Il disavanzo della Regione siciliana non si può ripianare in dieci anni. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, 158 con il quale la Sicilia veniva, di fatto, autorizzata a spalmare in dieci anni il disavanzo residuo, anziché nei tre anni previsti dalla legge.
In virtù della incostituzionalità del decreto legislativo diventano illegittime le poste di bilancio della Regione siciliana approvate in applicazione di questa norma ovvero l’articolo 4, comma 2 dell’assestamento del bilancio di previsione 2019 e del triennale 2019/2021. Si tratta dei bilanci per i quali la Corte dei Conti aveva sospeso i giudizi di parifica per l’esercizio finanziario 2020 con conseguenze su tutti i successivi bilanci.
Era stata proprio la Corte dei Conti a sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma che permetteva di spalmare in dieci anni il disavanzo. Una norma nel frattempo superata perché abrogata grazie ad un nuovo accordo dello scorso anno fra Stato e Regione e sostituita da una nuova norma, che ha invece seguito l’intero iter parlamentare, e che permette di spalmare quello stesso disavanzo in otto anni anziché in dieci o nei tre ordinari. Sentenza di principio Nonostante l’abrogazione della norma e la possibilità che la Corte Costituzionale dichiarasse il non luogo a procedere per estinzione del contenzioso, i giudici hanno scelto, invece, di esprimersi ugualmente in termini di principio giuridico dando ragione alla Corte dei Conti.