Super green pass, il Consiglio dei ministri mette nel mirino il settore trasporti. Cambiano anche le regole della quarantena covid, che ora sarà eliminata per chi è vaccinato con la terza dose. Il giro di vite è arrivato nella serata di ieri con un nuovo decreto, che sarà in vigore a partire dal prossimo 10 gennaio 2022 e fino alla fine dello stato d’emergenza.
Sostanziali le novità sul pass rafforzato – che riguarda inoltre alberghi e ristoranti all’aperto – ma mella prossima riunione scatteranno altre misure, quelle sul ‘super documento verde’ obbligatorio anche sul lavoro . Dimezzate le capienze degli impianti all’aperto, stadi compresi, e il via libera ai prezzi calmierati per le mascherine Ffp2.
Super green pass necessario per utilizzare i mezzi di trasporto pubblico locale e regionale. Dal 10 gennaio il certificato verde rafforzato sarà esteso anche per alberghi e ristoranti all’aperto. Fino alla cessazione dello stato di emergenza si amplia l’uso ad un serie di altre attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto. Il Super green pass verrà applicato anche a centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Nessuna decisione per ora sull’estensione del Super green pass al lavoro.
No alla la quarantena covid dopo un contatto con positivi per i soggetti vaccinati con 3 dosi o con seconda dose entro 4 mesi. Quarantena a 5 giorni e obbligo di tampone, invece, per chi – vaccinato da oltre 4 mesi con la seconda dose – entri in contatto con un positivo.
In particolare, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, questi soggetti sono obbligati a indossare le mascherine Ffp2 e a fare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultimo contatto con il positivo.
Infine, il decreto prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza avvenga dopo il risultato negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati. In quest’ultimo caso, la trasmissione all’Asl del referto, anche con modalità elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Per i non vaccinati la quarantena rimane di 10 giorni, più il tampone, o di 14 giorni senza tampone.