Obiettivo: snellire le procedure e nuove funzioni al libero professionista

Evento formativo dell’Ordine Architetti, con i rappresentanti del Comune di Catania

PROCEDURE EDILIZIE: «MENO BUROCRAZIA E PIÙ ATTENZIONE AI PROGETTI»

Lo scenario professionale dopo i cambiamenti introdotti dal decreto “Scia 2”

CATANIA – Semplificazione delle procedure edilizie e competenze professionali: le recenti novità legislative in materia assegnano funzioni e responsabilità al professionista con l’obiettivo di snellire le procedure e restituire importanza alla dimensione progettuale del lavoro dell’architetto. Questo è lo scenario emerso durante il convegno organizzato lo scorso sabato dall’Ordine degli Architetti di Catania, che è stato inoltre occasione per dialogare con i funzionari preposti dell’Amministrazione comunale etnea. «Dal nostro punto di vista – ha sottolineato in apertura dei lavori il presidente dell’Ordine Giuseppe Scannella – questo trasferimento di funzioni amministrative e certificative alle libere professioni, corrisponde al ruolo che da sempre ci compete nell’ottica della sussidiarietà. La vera semplificazione, al di là delle applicazioni tecnologiche che sicuramente accelereranno le procedure, sta nel riportare tutto all’interno dell’atto professionale, che contiene in sé anche il rispetto delle norme».

A illustrare lo stato dell’arte del processo di semplificazione burocratica in edilizia a livello nazionale è stato il segretario del Consiglio nazionale di categoria (Cnappc) Fabrizio Pistolesi, il quale, partendo dai cambiamenti introdotti dal Decreto legislativo n. 222 del 2016 (il cosiddetto Scia 2), ha tracciato una panoramica della piattaforma telematica sviluppata appositamente per l’implementazione della dematerializzazione delle procedure edilizie: «Oggi il lavoro di un architetto è all’80% costituito da adempimenti burocratici – ha commentato Pistolesi – mentre solo il 20% è dedicato al progetto. L’obiettivo è quello di ribaltare questo rapporto grazie all’impegno delle categorie professionali con il sostegno delle pubbliche amministrazioni. Il decreto Scia 2 – ha continuato – ha portato cambiamenti in ben tredici articoli del Testo Unico Edilizia rivisitandolo quasi interamente: sono state eliminate diverse comunicazioni ed è cambiata quella relativa all’agibilità, che adesso non viene rilasciata più dall’amministrazione comunale ma viene autocertificata».

All’incontro ha partecipato anche l’assessore all’Urbanistica del Comune di Catania, Salvo Di Salvo testimoniando l’impegno intrapreso con l’avvio dello Sportello Unico Edilizia (Sue), allo scopo di fornire un servizio più efficiente ai privati cittadini, ai tecnici e alle imprese. Il modello catanese, assunto inoltre come capofila nell’ambito delle attività di monitoraggio effettuate su base nazionale dalla categoria, è stato presentato dal direttore dell’Ufficio comunale Urbanistica Biagio Bisignani che ha sottolineato come in questo nuovo quadro di riferimento sia necessario consolidare le competenze già possedute dai professionisti, poiché «l’atto amministrativo che sta alla base del “permesso di costruire” è tra i più complessi, trattandosi di un atto tecnicamente assistito».

In conclusione, il presidente Scannella ha auspicato che le prospettive delineate in seno al Convegno, possano restituire al sistema ordinistico il ruolo proprio di ente posto a tutela della qualità delle trasformazioni territoriali nel senso più ampio del termine».

BULLISMO MINORENNE

15enne picchiato dal “branco” -I Carabinieri eseguono 4 arresti-

CRONACA<!–

CRONACA

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Sgominata a Vigevano dai carabinieri del Comando provinciale di Pavia la baby gang delle stazioni ferroviarie: 4 arresti e 6 denunce fra “i giovani bulli minorenni che violentavano e picchiavano, agendo da vero e proprio ‘branco’ e prendendo di mira i soggetti ritenuti più deboli, incapaci di difendersi, scegliendoli tra compagni di classe o vicini di casa”.

In particolare una di queste vittime, uno studente di 15 anni, “è stato oggetto di una vera e propria persecuzione giunta fino a violenze fisiche e umiliazioni, che venivano riprese con i telefonini per ridicolizzarlo con gli altri e aumentare il suo stato di prostrazione, fino a realizzare una vera e propria sudditanza dello stesso nei confronti del branco”.

Il gruppo era composto da una decina di “ragazzi di buona famiglia, figli di professionisti, commercianti, impiegati, operai”, tra cui anche un 13enne “non imputabile”: sono stati rinchiusi nel carcere minorile ‘Cesare Beccaria’ di Milano, a disposizione del Tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo, competente territorialmente

(Agenzia)

Tentativo di riformare alcuni punti -chiave della giustizia

Riforma giustizia:  pene più severe

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POLITICA

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Riforma giustizia, ecco cosa cambia

La riforma del processo penale, un provvedimento già passato all’esame della Camera e finito ora sotto la lente d’ingrandimento di Palazzo Madama sarà discusso il 15 del mese..

La giustizia è un settore dove il malcapitato che vi entra, se innocente, non si sa davvero se esce con qjualche accusa di reato. Il ddl mira a modificare alcune disposizioni del codice penale (come l’inasprimento delle pene per furti e rapine, l’estinzione del reato per condotte riparatorie), del codice di procedura penale (come la disciplina delle indagini preliminari) e delle norme di attuazione. Con il provvedimento, che si compone di 40 articoli, viene inoltre delegato il governo a una riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario.

PENE PIU’ SEVERE PER FURTI E RAPINE – L’inasprimento delle pene per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (reclusione da sei a dodici anni, al posto della pena attuale da quattro a dieci anni) e per alcuni reati contro il contro il patrimonio, tra i quali il furto in abitazione e con strappo, il furto aggravato e la rapina. Il testo prevede inoltre l’estinzione del reato per condotte riparatorie, ossia la possibilità per il giudice di dichiarare estinto il reato in relazione alle condotte riparatorie dell’imputato (come il risarcimento ell’eliminazione delle conseguenze del reato), con riguardo a taluni reati perseguibili a querela. Le nuove disposizioni si applicano anche ai processi in corso. Il provvedimento modifica inoltre direttamente il regime di procedibilità del reato di violenza privata (art. 610 c.p.), richiedendo nelle ipotesi non aggravata la querela di parte.

INTERCETTAZIONI – Il provvedimento contiene la delega al governo a riformare le intercettazioni e i giudizi di impugnazione. In particolare, per le intercettazioni sono previsti principi a tutela della riservatezza delle comunicazioni e una nuova fattispecie penale (punita con la reclusione non superiore a 4 anni) a carico di quanti diffondano il contenuto di conversazioni fraudolentemente captate, al solo fine di arrecare danno alla reputazione. La punibilità è esclusa quando le registrazioni sono utilizzabili in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Il pm, deve assicurare la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo, ossia contenenti dati sensibili che non sono utili al procedimento. Anche le intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede devono essere escluse. Il provvedimento contiene anche una disciplina per le intercettazioni effettuate tramite i cosiddetti trojan (i captatori informatici che consentono di captare dialoghi tramite dispositivi mobili).

PRESCRIZIONE – Altra misura contenuta nel ddl è quella che reca modifiche alla disciplina della prescrizione dei reati (Capo II- art. 7-11). Il testo in esame prevede, in particolare, che dopo la sentenza di condanna in primo grado il termine di prescrizione resti sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; dopo la sentenza di condanna in appello, anche se pronunciata in sede di rinvio, il termine di prescrizione resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.

Il disegno di legge stabilisce inoltre che per i reati di maltrattamenti in famiglia, tratta di persone, sfruttamento sessuale di minori e violenza sessuale e stalking, se commessi in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l’azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quest’ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato.

Si interviene inoltre sui termini di prescrizione per i reati di corruzione e si prevede che l’interruzione della prescrizione non possa comportare l’aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere anche i seguenti reati: corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, pene per il corruttore, peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti già richiamati, nonché la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La riforma della prescrizione, precisa il testo, potrà applicarsi ai soli fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge.

NUOVO ORDINAMENTO PENITENZIARIO – La disposizione di delega contiene specifici principi e criteri direttivi per l’adeguamento delle norme dell’ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età̀, con riferimento tanto alle autorità̀ giurisdizionali coinvolte, quanto all’organizzazione degli istituti per i minorenni. Il testo prevede inoltre la revisione delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari, in particolare all’istruzione e ai contatti con la società esterna, in funzione del reinserimento sociale.

INDAGINI PRELIMINARI – Il testo del ddl modifica le disposizioni del codice di procedura penale che riguardano le indagini preliminari, l’archiviazione e l’udienza preliminare. Il provvedimento interviene, tra l’altro, sui tempi delle diverse fasi, sulle garanzie della persona offesa dal reato, sulla nullità del provvedimento di archiviazione e prevede che allo spirare del termine di durata massima delle indagini preliminari, il pm abbia tempo 3 mesi (12 per i reati più gravi), prorogabili una sola volta, per decidere se chiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale, altrimenti l’indagine sarà̀ avocata dal procuratore generale presso la corte d’appello.

(Agenzia)