Green pass Italia nei negozi e obbligo vaccinale per gli over 50, nuove regole da oggi 1 febbraio con la stretta anti Covid decisa dal governo. Da oggi il certificato verde base – che si ottiene con il vaccino, se si è guariti dal Covid ma anche con un tampone negativo effettuato 48 ore prima se antigenico o 72 ore se rapido – sarà necessario anche per andare negli uffici postali, in banca o dal tabaccaio per comprare le sigarette. Intanto si apprende che la pandemia è in fase calante e si nutre molto ottimismo per il prossimo futuro
Il governo ha chiarito che l’accesso libero a tutti questi “esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie”. Anche le esigenze di sicurezza e di giustizia saranno sempre garantite – andare in una caserma, ad esempio, per sporgere denuncia – senza bisogno di esibire il certificato verde.
Per le persone che accederanno senza Green pass ai servizi e alle attività in cui è obbligatorio averlo, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. La stessa sanzione si applica al soggetto tenuto a controllare il possesso del Green pass se omette il controllo.
Sempre da oggi scattano le sanzioni per tutti gli over 50 (salvo chi ne è esentato per motivi di salute) che non sono vaccinati contro il covid: per tutti coloro che non saranno in regola con l’obbligo vaccinale, infatti, sarà prevista una sanzione di 100 euro una tantum. La sanzione sarà irrogata dall’Agenzia delle Entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.
Dal 15 febbraio prossimo, inoltre, il nuovo decreto introduce l’obbligo di Green pass rafforzato o Super green pass per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età che accederanno ai luoghi di lavoro. “L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione”.