Cantante Niko Pandetta Una protesta del deputato La Vardera al sindaco Trantino

 

 

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CATANIA –

Una protesta del deputato La Vardera. “Rimuovere i manifesti comparsi a Catania per il lancio del nuovo album Cella 5 del cantante Niko Pandetta e verificare come sia stato possibile rilasciare una concessione pubblicitaria, in spazi insistenti su suolo pubblico, a un pregiudicato per di più in stato di detenzione”. 

La nota è stata inviata al sindaco di Catania, Enrico Trantino, a firma del  deputato di SdC Ismaele La Vardera.

Il parlamentare esprime “sdegno e preoccupazione” ricorda che Pandetta “è detenuto presso il carcere di Siracusa e nipote del boss catanese Salvatore Turi Cappello”. “Con l’intento di preservare l’onorabilità e l’integrità della città e dei cittadini che rappresenta – scrive La Vardera al sindaco – le chiedo di intervenire sin da subito rimuovendo i manifesti di questo soggetto, qualora presenti ancora per le vie di Catania”. E  chiede un supplemento di indagine “di approfondire la vicenda con la ditta gestore del servizio”

In Calabria”bagnini speciali a quattro zampe” salvano quattro bambini che rischiavano di annegare

Eroico salvataggio in Calabria: cani-bagnino recuperano due bambini che rischiavano di annegare

 

“Capendo le altissime difficoltà e la situazione di pericolo che si era andata a creare, i genitori si sono precipitati tempestivamente per chiedere aiuto all’Unità Cinofila di Salvataggio Giancarlo Silipo e il cane Mae, che in quel momento si trovava nella rispettiva postazione fissa dello Stabilimento Balneare di riferimento per il recupero dei loro figli”       Così il vigile del fuoco. Quattro bambini a bordo di una canoa gonfiabile sono stati salvati da un  cane di salvataggio.

Nella circostanza il  Vigile del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro e Volontario del Nucleo Cinofili Anpas Croce Verde Catanzaro Giancarlo Silipo è intervenuto con la sua rispettiva Unità Cinofila di Salvataggio Operativa per recuperare i 4 bambini che su una canoa con gonfiabile a seguito, giocando, sono sfuggiti al controllo dei rispettivi genitori, e non sapendo in alcun modo maneggiare i rispettivi remi si sono allontanati molto dalle acque sicure. “

Questi i nomi dei bagnini speciali a quattro zampe: Cloe, labrador di 9 anni, Ray, golden retriever di 2 anni, insieme a Lola, labrador di 2 anni e mezzo, Birba, labrador di 4 anni e Zoe, labrador di 6 anni, sono stati i protagonisti di un salvataggio nel giorno di ferragosto sulla spiaggia libera dell’Ippocampo, dove le Unità Cinofile della SICS operano da sette anni …
L’Unità Cinofila di Salvataggio Operativa Anpas Croce Verde Catanzaro tempestivamente si è tuffata in acqua per il recupero dei 4 bambini in una situazione di incolumità per quest’ultimi, una volta tranquillizzati, fatti calmare e fatti rimanere al di sopra dei mezzi in quanto gli stessi erano in uno status di totale panico e non solo, l’U.C. operativa agganciando sia la canoa e sia il gonfiabile con a bordo i 4 bambini al cane,  Giancarlo e il cane Mae li hanno riportati rispettivamente a riva, riconsegnandoli ai rispettivi genitori, genitori che a loro volta li hanno rassicurati e tranquillizzati.

ll bilancio della Polizia ferroviaria a Ferragosto, oltre 58 mila persone controllate

Il bilancio della Polizia ferroviaria a Ferragosto

 

 

Il weekend di ferragosto non ferma le l’operato dei poliziotti della Polizia ferroviaria che, durante questo periodo di partenze per le vacanze ha potenziato i propri servizi. In questi giorni il bilancio delle attività svolte evidenzia i dati dei controlli effettuati: sono state 58.088 le persone controllate, 15 gli arrestati, 131 gli indagati e 179 sanzioni amministrative elevate, di cui 80 in materia di sicurezza ferroviaria.

I servizi istituzionali, in concomitanza con le partenze estive, sono stati intensificati con l’impiego di 2353 pattuglie nelle stazioni e 273 a bordo treno. 534 i convogli ferroviari presenziati.

I servizi antiborseggio in abiti civili per contrastare i furti ai danni dei viaggiatori sono stati 83, 28 i minori non accompagnati rintracciati e restituiti alle famiglie o collocati in comunità, 20 gli stranieri trovati in posizione irregolare.  

Controlli rafforzati anche durante l’operazione straordinaria “Stazioni sicure”, programmata in occasione delle maggiori partenze nel week end di Ferragosto.

Durante queste attività, alle quali hanno preso parte anche Unità cinofile e le pattuglie del Reparto prevenzione crimine, hanno riguardato in particolare 527 stazioni. 16.572 le persone controllate, 2 arrestati, 28 indagati, oltre 4.425 i bagagli ispezionati e 70 le sanzioni elevate.

Raffica di sbarchi a Lampedusa Interventi del Prefetto di Agrigento Romano e del Questore Ricifari che fa da mediatore con i migranti

Migranti: tensioni a Porto Empedocle, stop ad arrivi da Lampedusa

Guardia costiera salva  migranti  sbarcati sulle barchette

 

Raffica di sbarchi a Lampedusa.    Difficile gestire pure gli oltre 1.100 migranti presenti o ammassati  che chiedono  la consegna di panini e acqua. Qualcuno di loro, urlando, ha provato a scavalcare la recinzione che li separava dai viveri. 

Le forze dell’ordine in tenuta antisommossa sono riuscite a intervenire  limitandosi a dare dei colpi di manganello sui cancelli per non creare tensioni

Sul posto sono intervenuti anche il prefetto di Agrigento Filippo Romano e il questore Emanuele Ricifari. che ha fatto da mediatore con i migranti. 

A  Porto Empedocle, è stato attivato un secondo centro di pre-identificazione all’interno del palasport Hamel,      Il il prefetto ha bloccato i trasferimenti dall’hotspot di Lampedusa dove ci sono al momento 2278 migranti. Ieri, con i due traghetti di linea, sono state spostate a Porto Empedocle 548 persone.

Durante la notte quattro sbarchi con complessivi 155 sudanesi, somali, ivoriani, egiziani, nigeriani, e guineani…

Le barche, tutte salpate da Sfax in Tunisia, sono state soccorse dalla  motovedetta Cp310 della Guardia costiera.    Complessivamente si sono registrati nell’isola ,ieri,  14 approdi con un totale di 531 persone.

 Il trasferimento è avvenuto all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 2.278 ospiti.

    Su disposizione della Prefettura di Agrigento, fra poco la polizia inizierà a scortare, a piccoli gruppi, verso il porto 600 nordafricani che verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle.
    Stessa destinazione per i 150 che verranno invece spostati in serata. Ieri, cercando di alleggerire le presenze nell’area di pre-identificazione del porto Empedoclino, i trasferimenti da Lampedusa erano stati sospesi dal prefetto.
   

Scompare Francesco Alberoni lo studioso dell’amore e dell’erotismo

 

Francesco Alberoni il sociologo dei movimenti collettivi non è più tra noi.  Con la  di “sociologia dei consumi” cominciò a indagare il fenomeno allora nascente del divismo.  Alberoni ha studiato per tutta la sua vita professionale l’innamoramento e le dinamiche che regolano l’amore. Nel 1979 pubblicò il saggio “Innamoramento e amore” (Garzanti) che, tradotto in 24 lingue, ha avuto un tale successo da farlo diventare a livello mondiale il sociologo della fenomenologia dell’amore, l’indagatore dei misteriosi meccanismi per cui nasce il legame tra due esseri che si scelgono.

Nel 1968 Alberoni diventa rettore dell’Università di Trento, rimanendo in carica per un biennio fino al 1970. Visiting Professor di sociologia all’Università di Losanna, è poi professore ordinario di sociologia all’Università di Catania, per poi passare nel 1978 all’Università Statale di Milano. Infine è stato rettore dal 1997 al 2001 della Libera Università di Lingue e Comunicazione Iulm di Milano.

Nato il 31 dicembre 1929 a Piacenza, Francesco Alberoni si laurea in medicina all’Università di Pavia con una tesi sulla psicologia della testimonianza. Subito dopo si trasferisce all’Università Cattolica Milano, diventando assistente di padre Agostino Gemelli e compie importanti ricerche nel campo della probabilità soggettiva. Libero docente in psicologia (dal 1960) e in sociologia (dal 1963) alla Cattolica, nel 1963 pubblica “L’elite senza potere” (Vita e Pensiero), una ricerca sociologica pionieristica sul divismo.

Nel 1964 diventa professore ordinario di sociologia sempre alla Cattolica e nello stesso anno pubblica “Consumi e società” (Il Mulino) sull’analisi dei consumi e dei consumatori e sulla nascita delle tecniche di marketing, tanto da fare di lui il fondatore della sociologia dei consumi in Europa.

Prima e dopo quel libro conduce ricerche sulla sociologia dei consumi per Bassetti ed è consulente di molte imprese di pubblicità, l imprenditori. E’ consulente di molti imprenditori come Piero Bassetti (ha seguito l’invenzione di prodotti come il Piumone e il lenzuolo Perfetto); Anna e Carlo Bonomi alla Postal Market e alla Miralanza; Giuseppe Stefanel per il lancio della sua catena di negozi; Nicola Trussardi per la strategia di comunicazione; Pietro Barilla per il lancio del Mulino Bianco.

Dalla seconda metà degli anni ’60 Alberoni conduce studi nel campo della sociologia delle passioni individuali e collettive e, in particolare, dei movimenti collettivi: pubblica “Statu nascenti. Studi sui processi collettivi” (Il Mulino, 1968) e “Classi e generazioni” (Il Mulino, 1970). Il testo identificato come pietra angolare della costruzione del pensiero sociologico di Alberoni è il libro “Movimento e istituzione” (Il Mulino, 1977): il concetto sviluppato nel libro gravita attorno alla definizione dello stato nascente, la “condizione nascente”, il momento in cui la leadership, le idee, la comunicazione si fondono dando origine al movimento.

Nel 1979 pubblica il libro “Innamoramento e amore” (Garzanti), sviluppando ed approfondendo il modello teorico già esposto negli anni precedenti, secondo il quale l’innamoramento è lo stato nascente di un movimento collettivo formato da due sole persone. Ma lo fa in modo sistematico, usando il più possibile il linguaggio stesso della letteratura amorosa e non un astratto gergo psicoanalitico o sociologico. Il libro di matrice scientifica, proposto con un nuovo linguaggio, ha avuto subito un grande successo presso il grande pubblico, in Italia e all’estero, diventato da bestseller un longseller nel suo genere.

Nel 1984 scrive “L’amicizia” (Garzani) e, nel 1986 “L’erotismo” (Garzanti), dove mette a confronto soprattutto l’erotismo maschile e femminile. Negli anni successivi continua ad approfondire lo studio dei sentimenti amorosi. Nel libro “Il volo nuziale” (Garzanti, 1992) esamina gli innamoramenti divistici delle preadolescenti e delle adolescenti per i loro divi e, più in generale, la tendenza femminile a cercare oggetti erotici superiori. Fa, poi, esposizione sistematica dei tipi di legami affettivi, della formazione e della evoluzione della coppia in “Ti amo” (Garzanti, 1996).

Scaletta Zanclea (ME), l’adesione alla società “Messina Acque” non rientra nell’ambito di controllo della Corte dei conti. Ecco i motivi

La Procura Generale della Corte dei conti torna alla carica: chiesta la ...

 

Questa la delibera del Comune e appresso le osservazioni dell’Organo di controllo contabile. 

“Con nota acquisita al prot. C.d.c. n. 5988 del 14 luglio 2023, il Comune di Scaletta Zanclea (ME) ha trasmesso a questa Sezione, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 27 giugno 2023, avente ad oggetto: “Adesione alla costituenda società “MESSINACQUE S.P.A.”. Approvazione dello statuto della società “MESSINACQUE S.P.A.” per la gestione del servizio idrico integrato dell’ATO Messina unitamente allo schema di patti parasociali e di regolamento per il controllo pubblico congiunto”. Dalla documentazione acquisita in atti è possibile ricostruire la vicenda in esame nei termini di seguito esposti.
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Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza disciplina in maniera organica il Servizio Idrico Integrato (SII).
Il Servizio Idrico Integrato, a norma dell’art. 141, comma 2, del d. 1gs. 152/2006, consiste nell’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue e deve essere gestito secondo principi di efficienza efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie; ai sensi dell’art. l42, commi 2 e 3, del D.lgs.152/2006, le Regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio.
Gli Enti Locali, attraverso l’ente di governo dell’ambito di cui all’articolo 148, comma 1,svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all’utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del d. lgs. 152/2006.
Ai sensi dell’art. 147 del d.lgs. 152/2006, comma I, “i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
Il comma 2 dello stesso art. I47 prevede, inoltre, che le Regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati; b) unicità della gestione; c) adeguatezza
delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.
Con D.A. 29.01.2016 dell’Assessore Regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, in attuazione dell’art. 3, comma 1, della L.R. 11 agosto 2015 n. 19, sono stati individuati i confini dei nove ambiti territoriali ottimali, in coincidenza con la delimitazione già esistente ai sensi del D.P.R.S. n. 11 del 16.05.2001 e successivo D.P.R.S. n 16 del 29.09.2002 e, pertanto, per quanto attiene all’A.T.I. di Messina, coincidente con i limiti territoriali del Libero Consorzio Comunale di Messina, ivi compreso il Comune di Scaletta Zanclea.
L’art. 149 bis del d. lgs. n. 152/2006 stabilisce che “l’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito di cui all’articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica”.
L’art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006 individua nel Piano d’Ambito, la cui approvazione compete all’Ente di Governo dell’Ambito, lo strumento di pianificazione infrastrutturale ed economico-finanziario della gestione del SII.
Con l’art. 14 del D.L n. 115/2022, rubricato “Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato”, è stato previsto che “Gli enti di governo dell’ambito che non abbiano ancora proceduto all’affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall’articolo 149 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora l’ente di governo dell’ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma I, il Presidente della Regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni”.
Nel caso di specie, inerente al Comune di Scaletta Zanclea, le attività di pianificazione e affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato vengono svolte dall’ATI Messina,del quale fanno parte tutti i Comuni del territorio provinciale, ad eccezione dei Comuni di Alì, Antillo, Basicò, Floresta, Frazzanò, Leni, Limina, Malfa, Malvagna, Mojo Alcantara,Motta D’Affermo, Roccafiorita, Raccuja, Santa Marina Di Salina, Tripi e Ucria, ai quali, è stata riconosciuta la gestione autonoma del S.I.I. ex articolo 147, comma 2 bis del D. Lgs n.152/2006.
Non avendo l’ATI Messina proceduto all’affidamento del SII al gestore unico entro i termini indicati dall’art. 14 del D.L. n. 115/2022, il Presidente della Giunta Regionale Siciliana, con proprio decreto n. 501 del 4/l/23, nell’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima norma, ha nominato un commissario incaricato dell’espletamento di tutte le attività utili a pervenire all’affidamento del servizio in favore del gestore unico del SII per l’intera ATO.
L’ATI Messina con deliberazione n. 2 del 26 maggio 2023, ha adottato l’aggiornamento del Piano d’Ambito di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 152/2006.
L’articolo 4 comma 2 del D. Lgs 175 del 2016 (TUSP), prevede che: “Le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento, tra le altre, dell’attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;”Con deliberazione commissariale n. 3 del 26/5/2023, assunta con i poteri dell’ATI Messina,il Commissario di nomina regionale ha approvato la forma di gestione del SII da attuare nell’ATO Messina, individuata nella gestione a mezzo di società a capitale misto ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 201/2002;
La relazione ex art. 14 del D. Lgs. n. 201/2022 ed il PEF allegato, approvati con la predetta delibera dal Commissario, illustrano diffusamente le ragioni a fondamento della scelta della forma di gestione, nonché gli elementi caratteristici e gli indicatori di sintesi della gestione che sarà affidata mediante ricorso al partenariato pubblico/privato, con particolare riguardo all’oggetto ed alla compagine sociale della costituenda società, all’efficienza
gestionale ed alla sostenibilità economico-finanziaria della scelta operata.
Con deliberazione commissariale n. 4 del 26/5/2023, assunta con i poteri dell’ATI Messina,il Commissario di nomina regionale ha approvato gli schemi di statuto della società di gestione del servizio, di patti parasociali per la disciplina dei rapporti soci pubblici/socio privato, di regolamento per l’esercizio del controllo pubblico congiunto sulla società mista.
Ai sensi dell’art. 149 bis, comma 1, del d. lgs. 152/2006, recante i principi in materia di affidamento del servizio, l’ente di governo dell’ambito (nella specie, come detto, il Commissario nominato per l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 14 del D.L. n.115/2022), nel rispetto del piano d’ambito di cui all’articolo 149 del d. lgs. 152/2006 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo procedendo, conseguentemente,all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;
Nel delineato contesto normativo, in capo ai singoli Comuni non residua alcun potere di autodeterminarsi sull’organizzazione e sulla gestione del servizio idrico integrato, essendo ogni competenza al riguardo riservata all’ATI Messina, quale Ente di Governo dell’Ambito e, per essa, al Commissario nominato con DPRS n. 501 del 4/1/2023.
La scelta di ricorrere all’affidamento della gestione del S.I.I. dell’ATO Messina in favore di una società a capitale misto e a controllo pubblico, in particolare la “Messinacque Spa”,rientra tra quelle previste sia dalle norme di settore in materia di servizio idrico integrato (D.lgs. n. 152/2006, art. 149 bis) che, più in generale, dalla legislazione in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica (d.lgs. n. 201/2011, art. 14) e di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. n. 175/2016).
A tal fine, il Commissario incaricato, in via sostitutiva, dell’esercizio dei poteri ordinariamente spettanti all’ATI Messina, ha trasmesso la bozza di statuto della Società “Messinacque Spa”, lo schema di patti parasociali e lo schema di regolamento per il controllo congiunto, per la relativa approvazione da parte di tutti i Comuni ricompresi nell’ATO Messina, con esclusione dei comuni di Alì, Antillo, Basicò, Floresta, Frazzanò, Leni, Limina,Malfa, Malvagna, Mojo Alcantara, Motta D’Affermo, Roccafiorita, Raccuja, Santa Marina Di Salina, Tripi e Ucria, ai fini della loro adesione alla società di gestione, in vista dell’espletamento della gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato di minoranza ed il conseguente perfezionamento della procedura di affidamento del servizio.
Il Comune di Scaletta Zanclea ha ritenuto, però, con la delibera c.c. n. 32 del 27 giugno 2023 di non aderire alla costituenda società “Messinacque Spa”, e pertanto di non approvare lo statuto della stessa società, unitamente allo schema di patti parasociali e di regolamento per il controllo pubblico congiunto, né conseguentemente di sottoscrivere le relative azioni in conformità ai provvedimenti amministrativi adottati ed adottandi dal Commissario in sostituzione dell’ATI Messina, quale ente di governo dell’ambito per la pianificazione e organizzazione del Servizio Idrico Integrato e per l’affidamento della relativa gestione.
Considerato in DIRITTO  —Una volta descritta compiutamente nei suddetti termini fattuali l’operazione societaria sottoposta al vaglio della magistratura contabile, occorre preliminarmente appurare se sussistano, nella fattispecie, i presupposti normativi che legittimano questa Sezione a pronunciarsi, ex art. 5, comma 3, TUSP, sull’atto deliberativo inviato dal Comune di Scaletta Zanclea.
L’art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 175 del 2016 (recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, nel prosieguo, per brevità, TUSP), come recentemente modificato dall’art. 11 comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede che l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, diretta o indiretta, sia trasmesso dall’Amministrazione pubblica procedente (come definita dall’art. 2, comma 1, lett. a, TUSP) alla Corte dei conti,che delibera entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento in ordine alla conformità
dell’atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4,7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.

La novella normativa precisa che, qualora la Corte dei conti non si pronunci entro il termine prescritto di sessanta giorni, l’Amministrazione possa procedere alla costituzione della società o all’acquisto della partecipazione.
Il comma 4 dell’articolo in esame puntualizza che, in caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l’Amministrazione pubblica interessata ritenga di procedere egualmente, la stessa è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere della magistratura contabile e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali motivazioni.
La rivisitata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata oggetto di recente esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22 e n.19/SSRRCO/QMIG/2022), che ne hanno individuato la ratio nell’esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato.

Come è noto, infatti,l’esercizio dell’autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto  societario – sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto, sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un’entità già esistente – è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell’ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari ammessi dal TUSP; la
seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione adottata in via amministrativa, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l’atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale).
La funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre ad esame i presupposti giuridici ed economici della scelta dell’Amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato. Ciò “in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l’intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici
profili” (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n.16/SSRRCO/QMIG/22).
La verifica della Corte dei conti ex art. 5, comma 3, TUSP, interviene, pertanto, su un atto deliberativo che, per conseguire gli effetti finali ai quali è preordinato, ossia la costituzione di una società o l’acquisizione di una partecipazione societaria, necessita della stipulazione,a valle, dell’atto negoziale di costituzione o di acquisto.
Prima di essere attuato con gli strumenti privatistici, tale atto deliberativo necessita del vaglio positivo della magistratura contabile ovvero del decorso infruttuoso del termine assegnato per il controllo in esame (l’art. 5, comma 3, TUSP prevede testualmente: “qualora la Corte non si pronunci entro il termine” di sessanta giorni dal ricevimento, “l’amministrazione può procedere alla costituzione della società o all’acquisto della partecipazione di cui al presente articolo”).
La funzione attribuita alla Corte dei conti in detta materia trova collocazione, dunque, nel momento di passaggio tra le due fasi (pubblicistica e privatistica) che scandiscono il percorso di costituzione di una nuova società o dell’acquisizione di partecipazioni in realtà societarie esistenti da parte della pubblica amministrazione.
Ciò premesso, in termini generali, in ordine alla fisionomia della nuova forma di controllo coniata dal legislatore in materia di partecipazioni pubbliche, occorre ora soffermarsi sulla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi che legittimano, nella fattispecie,l’intervento della magistratura contabile.
Quanto all’ambito soggettivo, considerato che il TUSP, attraverso il combinato disposto degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. a), riconduce nel proprio campo applicativo “le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale”, risulta di totale evidenza, alla luce di quanto precisato, che il Comune di Scaletta Zanclea sia assoggettato alle disposizioni del TUSP, e che, quindi, sia tenuto ad osservare,per quel che rileva in questa sede, le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 7 e 8 TUSP, ai fini della
costituzione di una società a partecipazione pubblica o dell’acquisto di partecipazioni in società già costituite.
Ed invero, l’atto deliberativo in esame è stato adottato dal Consiglio comunale del Comune di Scaletta Zanclea (art. 7, comma 1, lett. c, del TUSP).
Con riferimento, invece, al presupposto oggettivo, l’art. 5, comma 3, TUSP enuncia puntualmente le tipologie di atti che devono essere trasmessi all’esame della Corte dei conti, vale a dire quelli aventi ad oggetto la “costituzione di una società a partecipazione pubblica”(incluse quelle miste pubblico-privato, disciplinate dal successivo art. 17) e di “acquisto di partecipazioni, anche indirette” da parte di Amministrazioni pubbliche (per “partecipazione”deve intendersi “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”, come da definizione contenuta
nell’art. 2, lett. f), del medesimo TUSP).
L’art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l’acquisto di
partecipazioni) in cui l’Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio.
Nella fattispecie, la deliberazione sottoposta al vaglio della magistratura contabile non integra una partecipazione da parte del Comune di Scaletta Zanclea alla costituzione di una società a partecipazione pubblica.
Il quadro normativo, già richiamato in fatto, è chiaro nell’imporre ai singoli enti locali l’adesione all’Ente di governo dell’ambito, che assemblearmente delibera anche la forma di gestione del servizio idrico integrato (costituzione societaria e affidamento qui in esame), la quale, pertanto, rispetto al singolo ente partecipante è legislativamente vincolata (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, n. 17/2023/PASP), salve talune eccezionali e residuali ipotesi di “gestioni del servizio idrico in forma autonoma” motivate dalla particolare natura del contesto sociale o naturalistico, ovvero “comuni montani con popolazione inferiore a 1.000” (art. 147, comma 2 bis del D.lgs. n. 152/2006).

L’articolo 3-bis decreto-legge n. 138 del 2011, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148, stabilisce, al comma 1-bis, che “le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica…, di scelta della forma di gestione,… di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente”.
Nel particolare caso del servizio idrico, come già illustrato in fatto, “gli enti locali, attraverso l’ente di governo dell’ambito di cui all’articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all’utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo…gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche… L’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito di cui all’articolo 149 e del principio di unicità della gestione per
ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento
del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L’affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale” (articoli 142, comma 3, 147, comma 1, e 149-bis,comma 1, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
Tale esegesi è confermata dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui il principio di unicità del servizio idrico integrato comporta per i singoli Comuni l’obbligo di partecipare alla gestione unitaria, che si configura, dunque, come atto dovuto, con conseguente adesione anche alla società in house o mista individuata come gestore dall’ente d’ambito (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 10 novembre 2021, n. 7476).
Anche a livello regionale, la legge Regione Sicilia 11 agosto 2015, n. 19, in particolare all’art.3 commi 2 e 3, prevede analoghe disposizioni, attribuendo all’assemblea territoriale idrica il compito di scegliere la forma di gestione del servizio idrico integrato.
In tema di affidamento del servizio idrico sono stati, infatti, ribaditi i precetti espressi dalle leggi che regolano la materia, affermandosi, in particolare, l’obbligo di adesione all’autorità d’ambito da parte dei vari comuni interessati e il principio per cui spetta all’ente di governo individuare la figura gestoria più opportuna mediante la quale provvedere alla gestione del servizio idrico integrato (v. anche Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 5 settembre 2005,n. 4478).
In relazione, invero, all’obbligo partecipativo, va evidenziato che le disposizioni di riferimento sopra citate lo prevedono espressamente, sicché il singolo comune non è più competente e legittimato a costituire in proprio alcuna società o struttura consortile a cui affidare, con gara o meno, la gestione del servizio idrico

Si tratta di una funzione fondamentale il cui esercizio deve essere garantito ai fini della tutela ambientale e della fruizione accessibile delle risorse idriche da parte della collettività amministrata.
Questa Corte ha, altresì, già avuto modo di precisare ulteriormente che siccome l’affidamento della gestione spetta all’ente di governo, come sopra evidenziato, il Comune non può sottrarsi agli obblighi, anche di natura finanziaria, correlati all’erogazione del servizio da parte del gestore adducendo generiche incompatibilità; sul punto è utile ricordare il principio sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 275/2016, secondo il quale “E’ la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa applicazione” (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il
Piemonte, n. 108/2022/PAR).
Spetta, dunque, all’ente locale, anche in applicazione del principio contabile della programmazione di cui al D.lgs. n. 118/2011, allegato 4/1, stanziare le risorse necessarie per l’esercizio di questa funzione fondamentale, in considerazione del fatto, tra l’altro, che si tratta di una spesa ampiamente prevedibile (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, cit.).
Ciò nonostante, il Collegio prende atto che il Comune di Scaletta Zanclea ha deliberato di non aderire alla costituenda società “Messinacque Spa”, e pertanto di non approvare lo statuto della stessa società, unitamente allo schema di patti parasociali e di regolamento per il controllo pubblico congiunto, né conseguentemente di sottoscrivere le relative azioni in conformità ai provvedimenti amministrativi adottati ed adottandi dal Commissario in sostituzione dell’ATI Messina, quale ente di governo dell’ambito per la pianificazione e organizzazione del Servizio Idrico Integrato e per l’affidamento della relativa gestione.
Pertanto, la deliberazione comunale di cui si discorre non rientra nell’ambito oggettivo di applicazione del controllo ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene che l’operazione delineata non rientri nell’ambito oggettivo di applicazione del controllo intestato a questa
Sezione dall’art. 5, commi 3 e 4, TUSP, in quanto non determina la costituzione di una società a partecipazione pubblica o l’acquisto di partecipazioni in società già costituite.
Tutto ciò premesso e considerato,P.Q.M.
La Sezione di controllo per la Regione Siciliana dichiara il non luogo a provvedere in merito
alla deliberazione dell’Organo consiliare del Comune di Scaletta Zanclea (ME) n. 32 del 27
giugno 2023, per le ragioni esposte in parte motiva;
DISPONE
che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata entro cinque
giorni dal deposito al Comune di Scaletta Zanclea (ME), ai sensi dell’articolo 5, comma 4,
TUSP.
1
Rammenta l’obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, entro cinque giorni dalla
ricezione, sul sito internet istituzionale, al Comune di Scaletta Zanclea (ME), ai sensi del
suddetto comma 4………”

Napoli, 36 immobili confiscati alla criminalità organizzata

 

Archivi -SUD LIBERTA’

Napoli

La Giunta comunale di Napoli , Manfredi ha dato il via libera all’acquisizione al patrimonio comunale di 36 beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e attualmente affidati all’Agenzia nazionale dei beni sequestrati.

La delibera- apprendiamo da una comunicazione dell’Ente –  e stata approvata su proposta dall’assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, con delega ai beni confiscati Antonio De Iesu. Si tratta in prevalenza di appartamenti in condominio distribuiti su tutto il territorio comunale, ma non mancano neppure abitazioni indipendenti, depositi e negozi. L’atto di Giunta segue una conferenza di servizi convocata dall’Agenzia dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità per definire la destinazione degli immobili.

Il Comune ha manifestato il proprio interesse ad acquisire i beni per i quali non ci fossero problemi di manutenzione o di agibilità. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è fare in modo che gli immobili vengano destinati ad usi con finalità sociali e di pubblica utilità, affermando il primato della legalità e, al tempo stesso, garantendo una sorta di ristoro di quanto sottratto con violenza alla società civile.

Seguendo questo principio, per ciascuno dei beni è stata già individuata la possibile destinazione che va dalle attività formative in favore degli adolescenti all’accoglienza per i rifugiati, dal reinserimento delle persone con problemi di dipendenza o di salute mentale all’inserimento lavorativo di persone vittime di violenza di genere. Toccherà ora al Servizio Beni confiscati del Comune, d’intesa con il Servizio Patrimonio, predisporre gli atti con cui il Consiglio comunale potrà deliberare l’acquisizione a titolo gratuito degli immobili.

 

Polizia postale, contrasto forte agli attacchi hacker che devono essere tempestivamente segnalati per le indagini e l’individuazione dei criminali

 

 

Cnaipc

 

 

La Polizia postale e delle Comunicazioni, attraverso il       CNAIPC (Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche), sta contrastando una campagna di attacchi cibernetici massivi in atto ad opera di gruppi hacker contro il settore istituzionale, quello dei trasporti, della stampa e quello bancario-finanziario con la tecnica conosciuta come “D-Dos”. Questa tecnica, utilizzata a scopo prevalentemente dimostrativo, consiste nel dirigere ingenti quantità di connessioni e richieste verso i siti internet target, allo scopo di determinarne il malfunzionamento o la paralisi.

Il Cnaipc, la cui attività è quella di tutela delle infrastrutture critiche informatizzate dagli attacchi informatici mirati che potrebbero comprometterne la funzionalità, oltre agli approfondimenti investigativi, attualmente, sta procedendo all’analisi tecnica della minaccia, per il supporto operativo alle infrastrutture attaccate e per consentire il più rapido ripristino delle funzionalità dei sistemi, oltre che per l’elaborazione d’informazioni utili per la precoce attivazione dei sistemi di sicurezza.

Per una tempestiva acquisizione dei dati utili al successivo sviluppo delle attività investigative, il Servizio polizia postale ha immediatamente attivato i canali di cooperazione internazionale di Polizia.

Per proteggere i siti web da attacchi hacker, la Polizia postale consiglia e ribadisce la necessità di integrare all’interno dei propri sistemi specifici sistemi di protezione anti DDOS.
Si sottolinea che il Cnaipc effettua un monitoraggio della rete h24 allo scopo di intercettare attività e fenomeni potenzialmente dannosi, perché è assolutamente necessario che eventuali attacchi siano tempestivamente segnalati e che venga fornito ogni elemento utile per lo sviluppo dell’attività di analisi investigativa.

La corruzione male che non diminuisce ma si accresce con gli accessi abusivi alle banche date delle Procure (vedi caso Catania)

Corruzione, male ancora molto diffuso in Italia

Archivi  -SUD LIBERTA

 

Presunto dossieraggio su politici e personaggi noti.Una vera b anca dati non si sa ancora finalizzata a quale uso.     Il  ministro della Difesa Guido Crosetto – a seguito della pubblicazione su alcuni giornali di notizie riservate relative alla sua precedente attività professionale – ha presentato una denuncia nell’ottobre scorso avviando l’indagine della Procura di Perugia su presunti accessi abusivi a banche dati per l’acquisizione di notizie riservate. .

l Ministro della Difesa Guido Crosetto afferma : “Oggi ho letto, su alcuni quotidiani, l’evoluzione di un’indagine giudiziaria nata grazie a una mia denuncia del 31 ottobre 2022. È emersa l’esistenza di un tentativo di condizionare la composizione del nuovo governo attraverso l’acquisizione illecita e la diffusione strumentale di notizie false per attaccarmi. Un sistema di dossieraggio illegittimo”,

“A parte la grave fuga di notizie, mentre l’indagine è ancora in corso, che rischia di inficiare il grande lavoro fatto prima dalla procura di Roma e ora da quella di Perugia, considero gravissimo – continua – che pezzi dello Stato possano aver lavorato deliberatamente per indebolire le istituzioni e perseguire interessi evidentemente opachi. Confido che, una volta tanto, la volontà di arrivare fino in fondo per fare chiarezza sia condivisa da tutti i livelli istituzionali e da tutte le forze politiche. Attendo fiducioso gli accertamenti della magistratura su questa torbida vicenda”.

La Procura Antimafia

Le indagini svolte in un primo momento dalla Procura di Roma avevano portato ad individuare quale autore di alcuni accessi a banche dati pubbliche, da ritenersi presumibilmente non leciti, un appartenente alla Guardia di Finanza, in forza al Nucleo di polizia valutaria di Roma ma distaccato ad operare presso un gruppo di lavoro che si occupava dello sviluppo di “Segnalazioni di operazioni sospette” (Sos) presso la Procura Nazionale antimafia.

Il soggetto era stato doverosamente iscritto nel registro delle notizie di reato per il delitto di cui all’art. 615 ter c.p. e dopo l’interrogatorio dell’indagato – si legge nella nota firmata dal procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone – che aveva rivendicato la piena correttezza del suo operato, essendo emersi dalle investigazioni svolte anche ulteriori possibili accessi non leciti, il Procuratore della Repubblica di Roma, previa una riunione di coordinamento e in pieno accordo” con lo stesso Cantone “ trasmetteva, nell’aprile di questo anno, il fascicolo a questo ufficio, ‘per le valutazioni di competenza ai sensi dell’art. 11 bis c.p.p’”.

Selezione di proposte progettuali ad attività afferenti al progetto “Napoli Città della Musica”-

Comunicazione C omune di Napoli

Prosegue il percorso di valorizzazione e promozione della musica, dei luoghi e delle professionalità della città partenopea nell’ambito di “ Napoli Città della Musica ”, progetto fortemente voluto dal sindaco Gaetano Manfredi e dal delegato per l’industria musicale e l’audiovisivo Ferdinando Tozzi, per sostenere il rilancio culturale, sociale ed economico della città. Un’azione di lungo periodo che mira a potenziare le infrastrutture formali, fisiche e tecnologiche al servizio del comparto musica, a mettere in rete le varie professionalità (artistiche, tecniche, creative e autorali) e ad offrire alla città occasioni di confronto tra i diversi linguaggi musicali della scena nazionale e internazionale.

Nell’ambito delle attività del progetto Napoli Città della Musica e in coerenza con le sue parole chiave -/creatività da trasformare in economia, contaminazione, città policentrica, attenzione a tutte le generazioni, fare sistema, programmazione, pubblico/privato, turismo musicale, nuove tecnologie, sviluppo del pubblico, internazionalizzazione, network fra professionisti del settore musicale, spazi dedicati alla musica, educazione musicale, inclusione e attenzione al disagio/-

Un Avviso è volto all’assegnazione di contributi economici per la realizzazione di eventi musicali dal vivo, da svolgersi in due periodi compresi tra il 3 novembre 2023 e il 30 giugno 2024. Un’occasione -informa il Comune di Napoli -per coinvolgere i professionisti del settore nella creazione di una ricca programmazione, che valorizzi la tradizione musicale locale anche in un’ottica di internazionalizzazione, dia spazio a contaminazioni e nuovi linguaggi, coinvolga diversi tipo di pubblico, invitando i cittadini alla fruizione culturale e fungendo da attrattiva per i turisti. Cinque le linee di indirizzo fornite per lo sviluppo delle proposte : “ la world music ” che, ispirandosi alla memoria del grande interprete della tammorra Marcello Colasurdo, indica come obiettivo il recupero, la valorizzazione e l’internazionalizzazione delle tradizioni popolari; “ la musica dei migranti”, con la quale si intende porre l’accento sulla musica quale strumento di dialogo tra culture e paesi diversi; “ la canzone napoletana”, che, partendo dalla celebrazione di tre grandi nomi della canzone partenopea, Enrico Caruso, Sergio Bruni e Roberto Murolo, invita alla rielaborazione dei classici e alla contaminazione con altri generi; “ le orchestre giovanili ”,che mira a dare spazio ai giovani talenti e alla musica quale fonte di aggregazione sociale; “ la valorizzazione dell’Auditorium di Bagnoli” , con l’obiettivo di creare in questa sede un ricco cartellone di eventi che esplori stili e generi musicali differenti.