Naturalmente il trattamento previdenziale non è uguale per tutti perchè coincide, sostanzialmente, con un “salario differito” da godere nell’età avanzata, che deriva dalla rinuncia del lavoratore, durante la sua vita lavorativa attiva, a una quota della retribuzione che gli garantirà una rendita per quando non sarà più in grado di lavorare. Alcune eccezioni si sono registrate in Sicilia perchè migliaia di assunzioni sono avvenute con le leggi giovanili del precariato
Questa prestazione economica viene erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano raggiunto l’età anagrafica stabilita dalla legge e abbiano perfezionato l’anzianità contributiva e assicurativa richiesta.
I contributi versati nel corso della vita lavorativa determinano, alla fine di questa, una rendita mensile il cui importo dipende dal numero e dall’entità dei contributi.
Nel corso degli anni si sono susseguite diversi meccanismi che hanno coinvolto il complesso settore e modificato i requisiti per potervi accedere, ossia quello anagrafico (il raggiungimento di un’età determinata) e quello contributivo (il raggiungimento di un minimo di anni di contributi versati alla gestione di appartenenza). Vediamo, secondo la normativa vigente, cosa è necessario per poter andare in pensione.
Con la pensione di vecchiaia
decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione aesclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.
L’età anagrafica richiesta, invece,(requisito adesso modificabile secondo il Ministro Salvini) è stata fissata dalla Legge Fornero (D.L. 201/2011) e varia a seconda delle categorie di lavoratori nei modi che seguono:
a) lavoratrici dipendenti assicurate al FPLD dell’AGO, nonché assicurate al Fondo FS e al Fondo quiescenza Poste:
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
62 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013
62 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017
65 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019
67 anni (con successivi adeguamenti alla speranza di vita)
b) lavoratrici autonome
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
63 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013
63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
64 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017
66 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019
67 anni (con successivi adeguamenti alla speranza di vita)
c) lavoratori dipendenti iscritti all’AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici iscritte alle casse ex Inpdap:
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015
66 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018
66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019
67 anni (con successivi adeguamenti alla speranza di vita)
d) lavoratori autonomi
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015
66 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018
66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019
67 anni (con successivi adeguamenti alla speranza di vita)
Adeguamento alla speranza di vita
Il requisito anagrafico, nei prossimi, anni – secondo la legge Fornero, sarebbe destinato ad aumentarein automatico: infatti, secondo le regole attuali, i requisiti minimi per il pensionamento dovranno essere adeguati periodicamente alla speranza di vita. Il prossimo adeguamento riguarderà il 2019 – 2020 per poi passare alla cadenza biennale. In caso vi fossero decrementi nella speranza di vita, lo scatto biennale potrebbe essere bloccato e, al contrario, se gli incrementi di vita risultano superiori alle previsioni, lo scatto potrebbe essere maggiore di quello previsto dalla Legge. Ad esempio, i dati dell’ultima indagine Istat, hanno registrato a febbraio un abbassamento dell’aspettativa di vita per gli Italiani nel 2019, principioo che potrebbe determinare un mancato aumento dei requisiti di età previsti dalla Legge Fornero – ripetiamo se per magia essa non sarà abolita -per raggiungere la pensione.
Soggetti con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995
I soggetti con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995, invece, maturano il diritto a godere della pensione di vecchiaia in due casi:
1) 20 anni di contributi e requisito anagrafico previsto per i soggetti in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995, purché l’importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale;
2) 70 anni e 7 mesi di età e 5 anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria o da riscatto ma non figurativa), indipendentemente da quale sia l’importo della pensione. Il requisito anagrafico è stato stabilito in relazione al requisito delle aspettative di vita e, più in particolare, era di:
- 70 anni dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012,
- 70 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,
- 70 anni e 7 mesi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.
Sono possibili ulteriori adeguamenti dal 2019.
Quando andare in pensione con la pensione anticipata
Anche la pensione anticipata è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla gestione separata.
Pensione anticipata donne
Per le donne, in particolare, i requisiti richiesti sono i seguenti:
1) Anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Requisiti contributivi
- 41 anni e 1 mese – dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
- 41 anni e 5 mesi – dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013
- 41 anni e 6 mesi – dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
- 41 anni e 10 mesi – dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018
- 41 anni e 10 mesi (da adeguare alle aspettative di vita) – dal 1° gennaio 2019
2) Primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995
Requisiti contributivi
- 41 anni e 1 mese – dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
- 41 anni e 5 mesi – dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013
- 41 anni e 6 mesi – dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
- 41 anni e 10 mesi – dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018
- 41 anni e 10 mesi (da adeguare alle aspettative di vita) – dal 1° gennaio 2019
Requisiti anagrafici
- 63 anni di età – dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014
- 63 anni e 3 mesi – dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
- 63 anni e 7 mesi di età – dal 1° gennaio 2016 (da adeguare alle aspettative di vita)
purché siano stati versati e accreditati contributi effettivi per almeno 20 anni e l’ammontare mensile della prima rata di pensione non sia inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.
Pensione anticipata uomini
Per gli uomini, in particolare, i requisiti richiesti sono i seguenti:
1) Anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Requisiti contributivi
- 42 anni e 1 mese – dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
- 42 anni e 5 mesi – dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013
- 42 anni e 6 mesi – dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
- 42 anni e 10 mesi – dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018
- 42 anni e 10 mesi (da adeguare alle aspettative di vita) – dal 1° gennaio 2019
2) Primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995
Requisiti contributivi
- 42 anni e 1 mese – dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
- 42 anni e 5 mesi – dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013
- 42 anni e 6 mesi – dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
- 42 anni e 10 mesi – dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018
- 42 anni e 10 mesi (da adeguare alle aspettative di vita) – dal 1° gennaio 2019
Requisiti anagrafici
- 63 anni di età – dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014
- 63 anni e 3 mesi – dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
- 63 anni e 7 mesi di età – dal 1° gennaio 2016 (da adeguare alle aspettative di vita)
purché siano stati versati e accreditati contributi effettivi per almeno 20 anni e l’ammontare mensile della prima rata di pensione non sia inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.
Età pensionabile nella pensione di anzianità
Entro il 31 dicembre 2011, il diritto alla pensione di anzianità si perfezionava al raggiungimento di una determinata quota derivante dalla somma tra l’età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi. Le quote sono rimaste, per i salvaguardati, anche per gli anni successivi, in maniera differenziata tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi.
Pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti
- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 – 60 anni di età, 35 ani di contributi, quota 96
- dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 – 61 anni e 3 mesi di età, 35 anni di contributi, quota 97,3
- dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 – 61 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi, quota 97,6
- dal 1° gennaio 2019 – quota 98 (con successivi adeguamenti alla speranza di vita)
Pensione di anzianità per i lavoratori autonomi
- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 – 61 anni di età, 35 ani di contributi, quota 97
- dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 – 62 anni e 3 mesi di età, 35 anni di contributi, quota 98,3
- dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 – 62 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi, quota 98,6
- dal 1° gennaio 2019 – quota 99 (con successivi adeguamenti alla speranza di vita)