ROMA –
Sottoscritto all’Aran, l’accordo per la specifica regolazione di raccordo del personale profili informazione che si applica ai dipendenti delle amministrazioni ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva di cui al CCNQ 13 luglio 2016, che svolge le attività di informazione negli uffici di cui all’art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, inquadrato nei profili professionali appositamente istituiti dai CCNL comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018 e dal CCNL comparto Sanità del 21 maggio 2018.
La notizia è fornita dal sito giornalistico “Giornalisti.it” e adesso stravolge i contratti giornalistici in vigore presso gli enti pubblici, sia regionali che comunali. Le amministrazioni dovranno rivedere la posizione dei giornalisti inseriti negli Uffici stampa visto che l’accordo Aran
si applica anche ai dipendenti di ruolo in servizio negli uffici stampa delle amministrazioni ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva definiti dal CCNQ 13 luglio 2016 ai quali, in data antecedente all’entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell’amministrazione di appartenenza.
L’accordo è particolarmente importante nella sua applicazione in Sicilia che ha vissuto situazioni inusitate, diverse illecite e condannate dalla Magistratura della Corte dei conti siciliana (Comune di Catania con l’ex Sindaco Enzo Bianco; Regione siciliana con Totò Cuffaro; Raffaele Lombardo successivo governatore. Altre situazioni felici ma rimaste impagate perchè prive di questi capisaldi Aran. Ci riferiamo al Servizio Stampa Sovrintendenza Catania- dimenticato o mai esaminato all’Ordine dei Giornalisti presieduto dall’ex presidente Francese- per i numerosi Comunicati ed articoli stampa emessi in piena autonomia,nell’arco di tre,quattro anni,dal 2014 registrati, con la firma del giornalista incaricato. Una realtà creata con la competenza e la tenacia professionale, aggiungiamo noi, ma “invidiata” da altri settori “giornalistici” del fronte palermitano
A sottoscrivere tale accordo con l’Aran, presieduta da Antonio Naddeo, sono state le confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione (Cgil, Cgs, Cisal, Cisl, Confsal, Cse, Uil, Usb) che hanno firmato- secondo le comunicazioni del sito giornalistico – l’ipotesi di accordo il 5 maggio 2021, più la Fnsi per la specifica regolazione di raccordo del personale dei profili informazione.
Con questo accordo, infatti, sparisce definitivamente dalla Pubblica Amministrazione il Contratto nazionale di lavoro giornalistico “Fieg-Fnsi” facendo confluire il personale cui veniva applicato nel Ccnl dei comparti pubblici e, solo laddove necessario, si riconosce un assegno ad personam con i relativi criteri di riassorbibilità.
Cancellato anche l’obbligo della Casagit. La possibilità di aderire alla Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani (oggi Casagit Salute) è, infatti, facoltativa e l’eventuale adesione potrà avvenire con il solo contributo a carico del lavoratore interessato.
Con l’Accordo appena siglato si dà, così, attuazione alle previsioni del comma 5-bis dell’art. 9, Legge 7 giugno 2000, n. 150, il quale stabiliva espressamente che «Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all’entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell’amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro».
Nell’accordo viene, infine, ribadito che «è diritto insopprimibile dei giornalisti iscritti all’albo la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori».