Risarcimento danno, il Comune di Palermo condannato dal Tribunale a risarcire una cittadina intrappolata in un allagamento Che i sindaci dei Comuni siciliani adesso riflettano sulle proprie responsabilità ed omissioni

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Palermo,

Un risarcimento di quasi 30 mila euro. , un nuovo provvedimento, della terza sezione civile, presieduta dal giudice Elisabetta La Franca, ottenuto dallo studio legale Palmigiano e Associati. Una vittoria che si aggiunge agli altri due provvedimenti favorevoli dei mesi scorsi, del giudice di pace e del tribunale, con una sentenza che chiarisce: “Il Comune è responsabile e deve risarcire il danno”.
Una cifra di quasi 30 mila euro tra danni e spese è stata quindi riconosciuta alla cittadina, che si era affidata agli avvocati Alessandro Palmigiano ed Elisabetta Violante.  Si apprende infatti che – riportiamo la notizia come è arrivata in redazione   “-in quell’occasione, come è noto dalla cronaca di quei giorni, un temporale estivo causò un allagamento e svariate famiglie rimasero intrappolate nei sottopassi della città in corrispondenza delle intersezioni tra viale Regione Siciliana con via Leonardo da Vinci e con viale Michelangelo/viale Lazio. Tra i malcapitati di quelle ore, una signora palermitana che si trovava a percorrere, a bordo della sua auto, viale Regione Siciliana direzione Messina-Catania, quando a causa di una lunga colonna di macchine dopo lo svincolo di viale Lazio ed in prossimità del sottopassaggio, ha dovuto arrestare la sua marcia.
Poco dopo, a causa dell’abbondante pioggia, l’auto era stata investita da una forte corrente e la signora si è trovata “intrappolata” nella propria auto. Dopo aver contattato i numeri di emergenza 115, 112 e 113, purtroppo con esito negativo, è riuscita ad uscire dall’abitacolo attraverso un finestrino, nuotando fin quando una “catena umana” formata spontaneamente dagli altri utenti della strada, l’ha tratta in salvo. La signora è stata ritrovata qualche ora dopo, dal marito, mentre si trovava in stato di ipotermia ed in evidente stato di shock. L’auto è stata ritrovata solamente il giorno dopo e condotta con l’intervento di un carro attrezzi presso l’officina autorizzata, che ha ritenuto la riparazione anti economica.
La donna si è quindi rivolta allo studio legale Palmigiano e Associati, avviando una causa nei confronti del Comune di Palermo.
La tesi dei legali era che questi allagamenti non erano affatto nuovi per Palermo. Allegando una serie di foto ed articoli di giornale di anni precedenti, gli avvocati sono riusciti a dimostrare che i sottopassaggi della circonvallazione, anche in altre occasioni, erano stati scenario di gravi allagamenti che avevano comportato situazioni analoghe. Nonostante quindi fosse ben noto al Comune di Palermo (che è l’ente che deve occuparsi della manutenzione e cura delle strade), che a fronte di precipitazioni, molti tratti della città fossero soggetti ad allagamenti, non era stato fatto nulla per evitarlo.
Il Comune di Palermo, infatti, come proprietario delle strade, è tenuto a provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle stesse, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi ed all’apposizione e manutenzione della segnaletica. Pertanto era configurabile la responsabilità per cosiddetta “cosa in custodia”, secondo quanto stabilito dall’art 2051 c.c.: il custode (il Comune di Palermo in questo caso) è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto. Con particolare riferimento alle precipitazioni atmosferiche, la Corte di Cassazione ha escluso che si possa parlare di caso fortuito o forza maggiore quando il danno viene generato a causa dell’insufficienza delle misure per evitarlo.
Il giudice della terza sezione civile di Palermo, Elisabetta La Franca, con la sentenza numero 5408/2024, ha accolto la richiesta risarcitoria, riconoscendo che “affinchè si configuri la responsabilità del custode è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato (elemento questo compiutamente dimostrato dall’attrice), senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. Civ., sez. III, n. 20427/08)”.   Fin qui il resoconto che adesso dovrà far riflettere ogni Comune per le proprie responsabilità e doveri da assumere.

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