesi. Si tratta di persone che non si potranno ricollocare facilmente nel mondo del lavoro vista la non più giovane età e qualcuno di loro ha anche delle patologie piuttosto serie. Il governo regionale quindi rispetti gli impegni presi e non faccia orecchie da mercante: non si può giocare con la vita delle persone”.

DIFESA D’UFFICIO DELLA REGIONE SICILIANA, ISTITUTO INCREMENTO IPPICO, CON PROVOCAZIONE FINALE: °I LAVORATORI “LICENZIATI” DOVREBBERO ESSERE SODDISFATTI DELL’80 PER CENTO DELLO STIPENDIO”

 

LA REGIONE SICILIANA , E L’ISTITUTO INCREMENTO IPPICO ETNEO, GIORNALISTI DI SUD LIBERTA’ SINDACATI SULLA VICENDA DEI LAVORATORI “IN DISPONIBILITA'”   IN ATTESA  DELL’UDIENZA D GIORNO DIECI SETTEMBRE AL TAR CATANIA

 

 

Feder.Agri augura buon lavoro al neo Assessore Regionale all'Agricoltura Toni Scilla
Nella foto d’Archivio -Sud Libertà- l’assessore Toni Scilla

L’Assessore all’Agricoltura Regione siciliana  Toni Scilla

 

ALCUNI    SPUNTI  DELLA DIFESA 

 

” I LAVORATORI -AVREBBERO DOVUTO ( ANCHE CON TUTELA SINDACALE  n.d.r.)  PRESENTARE ISTANZA DI MOBILITA’ O RICOLLOCAZIONE NEI POSTI VACANTI, MA CIO’ NON E’ STATO FATTO”

-DIPENDENTI SCELTI  DALL’ISTITUTO  “SECONDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI” PER LA CURA DEGLI EQUIDI

-LA SOSPENSIONE RICHIESTA DAI SINDACATI E’ DECORSA INFRUTTUOSAMENTE PASSATI I VENTI GIORNI E IL 21 LUGLIO E’ STATA ATTUATA LA MOBILITA’ -CIOE’ LA MESSA IN DISPONIBILITA’

 

DI  R.LANZA

 

Noi di SUD LIBERTA’  -spunto veloce – non condividiamo tanti punti di questa dettagliata memoria difensiva dell’Avv Cesare Santuccio – che fornisce le deduzioni difensive al Giudice del Lavoro in risposta ai rilievi emergenti nel ricorso dell’avv Lucifora ,- ad es. le convocazioni sindacali debbono essere fatte dall’ Istituto incremento ippico a tutti i sindacati rappresentativi anche al SIAD che ,già maggioritario degli iscritti alcuni anni orsono, oggi non ha più la rappresentanza all’Istituto.  Per la semplice ragione che la Segreteria regionale del SIAD può inviare un delegato da Palermo o presenziare essa stessa senza necessità del rappresentante interno. Basta solo questo motivo – e l’ARAN  darà conforto di questa tesi- per invalidare tutta la procedura dell’Istituto Incremento ippico. Per il resto  abbiamo capito che la Regione Siciliana. l’Istituto Incremento ippico- vogliono avere sempre ragione, non traspare  proprio la minima volontà politica, vale quell’infernale principio ” Ho ragione io” anche di fronte al dramma della perdita di un lavoro che sembra diventare sempre più un miraggio

Pubblichiamo il documento pervenuto in Pdf a SUD LIBERTA’

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
(3130/2021 R.G. – Dott. G. Di Benedetto – Ud. 10.9.2021)
PER: l’ISTITUTO PER L’INCREMENTO IPPICO PER LA SICILIA, c.f.
00246050876, con sede in Catania, Via Vittorio Emanuele n. 508, in persona del
Direttore pro tempore Dott. Alfredo Alessandra, c.f. (omissis)
elettivamente domiciliato in Catania, (omissis), presso lo studio
dell’Avv. Cesare Santuccio (omissis) che lo rappresenta e difende
giusta determina dirigenziale n. 169 del 22.7.2021, con procura rilasciata con
separato foglio
(omissis)
CONTRO: il Sig. (omissis) altri nonché della CGIL – FP,
rappresentati e difesi dall’Avv. Pierpaolo Lucifora – ricorrenti –
E NEI CONFRONTI: dell’ASSESSORATO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA e dell’ASSESSORATO REGIONALE DELLE
AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA, con
l’Avvocatura dello Stato
* * * * *
Con ricorso proposto a norma dell’art. 700 cpc i ricorrenti contestano le modalità della applicazione, da parte dell’Istituto per l’Incremento Ippico nonché anche le determinazioni della Regione siciliana in merito, delle disposizioni di cui all’art. 2 della L.R. n. 17 del 2019 la quale dispone in ordine alla nuova pianta organica del medesimo Istituto. Detta pianta organica viene ridotta rispetto alla precedente disposizione normativa del 1980 e la normativa regionale citata dispone in merito alla eccedenza di personale e alla sua conseguente utilizzazione giuridica.
Vengono indicati cinque motivi di impugnazione del provvedimento in contestazione e concernente, in via specifica, della delibera n. 1 del 9.3.2001,adottata dal Commissario regionale che dispone in ordine alla eccedenza di personale.
Si rileva, come indicato dai medesimi ricorrenti, che l’I stituto per l’incremento ippico è ente pubblico strumentale di interesse regionale, dotato di autonomia statutaria (viene, infatti, allegato agli atti da parte dei ricorrenti, lo Statuto dell’Istituto), organizzativa e patrimoniale e, nello svolgimento del la attività istituzionale, esso è sottoposto alla vigilanza dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.
Per quanto altro si contesta quanto indicato con il ricorso introduttivo non risultando né dal punto di vista funzionale che sotto l ’aspetto giuridico che sussistano le deduzioni dei ricorrenti.
Va rilevato che, tra l’altro, si rappresenta con il gravame anche una ipotesi di demansionamento sia in quanto i ricorrenti non sono mai stati utilizzati nelle funzioni di istruttore secondo la nomenclatura delle funzioni di cui al CCRL del 2000 sia in quanto, con la applicazione della L.R. del 2019, si verrebbe a verificarsi detto demansionamento. Diviene, a tal punto, necessario rappresentare il vigente quadro normativo afferente all’Istituto per l’Incremento Ippico.
Avendo esso Istituto una autonomia organizzativa, statutaria e patrimoniale, sotto la vigilanza regionale è di tutta evidenza che il funzionamento dell’Istituto ,in relazione alla utilizzazione del personale, non può che essere disciplinato da una apposita norma di legge alla quale deve, necessariamente, farsi riferimento.
La semplice istituzione dell’Istituto è con disposizioni di fine del secolo XIX e dei primi anni del ‘900. Nel caso di specie con la L.R. 3 gennaio 1985, n. 5 la Regione siciliana ha provveduto alla “Istituzione del ruolo degli agenti tecnici presso l’Istituto incremento ippico di Catania” (G.U.R. 5 gennaio 1985, n. 1)…………
Si riportano gli articoli che si ritiene concernono il presente giudizio.

Art. 1. È istituito presso l’Istituto incremento ippico di Catania il ruolo degli agenti tecnici, con la dotazione organica di n. 40 posti, per provvedere alle specifiche esigenze di funzionamento dello stesso Istituto. Art. 2. Il personale inquadrato nella qualifica di agente tecnico prevista dall’art. 1 è tenuto a svolgere le seguenti mansioni: – compiti di carattere manuale inerenti alle attività istituzionali dell’Istituto; – custodia, cura e governo degli animali e dei relativi ricoveri; – funzionamento delle stazioni di monta; – conduzione e manutenzione degli
automezzi; – custodia dei beni immobili pertinenti alle sedi presso le quali prestano servizio.
Gli agenti tecnici adibiti a mansioni di custodia e che usufruiscono di alloggi di servizio sono tenuti alla custodia continuativa di quanto agli stessi affidato. Il personale predetto non può essere adibito a mansioni diverse da quelle contemplate nel precedente primo comma anche nel caso in cui ricorrano i presupposti per la dispensa dal servizio prevista dall’art. 129 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 3. Alla qualifica di cui all’art. 1 si accede mediante pubblico concorso per esami, indetto dall’Istituto incremento ippico, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso della licenza di scuola elementare che abbiano assolto all’obbligo scolastico ed abbiano frequentato con profitto appositi corsi di qualificazione della durata non inferiore a mesi tre. Con delibera dell’Istituto, da approvarsi con decreto
dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, saranno fissate le modalità per l’espletamento dei corsi di cui al precedente comma, il numero massimo dei partecipanti nonché la misura del compenso spettante per ogni giorno di frequenza.
Art. 4. Al personale che accede al ruolo di cui all’art. 1 si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per la qualifica di agente tecnico dei ruoli dell’Amministrazione regionale. Per i periodi di servizio prestato presso le stazioni di monta l’indennità di missione è ridotta di un terzo.
Art. 5. Per l’espletamento dei servizi dell’Istituto incremento ippico di Catania diversi da quelli previsti dall’art. 2 della presente legge, si continuerà a provvedere con il personale dei ruoli dell’Amministrazione regionale.”

Le mansioni del personale dell’Istituto -che non appartiene ai ruoli regionali del personale- sono, come si legge, stabilite con apposita normativa, tutt’oggi in vigore e,tra l’altro, esse mansioni sono logiche in funzione delle attività dell’Istituto e, in
particolare, tenuto conto del fatto che, come sancito dall’art. 5, per gli atri compiti diversi da quelle indicati con l’art. 2, la Regione provvede con personale appartenente ai ruoli del personale della Regione (categoria D).
Va, a tal punto, rilevato che la figura di agente tecnico -ovviamente e per quanto sopra indicato con il comma 4 – rientrava tra le figure professionali dei dipendenti della Regione siciliana la quale approvava il contratto collettivo con Legge regionale (L.R.15,6,1988, n. 11).
Da ultimo, sotto tale aspetto, il contratto collettivo venne ulteriormente disposto con la L.R. 29 ottobre 1985, n. 41, concernente le “Nuove norme per il personale dell’Amministrazione regionale”.
La tabella “A”  vede, tre le altre, la figura dell’agente tecnico (già inserita nella precedente normativa regionale che disciplinava la posizione le
figure professionali dei dipendenti della Regione siciliana. Con le assunzioni del 1991 (che comprende tutti i ricorrenti) viene specificato quanto
appena indicato e  il provvedimento di assunzione a seguito del concorso (in unico file che contiene anche la delibera di inquadramento economico a seguito della abolizione della figura professionale di agente tecnico, di seguito indicata),Con la adozione del CCRL del 2000, indicato anche dai ricorrenti, venne disposta la modifica dei profili professionali con la costituzione e applicazione delle categorie
professionali (A, B, C e D) con unica dizione di profili per ciascuna categoria e, conseguentemente, con la soppressione anche della figura dell’agente tecnico.
Ne discendeva la necessità di provvedere alla indicazione della figura professionale cui ascrivere i dipendenti dell’Istituto, sulla base delle nuove categorie. Con delibera commissariale n. 29 del 21.11.2002 veniva disposta la applicazione del contratto regionale del 2000, ritenendo “di dovere riclassificare nel nuovo inquadramento professionale previsto dal contratto di lavoro 2000/2001 il personale
con qualifica di agente tecnico come stabilito alla categoria C”.

Sotto l’aspetto meramente giuridico essendo stata soppressa la figura di agente tecnico bisognava attribuire ai dipendenti dell’ente la nuova dizione di riferimento secondo la indicazione del CCRL che, per la categoria C, vede esclusivamente la figura
dell’Istruttore, onde potere provvedere alla determinazione dell’emolumento mensile. Ma, certamente, nessuna abrogazione delle disposizioni della L.R. n. 5 del 1985 è disposta né, attese le funzioni istituzionali dell’ente, esiste alcuna variazione delle mansioni da espletarsi da parte dei dipendenti dell’ente.
Pertanto, le mansioni dei dipendenti dell’Istituto (non ascritto, si ribadisce, ai ruoli dei dipendenti regionali) restavano e restano quelle stabilite con l’art. 2 della L.R. 3 gennaio 1985, n. 5, in precedenza indicate e mai modificate.
Diversamente argomentando e seguendo le indicazioni dei ricorrenti, in contrasto con il disposto della L.R. n. 5 del 1985 citata, nessuno dei dipendenti poteva più svolgere le mansioni istituzionali ma solo mansioni di ufficio, demandate (sempre dalla LR n.5) al dipendente proveniente dai ruoli del personale della medesima Regione, come sancito, ancora, dalla L.R. n. 5 con l’art. 5. Con la ovvia e comprensibile conclusione che le funzioni istituzionali non sarebbero più stata espletate.
Con riferimento ai motivi di gravame va rilevato che il ricorso, allo stato, è improcedibile in quanto nessuna impugnativa è stata promossa avverso gli atti definitivi concernenti la individuazione del personale che, secondo le disposizioni della L.R. n. 17 del 2019 e delle precedenti determinazioni dell’Istituto, rimane quale forza lavorativa e quale altro personale viene collocato in mobilità.
Va rilevato che, secondo le indicazioni del comma 1 della appena sopra citata legge regionale, i dipendenti da collocare nella nuova pianta organica sono stati scelti secondo le vigenti disposizioni nonché al fine di assicurare, come indicato dalla norma,
la massima funzionalità dell’Istituto.  Invero, con la determina dirigenziale n. 80 del 14.5.2021, che si allega, secondo le indicazioni commissariali, il Direttore dell’Istituto ha individuato i dipendenti da mantenere in servizio, prendendo spunto inizialmente dal novero dei lavoratori che hanno dato la propria disponibilità alla ascrizione alla categoria A.
Ed ancora, di mantenere in servizio, onde consentire l’esercizio delle attività istituzionali relative alla gestione e cura degli equidi (circostanza che i ricorrenti medesimi condividono), il personale idoneo al servizio o con lievi limitazioni e,inoltre, sempre di mantenere in servizio il personale, tenendo conto dei carichi familiari, dei carichi di famiglia e della situazione reddituale, idoneo ma con controindicazioni fisiche che limitano la movimentazione di carichi entro dieci chilogrammi.
Ciò in quanto, come per legge, le mansioni da espletarsi presso l’Istituto sono quelle di cui all’art. 2 della L.R. n. 5 del 1980 e dette mansioni sono tutte, normativamente,richiedibili ai lavoratori e le sole da essi espletabili.
Altri lavoratori non inseriti, come si evince dall’allegato prospetto, date le condizioni fisiche -stabilite dal medico competente o dalle prescrizioni degli enti all’uopo demandati- non possono svolgere sostanzialmente alcuna attività con equidi o si trovano in posizione deteriore rispetto a quelli individuati con la citata determina n. 80 al punto c) secondo il quale si sono applicati i criteri di legge in relazione alla anzianità e ai carichi familiari..
Avverso tale atto definitivo non risulta alcuna contestazione da parte di tutti i ricorrenti e esso è efficace e, tra l’altro, logico nei suoi contenuti, obbligatorio da assumere in relazione alle disposizioni della L.R. n. 17 del 2019, finalizzato a mantenere in servizio
i dipendenti in grado di espletare le funzioni istituzionali dell’Istituto quale ovvia definizione e applicazione del contenuto della legge di modifica della pianta organica.
Le OO.SS. rappresentate presso l’Istituto hanno chiesto all’Assessorato regionale della Funzione pubblica una mera sospensione della efficacia della determina dirigenziale n. 80 e il predetto Assessorato, con nota 40836 del 29.6.2021 ha disposto una sospensione per giorni venti al fine di verificare con le OO.SS. in ordine alla richiesta delle stesse.

Il termine è decorso infruttuosamente e il direttore, con comunicazione a ogni lavoratore interessato (si allega una copia a titolo di esempio) con decorrenza 21.7.2021 ha dato seguito a quanto disposto adottando i provvedimenti di mobilità.
Con riferimento al punto 4 del gravame si precisa che agli incontri sindacali,concernenti il procedimento oggetto del gravame, sono state invitate tutte le sigle sindacali firmatarie del contratto che hanno una rappresentanza presso l’Istituto. Il
sindacato Siad non ha alcun iscritto e, pertanto, anche secondo le disposizioni degli articoli 42 e 43 del D. Lgs. n. 165 del 2001, non sussisteva alcuna ragione per l’invito.

Relativamente agli altri punti del ricorso si contesta il contenuto del ricorso precisando che l’Istituto ha provveduto agli adempimenti normativamente previsti.
Va precisato che, nel caso in esame, alle OO.SS. va data esclusivamente la informativa relativa alle disposizioni che l’ente intende assumere relativamente alla organizzazione del lavoro, tra l’altro prevista per legge e non sindacabile- e le medesime OO.SS. possono essere d’accordo o meno ma la decisione in merito alla organizzazione del lavoro spetta soltanto allo stesso ente e ciò è vieppiù rilevante atteso che si versa in ipotesi di applicazione di una norma di legge. Comunicazione resa, come anche indicato in seno al ricorso introduttivo del giudizio, in data 15 settembre 2020 in sede di incontro sindacale (atto nel fascicolo dei ricorrenti).
Errano i ricorrenti allorché affermano che il personale collocato in mobilità sarebbe di 27 unità. Invero, leggendo la determina dirigenziale n. 80 del 2021 si potrà verificare che il personale collocato in mobilità ammonta a nove unità, alcune della quali prossime al pensionamento e disponibili alla mobilità.
Con riferimento alla mancata attuazione della ipotesi dell’eventuale prepensionamento, di cui all’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, richiamato dall’art. 33 del D. Lgs. n. 165 del 2001, lamentata dai ricorrenti va rilevato che l’Istituto ha provveduto richiedendo all’INPS di avere contezza in merito alla anzianità dei lavoratori tutti dell’ente, senza ricevere riscontro alcuno: invero da
detto ente; comunque, deve rilevarsi che nessuno dei dipendenti si trova con almeno 42 anni e dieci mesi di servizio quale presupposto per il pensionamento anticipato (comma 10, art. 24 del D.L. 06/12/2011, n. 201).
Analogamente, l’Istituto ha provveduto a richiedere alla Regione siciliana, quale amministrazione di riferimento ed unico soggetto al quale inviare la richiesta, la possibilità di una ricollocazione del personale in eccedenza e posto in mobilità anche al fine di stipulare gli eventuali accordi e, come risulta in atti la Regione siciliana, con atto motivato, ha rappresentato di non avere disponibilità di ricollocazione di personale delle categorie A, B e C, essendo i posti di lavoro coperti da personale.
Orbene, si ribadisce che l’Istituto ha provveduto alla informativa alla OO.SS. della necessità della applicazione della disposizione di legge voluta dalla L.R. n. 17 del 2019.

Ciò è avvenuto anche precedentemente al dicembre 2020 con lo svolgimento di una seduta con l’assistenza del sottoscritto procuratore. Successivamente la Regione ha nominato un Commissario ad acta che ha svolto alcune sedute dal gennaio 2021 sino alla adozione della delibera impugnata che ha stabilito ulteriormente la necessità della applicazione della disposizione di cui all’art. 2 della L.R. n. 17 del 2019 demandando al Direttore dell’Istituto di adottare il conseguente provvedimento come effettuato con la successiva determina dirigenziale n. 80 del 14.5.2021, ben oltre i novanta giorni indicati dai ricorrenti e ritenuti non osservati dai medesimi.
Errano i ricorrenti, pag. 12 del ricorso, poiché, come riferito le determinazioni in ordine alla organizzazione del lavoro sono di esclusiva spettanza dell’ente interessato e datore di lavoro e, soprattutto, non vi è un illegittimo ricollocamento del personale in categorie inferiori (come ampiamente documentato in precedenza) ma la espressa applicazione di una disposizione di legge che, ove i ricorrenti la ritengano ingiusta,potranno contestarla rivolgendosi alla Corte Costituzionale.
La delibera commissariale impugnata dispone, a seguito di quanto disposto dalla delibera commissariale impugnata, l’applicazione della norma di cui all’art. 2 della L.R. n. 17 del 2019 con la ascrizione, solo sotto il profilo economico per la categoria A e B, dato che le mansioni non possono che essere sempre quelle di cui all’art. 2 della L.R. n. 5 del 1980: aspetto economico che, comunque, non muta essendo diritto
acquisito lo stipendio sino ad oggi ricevuto, salvi i riassorbimenti di cui ai prossimi contratti collettivi, come per legge.
Con la determina dirigenziale n. 80 citata, tenendo conto (come, peraltro, non disconosciuto dai ricorrenti) delle esigenze funzionali e istituzionali dell’Istituto,secondo il disposto dell’art. 2 della L.R. n. 17 del 2019. L’Istituto per l’Incremento
Ippico provvede a individuare il personale nel rispetto della disposizione dell’art. 2 della L.R. n. 17 del 2019.
Sempre con riferimento alla pagina 12 del ricorso, nella parte in neretto, gli stessi ricorrenti -interpretando erroneamente la norma da essi stessi indicata- rappresentano che i lavoratori hanno facoltà di richiedere istanza di ricollocazione nell’ambito dei
posti vacanti in organico (non certo dell’Istituto che è normativamente obbligato alla riduzione complessiva del personale) alla Regione siciliana -considerato che l’Istituto è ente strumentale della Regione- ma ciò non è stato fatto da alcuno di essi visto che la norma consente solo ad essi tale richiesta.
Va considerato, comunque, che l’Istituto ha provveduto a richiedere alla Regione (è adempimento preventivo e diverso da quello indicato dai ricorrenti in relazione all’art.33 comma 4 del D. Lgs. n. 165 del 2001) la possibilità immediata della ricollocazione con la stipula degli appositi accordi e la Regione, come già riferito, ha rilevato che tale ipotesi è impercorribile tenuto conto che gli unici posti disponibili presso di essa sono di categoria D.
L’art. 33, comma 4, indicato in precedenza e oggetto della deduzione dei ricorrenti riguarda una ben diversa ipotesi giuridica e non riguarda comportamenti da adottarsi da parte dell’Istituto. Essi lavoratori hanno la possibilità di richiedere, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo, prima della scadenza del biennio inerente la mobilità (sei mesi prima), di potere essere ricollocati in posizione
analoga alla precedente o in categoria immediatamente inferiore. Quanto indicato dagli stessi ricorrenti nella pagina 13 concerne tale ipotesi che i ricorrenti hanno travisato quale comportamento dell’ente mentre sono essi che prima della scadenza dei sei mesi anteriori alla scadenza del periodo di mobilità devono eventualmente essi stessi attivarsi per un ricollocamento.
Errano ancora i ricorrenti allorché affermano di interlocuzioni con la Funzione pubblica per i movimenti di personale atteso che la determina n. 80 prevede proprio un caso di mobilità relativo a personale già comandato presso altro ente strumentale con il posto in pianta organica. Poco chiaro l’ultimo capoverso della pagina 13 atteso che, comunque, l’Istituto ha motivatamente attribuito ai tre dipendenti da ascrivere alla
categoria C di cui all’art. 2 della L.R. n. 17 del 2019 il relativo posto (a che è in possesso anche dei titoli nonché di esperienza maturata), sempre ai fini del migliore funzionamento dell’Istituto. Determina n. 80 assai chiara e, comunque, non impugnata dai ricorrenti.
Con ogni evidenza le decisioni della Suprema Corte non possono riguardare il caso di specie non avendo l’Istituto alcuna possibilità di ricollocamento interno atteso che la pianta organica complessiva viene ridotta ex lege di parecchie unità e che, nonostante la richiesta dell’Istituto secondo quanto stabilito dalla L.R., la stessa Regione ha risposto rilevando la impossibilità della ricollocazione di personale delle categorie A,B e C, tenuto conto di non avere posti in esubero.
Errano, ancora, i ricorrenti alla pagina 15 punto 2 allorché affermano che i ricorrenti dovevano essere ritenuti in soprannumero e non come personale eccedentario. Si rileva che la L.R. n. 17 del 2019 prevede una nuova pianta organica senza possibilità
di mantenere in servizio il personale sino al collocamento in quiescenza o per ipotesi di ricollocamento in altre amministrazioni.
In questo ultimo caso si versa nella ipotesi giuridica di soprannumero mentre, in relazione alla volontà della L.R. n. 17 deve parlarsi esclusivamente di personale eccedentario.
Ed ancora, non sussiste la ipotesi rappresentata dai ricorrenti relativamente all’art. 33 comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001 tenuto conto che il precedente comma 2 prevede che la mobilità deve riguardare almeno dieci unità che, nel caso di specie, non sussistono. Detta norma, comunque, attesa la modifica dell’articolo del 2019, va letta con il disposto del precedente comma 4. tenuto conto che l’eccedenza di personale
deriva oggi da norma di legge, che non è intervenuta nei termini alcuna richiesta in merito e che nell’ambito dell’Istituto, ovviamente, non è possibile alcun ricollocamento. Analogamente, visto il citato comma 5, nessuna ulteriore richiesta è stata specificamente avanzata dalle OO.SS. per la prosecuzione della discussione presso la Funzione pubblica. L’Istituto, invero, definita tale situazione, ha comunicato alla Funzione pubblica i nominativi del personale in mobilità. Invece, va precisato, come sancisce l’art. 33 citato, che l’Istituto ha correttamente applicato i commi 7 e 8 del medesimo articolo.
Con riferimento al punto 3 del ricorso si ribadisce quanto indicato in precedenza. Il procedimento è stato correttamente posto in essere e la Funzione pubblica non risulta avere alcun obbligo di imporre alla Regione siciliana una modifica al piano triennale del personale Regionale in considerazione della L.R. n. 17 del 2019. Invero, il piano triennale ha la funzione di verificare le necessità di personale che, come riferisce la
Funzione pubblica, non esistono necessità per le categorie A, B e C. diversamente argomentando ove sussistesse un obbligo (e non si rileva norma in materia) di ricollocare sempre e comunque personale in eccedenza non esisterebbero le ipotesi della mobilità, degli accordi di compartimento, etc.
La Regione ha adottato una Legge e essa ha ritenuto che la funzionalità dell’ente sia corretta con la nuova disposizione in ordine alla pianta organica da esse prevista. Inconferente il punto 5 del ricorso poiché la norma chiarisce il suo intento e essa norma deve essere applicata non essendo un provvedimento amministrativo contestabile ma atto di natura cogente e non emendabile con un ricorso ma solo con una eventuale
richiesta alla Corte Costituzionale che la espunga dal novero delle norme vigenti.
Per le ragioni dedotte non sussiste neanche il periculum in mora tenuto conto che la retribuzione dei dipendenti dell’ente supera oggi gli € 1.200,00 mensili (invero, la retribuzione di un C1 è appena inferiore a € 1.700,00e i ricorrenti sono, sotto l’aspetto economico tutti C5 e C6) indicati in ricorso e, comunque, non solo le norme sono state rispettate e la procedura inerente la applicazione di norma di legge è corretta ma,secondo le disposizioni vigenti, lo Stato ritiene che il lavoratore in mobilità (che non ha neanche spese di spostamenti) possa ritenersi soddisfatto percependo l’80% della ultima retribuzione ricevuta anteriormente al collocamento in mobilità.

Rilevandosi,ancora una volta, che la indicata violazione dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165 del 2001,comma 8, come dedotto in precedenza, non sussiste e che il chiesto blocco decorrere dei 24 mesi non è legittimo essendo logica la sua applicazione attuale.
Per le considerazioni che precedono voglia l’Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, preliminarmente, dichiarare inammissibile il ricorso per le motivazioni dedotte nonché, in subordine e nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.

ALLA MANIERA DEI GULAG SOVIETICI: CHI DA’ FASTIDIO DEVE ESSERE CONSIDERATO “PAZZO”

 

REAZIONI AL NOSTRO SERVIZIO SULL’ISTITUTO INCREMENTO IPPICO: “QUESTO GIORNALISTA, LANZA , DA’ FASTIDIO,  DIFFONDIAMO  CHE  E’  PAZZO..”

 

Giornalisti uccisi dalla mafia

 

Vicenda dei dipendenti dell’Istituto Incremento Ippico e reazioni al nostro Servizio “La topica della Regione sicilia,.L’Istituto Incremento ippico,gli “interni di famiglia” fra dirigenti e sindacati”,   ha un’appendice  .

I sindacalisti citati sembra non abbiano intenzione di rispondere ai legittimi interrogativi sollevati -in primis sull’omessa stesura del verbale sindacale nella riunione sindacale del 13 luglio scorso all’assessorato all’Agricoltura dove erano presenti pure l’assessore al ramo , direttore generale e dirigenti dipartimentali.

Abbiamo avuto notizia -ma appare  evidente l’impossibilità-al momento in cui scriviamo,di addurre le prove su questo assunto la lettura dell’articolo abbia sollevato un generale consenso tra i dipendenti interessati  mentre nell’ambito sindacale son venute fuori asserzioni gratuite,  un linguaggio cioè gravemente offensivo e minaccioso nei nostri confronti e di SUD LIBERTA’.

Ricordiamo ai sindacati della Regione-se le cose stanno così- che hanno sbagliato ancora bersaglio. Chi scrive è solo un testimone di fatti, giornalista d’inchiesta e critico incisivo  Non c’è nulla da parte mia e del giornale che ho l’onore di dirigere contro l’attività sindacale e il vostro operato . Ma le offese, di gravità colossale, e tutto il resto che mi viene riferito nei messaggi, ci ricorda – e lo diciamo con un pò di amarezza- i gulag sovietici dove i giornalisti e intellettuali dissidenti marcivano col marchio di dementi .     Insomma anche in Sicilia o nel Sud Italia si può brutalmente giocare con le parole ed “ipoteticamente”affermare:  “LANZA, QUESTO GIORNALISTA D’INCHIESTA DA’ FASTIDIO: CONSIDERIAMOLO PAZZO…DIFFONDIAMO..”

 

Trenta cavalli, trenta stallieri. A Catania come dai maragià!- Gian Antonio  Stella- Sette

Un esemplare equino,colore nero, di rara bellezza e vivacità

Se fosse davvero così , significherebbe allora scaricare il peso della cattiva coscienza -il non aver risposto alle domande poste dal nostro Giornale, che poi sarebbero le domande dei dipendenti prostrati dell’Istituto ippico- di quegli elementi che hanno impedito finora la risoluzione della delicata vicenda, che con un pò di buona volontà, senza minacce ed  etichettature di follia,si potrebbero anche individuare

Raffaele     Lanza

ISTITUTO INCREMENTO IPPICO, CENTRO DI AMBELIA (MILITELLO) DAL 3 AL 5 SETTEMBRE GARE A CAVALLO

 

Foto  Ist.Incremento Ippico

Da venerdì 3 settembre a domenica 5 l’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia ospita nel Centro Equestre Mediterraneo di Ambelia, in Militello in Val di Catania, le tappe catanesi delle gare MIPAAF di Circuito Classico Salto ad ostacoli e Circuito Allevatoriale.
Le tappe -comunica l’Ente sui social -rientrano nel calendario 2021 del Circuito di gare indette dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, riguardanti le manifestazioni riservate al cavallo da sella per le discipline di salto ostacoli, dressage, completo, endurance e monta da lavoro.
Nel caso specifico delle tappe catanesi, saranno due i momenti che coinvolgeranno cavalieri e allevatori, quello del Circuito Classico di salto ad ostacoli e quello dedicato al Circuito Allevatoriale.
Saranno giudicate da tecnici esperti sia le fattrici con redo sia i puledri di uno e due anni e pure i puledri di tre anni che si cimenteranno nel salto in libertà, nella prova di morfologia e nel dressage. Le categorie dai quattro ai sette anni, invece, eseguiranno la gara di salto ostacoli.
Il montepremi minimo MIPAAF in palio è di € 29.980,00. Montepremi CO è, invece, di € 7.500,00 .

 

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Foto Ist.Incremento Ippico Catania

 

Operazione di pulizia ambientale a Catania: la Guardia costiera sequestra max discarica abusiva

Roma, facevano sparire montagne di rifiuti sotto terra: sequestrata una discarica  abusiva a Ponte di Nona - la Repubblica

Archivi-Sud Libertà

CATANIA

Una denuncia della  Guardia costiera di Catania,dopo una articolata e complessa attività investigativa, per una operazione di polizia ambientale in un’area compresa tra il torrente Acquicella e lo storico quartiere di San Cristoforo.
    Quattro le persone denunciate, tra cui i proprietari del terreno e la titolare di una nota ditta di autodemolizione della provincia etnea, accusate di un vasto traffico di smaltimento di rifiuti pericolosi ed autovetture, alcune delle quali rubate.

    Un’area di oltre 5.000 metri quadrati è stata sequestrata con annessi capannoni industriali all’interno dei quali veniva svolta l’illecita attività di smantellamento di auto e materiali provenienti da scarti industriali. I reati ipotizzati vanno dalla gestione di rifiuti non autorizzata, alla discarica abusiva di materiali pericolosi, alla ricettazione.

All’interno del complesso adibito a centro di raccolta abusivo, privo di alcuna tipologia di autorizzazione si svolgeva attività di stoccaggio e smaltimento di ogni genere di rifiuti tale da determinare un depauperamento dello stato luoghi. Inoltre la struttura funzionava anche quale succursale abusiva di società autorizzate alla demolizione di autovetture, per lo svolgimento di tutte quelle attività non legalmente consentite presso le aree di deposito. Trovato anche un notevole quantitativo di rame, il cui possessore non è stato in grado di giustificare la provenienza, numerosi fusti contenenti olio esausto e liquido corrosivo ed un importante quantitativo di batterie trattate come normale rifiuto, copertoni di autovetture, oltre che un ingente quantitativo di amianto. Nell’aera sono stati trovati e sequestrati anche 5 scooter di cui si accerterà la provenienza, quattro autovetture, due camion e due camper. 

 

Sequestrata area demaniale marittima di Ginostra,isola di Stromboli, utilizzata per deposito di rifiuti

 

L'isola di Stromboli: una delle meraviglie della natura

I Carabinieri del N.O.E. di Catania, con la collaborazione dei militari della Stazione Carabinieri di Stromboli, hanno effettuato un controllo volto alla tutela ambientale nella turistica località di Ginostra, isola di Stromboli,(nella Foto-immagine d’Archivio Sud Libertà) appartenente all’arcipelago delle Eolie in questo momento oggetto della presenza di centinaia di turisti.

Il controllo è stato determinato dai numerosi esposti pervenuti al N.O.E. di Catania nei giorni scorsi, che segnalavano presunte irregolarità nella raccolta e deposito dei rifiuti solidi urbani prodotti nell’isola.

Le attività svolte hanno immediatamente evidenziato che in effetti la società che gestisce la raccolta degli RR.SS.UU. aveva occupato abusivamente un’area di circa 80 mq. collocando sulla stessa decine di sacchi di colore nero contenenti i rifiuti solidi urbani raccolti in maniera indifferenziata.

L’area demaniale marittima in argomento è posta a pochi metri dal mare e direttamente adiacente lungo l’unica strada percorribile a piedi che collega il porticciolo al centro abitato. In pratica tutti gli abitanti di Ginostra ed i turisti che sbarcano sull’Isola erano costretti ad osservare uno scenario costituito da decine di sacchi di spazzatura maleodorante depositata direttamente sulla nuda sabbia, circostanza assolutamente non accettabile per un sito dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

L’area è stata posta immediatamente sotto sequestro. La grave situazione di degrado ambientale e le conseguenti problematiche igienico- sanitarie provenienti dal fatto che i rifiuti lasciati sotto il sole cocente emanavano cattivo odore, è stata immediatamente segnalata all’Ufficio Ambiente del Comune di Lipari che ha assicurato un loro pronto intervento per la rimozione immediata dei rifiuti e la bonifica della stessa, già nel corso della mattinata odierna.

Tali operazioni sono state compiute sotto la vigilanza dell’Arma dei Carabinieri, ripristinando la particolare bellezza dei luoghi.

Dell’avvenuto sequestro è stato portato immediatamente a conoscenza il Magistrato di Turno della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, per i provvedimenti di competenza.

Al vaglio della stessa A.G la posizione del titolare della società interessata, deferito per i reati di Gestione illecita di rifiuti, Occupazione abusiva di beni demaniali, Deturpamento di bellezze paesaggistiche e di condotta comportante emissioni maleodoranti moleste.

Confiscati a titolare chiosco-bar, 23 immobili, auto d’epoca e disponibilità finanziarie per un valore di circa 6 milioni di euro

 

LA FINANZA CONTROLLA LE SPROPORZIONI DEI REDDITI DI UNA PERSONA MAFIOSA, NEL CASO DI UN RAPINATORE CON CHIOSCO BAR

 

CATANIA

Nell’ambito di attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un provvedimento di confisca in materia antimafia, emesso dalla Corte di appello etnea, relativo al patrimonio di N.F.T., originario di Catania.

Le indagini, eseguite dal Nucleo PEF della Guardia di finanza di Catania, hanno riguardato tanto il profilo soggettivo quanto le disponibilità economico-finanziarie del proposto e, per il profilo patrimoniale anche quello della sua famiglia.

In particolare, le investigazioni hanno consentito di accertare: da un lato, la pericolosità sociale del proposto.

  • Al riguardo, come confermato dalle intercettazioni telefoniche, captate in altro procedimento penale, di soggetti affiliati al clan mafioso “C.”, è emerso che il citato N.F.T. fosse specializzato in rapine a danno di soggetti cinesi, che aveva pianificato ed eseguito anche fuori dalla Sicilia.
    Inoltre, il proposto è stato condannato, con sentenze passate in giudicato, per plurimi delitti contro il patrimonio e nei suoi confronti pende tutt’ora un procedimento penale per lesioni;
  • dall’altro, la sproporzione tra il profilo reddituale del nucleo familiare del citato N.F.T. e l’ingente complesso patrimoniale riconducibile al proposto e alla sua famiglia.
    Al riguardo, le indagini, svolte dalle unità specializzate del GICO del Nucleo PEF di Catania, hanno consentito di appurare che il proposto (che non risultava svolgere alcuna attività lavorativa) e il suo nucleo familiare, a fronte di redditi modesti, hanno effettuato rilevanti investimenti in particolare per l’acquisto e la ristrutturazione degli immobili sottoposti a confisca.

In esito alle investigazioni del Nucleo PEF di Catania, la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Catania, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto in primo luogo il sequestro e poi la confisca dei seguenti beni: 23 unità immobiliari a Catania; 1 ditta individuale, adibita chiosco bar; 3 rapporti finanziari; 3 autoveicoli d’epoca, per un valore complessivo di 6 milioni di euro.

Il provvedimento è stato confermato dalla Corte di appello di Catania e dalla Corte di  Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal proposto.

L’attività dei Finanzieri di Catania si inquadra nel più ampio quadro delle azioni svolte dalla Procura della Repubblica e dalla Guardia di Finanza volte al contrasto sotto il profilo economico-finanziario, delle associazioni a delinquere di tipo mafioso, al fine di evitare i tentativi, sempre più pericolosi, di inquinamento del tessuto imprenditoriale, e di partecipazione al capitale di imprese sane, anche profittando delle difficoltà legate al periodo di contrazione economica.