Diritto all’oblio. Il 13 maggio 2014 la Corte di Giustizia Europea ha introdotto il diritto all’oblio nel senso che ha stabilito che i cittadini UE hanno diritto di richiedere ai motori di ricerca la rimozione di informazioni associate al proprio nome quando queste siano “inadeguate, irrilevanti, non pertinenti o non più pertinenti”.
Qualora il motore non ottemperi, l’interessato può adire le competenti autorità nazionali che valutano la fattispecie e, se del caso, possono imporre allo stesso motore di ricerca la soppressione del link. Le autorità nazionali, scriveva allora la Corte, dovranno bilanciare il diritto alla protezione dei dati personali con l’interesse generale ad una corretta e completa informazione. Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati del 2016 ha dedicato un apposito articolo, il 17, al diritto alla cancellazione, al diritto all’oblio, attribuendo al soggetto interessato il diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardino con conseguente obbligo ad adempiere a carico del titolare del trattamento dei dati e ciò al verificarsi di alcune condizioni tra cui la mancata attuale corrispondenza e necessarietà rispetto alla finalità per cui essi erano stati trattati.
La situazione oggi, dallo scorso 1 marzo,prevede in virtù di una Sentenza della terza sezione civile della Corte di Cassazione (6116/2023) che da ampio riscontro al diritto all’oblio nel nostro Paese, la risarcibilità del danno derivante da una prolungata esposizione mediatica (sul Web) subita da un uomo imputato in un procedimento penale e poi assolto con formula piena.
La vicenda era stata riportata da un quotidiano on line che poi aveva ‘dimenticato’ di citare l’epilogo a favore dell’imputato. Atteso che sul web se non avviene rettifica una o una cancellazione tutto resta e raramente viene messo in disparte (qui la grande differenza con la carta stampata, che il giorno dopo serve ‘ad incartare i pesci’) c’è, secondo la Cassazione, il diritto dell’interessato ad ottenere il giusto aggiornamento sulla testata e se non lo fa, paga i danni. Dovrà essere riportato il vecchio testo e il nuovo aggiornamento Roba da avvocati….