LA SOGERT, ATTI DI INGIUNZIONE, DI “PIGNORAMENTO” E LA COMPLICITA’ DELLE BANCHE (E POSTE ITALIANE)CHE “BLOCCANO” I CONTI CORRENTI

 

SIGNORI SEMBRA DI ESSERE NEL 1943-  LA SOGERT HA IL POTERE DI  “BLOCCARE” I CONTI CORRENTI DELLE PERSONE COINVOLTE IN UN DEBITO O INFRAZIONE STRADALE

 

di   R.   LANZA

Si discute molto dei comportamenti ed atti eseguiti da una società privata, Sogert Spa,  che per conto di molti Enti locali provvede alla riscossione dei tributi non pagati,  presentando a sorpresa atti di pignoramento presso terzi con ordine di pagamento nei confronti dei clienti debitori delle banche-.       In Sicilia  citiamo il caso del Comune di Biancavilla che ha affidato in gestione  alla Sogert il servizio di riscossione.   

Le sorprese legate ad una evidentissima omissione di trasparenza della società non mancano per i cittadini      Le banche cioè vengono inviate a  richiesta della Sogert  a”congelare”  immediatamente le somme dovute al Comune di Biancavilla che si “intendono pignorate”  per non aver pagato ad esempio una multa stradale o una antica (cinque anni) infrazione per divieto di sosta ed altre previste dalla regolamentazione del Codice della Strada.

L’atto di pignoramento presso terzi non viene inviato all’inizio della procedura – come dovrebbe essere ed apparire in un regolare e corretto procedimento amministrativo- ma solo  alla scadenza -nella generalità dei casi- dei termini sulla trasparenza amministrativa.  In sostanza i clienti delle banche si vedono “bloccato il proprio conto corrente” fino a quando il cliente si vede costretto, suo malgrado, a pagare  ” spontaneamente “con bonifici bancari la somma (non verificata) dell’infrazione stradale od altro -al Comune interessato.   Il cliente si vedrà sottratta la disponibilità e la libertà di uso del proprio denaro depositato negli sportelli bancari.

Idem per la Posta e le filiali dislocate in tutta Italia. Anzi, qui è peggio ancora, il comportamento è proprio tipico dell’epoca del 1943.   Appena ricevuta l’informazione dalla Società Sogert, la Posta – si badi bene: senza avvertire preventivamente il cliente- trasferisce la somma richiesta alla Sogert.    Il cliente saprà solo successivamente di questo modo indecente di operare della Posta che non si vergogna  neppure a diffidare il cliente nell’ipotesi questi  si rivolga all’assistenza legale contro una filiale postale. Roba da far venire il vomito e togliere i soldi e libretti postali alle strutture dello Stato. 

Abbiamo saputo quali sono anche le banche alle quali la Sogert invia le sue inusitate – e secondo noi illecite  – perchè in chiara violazione della privacy –  missive ai legali rappresentanti:

Eccole: Banca Agricola popolare di Ragusa;  ICCREA banca Spa.; Banca Sicana;  Credit Agricole Italia; BPER banca; Intesa SPaolo Spa.; Credito Emiliano Spa.; Banca Monte dei Paschi di Siena Spa., Banca Nazionale del Lavoro Spa. ; Compass Banca ; UniCredit Spa:; BancoBPM ;  POSTE ITALIANE ;  Deutsche Bank  S.p.a.   Qui, in questi sportelli bancari, vengono dati in pasto,pubblicamente, come in una fossa di leoni e serpenti, i clienti “debitori” come fossero dei pregiudicati criminali

Alcuni Giudici, abbiamo saputo, condividono appieno le nostre osservazioni critiche

Un esempio.  Forse il più eclatante .La  giudice Rosanna Gentile . del Tribunale di Cassino  ha accolto una recente istanza del legale e ha evidenziato che alla Sogert si applica quanto già previsto dal Tribunale di Milano del 2016 secondo il quale “una società a responsabilità limitata, ancorché concessionaria esercente servizio pubblico e benché partecipata di secondo grado da Enti pubblici territoriali, non ha il potere di emettere ingiunzione per il recupero crediti”.

Secondo la sentenza infatti “il potere di emettere l’ingiunzione è dalla legge riconosciuto alla sola pubblica amministrazione in senso stretto, intesa come Ente amministrativo pubblico, dotato di soggettività pubblicistica”. La Sogert, invece, non è una pubblica amministrazione dal punto di vista soggettivo. Il giudice ha evidenziato che, effettivamente, “non appare ipotizzabile un’interpretazione analogica, né estensiva di tali disposizioni. L’ingiunzione opposta è quindi illegittima in quanto emessa in totale carenza di potere da un soggetto privatistico”.

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Secondo gli esperti in materia tributaria,  “l’ingiunzione fiscale è manifestazione del potere di auto-accertamento ed autotutela della pubblica amministrazione”.  “l’azione della Sogert Spa risulta palesemente illegittima in quanto non può agire direttamente, pignorando conti correnti e buste paga dei contribuenti”. In pratica, secondo il giudice, la Sogert non avrebbe la possibilità di chiedere il pignoramento nei confronti di soggetti debitori dei tributi per conto della pubblica amministrazione. Una sentenza che potrebbe rendere nulle le richieste di pignoramento e i decreti di ingiunzione da parte della società privata, nonostante operi per conto di Enti pubblici.

Molti  dubbi vertono sulla Sogert..  Apprendiamo che con sentenze della Cassazione (Sezioni Unite 24468 del 30/10/2013) e del Consiglio di Stato (Quinta Sezione n. 09561 del 25/05/2012), è stato acclarato che la Sogert spa  si è contraddistinta per gravi inadempienze nell’esecuzione di un affidamento presso un  Comune ( Oria). Dal 30 ottobre 2013, pertanto, la società aveva sostanzialmente perso il requisito ex art. 38 lettera f del codice dei contratti che richiede, tra i requisiti di ordine generale per la partecipazione a procedure di affidamento, che siano esclusi i soggetti “f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso gravi negligenze o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”.

Non solo. Dall’attività istruttoria apprendiamo pure che  l’Anac –  “ha appurato che la società ed i suoi amministratori sono stati oggetto di condanne penali (Seconda sezione del Tribunale di Taranto 25/03/2014) da cui emergono, fra l’altro, fenomeni corruttivi.

Dall’altro lato,l’affidatario del servizio di riscossione dei tributi per conto della pubblica amministrazione sostiene  di aver  ottenuto dai Comuni – come ad es. Biancavilla -la delega ad agire per proprio conto e  ritiene legittimo  agire anche attraverso pignoramenti.  Più che altro la Sogert  conta invece sul fatto che il cliente della banca con l’atto di pignoramento è impossibilitato a prelevare qualunque cifra. Motivo per cui -è questo il guaio non risolto per la complicità delle banche – per avere la disponibilità del proprio conto corrente si è costretti a pagare il “misterioso debito avanzato dal Comune”     Che indecenza, altro che libertà…..  Ricordiamoci di queste cose, signori miei,  nelle prossime elezioni europee..