Corte costituzionale: dichiarato illegittimo l’art. 32 della legge regionale 7/2003
che consentiva di avviare i lavori prima dell’autorizzazione del Genio civile
EDILIZIA IN SICILIA, CANTIERI IN ZONE SISMICHE A RISCHIO COLLASSO
Ance, Ingegneri, Architetti e Geometri etnei al neo presidente Nello Musumeci: «Situazione insostenibile, si torna indietro di 20 anni, urgono azioni tempestive»
«Una vera e propria emergenza economica che compromette la ripresa del settore edilizio e rischia di ostacolare interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente con ricadute negative per l’intera città». È questo l’allarme lanciato con la nota congiunta – a firma dei presidenti di Ance Catania, Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti e Collegio dei Geometri del capoluogo etneo – inviata al neo presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.
Il documento nasce dall’incontro del Tavolo tecnico, promosso dal vicepresidente di Ance Catania Marcello La Rosa, unitamente agli Ordini professionali, per l’avvio di azioni urgenti alla luce degli effetti prodotti dalla sentenza 232/2017 della Corte Costituzionale (pubblicata sulla Guri il 15 novembre) che dichiara incostituzionali alcuni articoli della Legge regionale 16 del 10 agosto 2016, che recepisce il Testo Unico dell’edilizia 380 del 2001: «La sentenza di fatto travolge anche l’art. 32 della legge regionale 7/2003 – si legge nella nota – che per 14 anni ha snellito le procedure nelle zone sismiche, consentendo di avviare i lavori prima del rilascio dell’autorizzazione del Genio Civile, senza per questo volere sostituire l’autorizzazione espressa e, quindi, senza voler pregiudicare la sicurezza degli edifici».
Ovvero, se l’art.32 permetteva di presentare la richiesta al Genio Civile e contemporaneamente iniziare i lavori, con la sua decadenza non sarà possibile aprire il cantiere senza l’autorizzazione preventiva. Ma ancor più si teme il rallentamento burocratico, anche in considerazione dello smaltimento di migliaia di pratiche da parte dell’Ente in questione: «Di fatto, si torna indietro di circa 20 anni –lamentano i responsabili tecnici– l’art. 32 ha funzionato perché i cantieri venivano avviati sulla base di progetti redatti da professionisti qualificati nel rispetto delle norme tecniche approvate dal Ministero e poi in ogni caso regolarmente autorizzati dagli uffici del Genio Civile».
Il Genio civile di Catania contesta la sentenza della Corte costituzionale. Ma nel caso di Catania (nella foto il direttore Gabriele Ragusa) chi contesta la permanenza decennale a capo dell’Ufficio dell’ Ing. G.Ragusa che contrasta con la legge Anticorruzione’?
Considerato che l’articolo si riferisce ai lavori per la prevenzione del rischio sismico, di fatto il problema riguarderà l’intero territorio catanese. Inoltre, i cantieri in corso (cioè quelli avviati secondo l’art. 32, ma che non hanno ancora ricevuto l’autorizzazione ufficiale del Genio Civile) si trovano in un limbo molto pericoloso.
Osserviamo che il Presidente Musumeci dovrà urgentemente occuparsi di togliere dalla poltrona del Genio civile chi l’ha occupata in contrasto con la legge Anticorruzione. E’ un’altra indecenza siciliana. Così come la popolazione di Catania ha dovuto subìre in tutti questi anni la lentezza e la notoria servitù del Ragusa all’ex presidente della Regione Lombardo.
L’appello al presidente Musumeci, richiede azioni decise e tempestive: «Dev’essere attenzionato con urgenza il problema – muovendo ogni iniziativa affinché gli uffici del Genio Civile, attraverso un’adeguata riorganizzazione, possano assicurare la definizione in tempi brevi delle pratiche autorizzative. Chiediamo inoltre che venga promosso dal Governo regionale un confronto a livello istituzionale Stato-Regioni per trovare una risoluzione relativa allo snellimento delle pratiche, consentendo l’avvio delle opere sotto la responsabilità del direttore dei lavori; inoltre è necessaria l’emanazione di una circolare attuativa da parte degli organi preposti, che fughi ogni dubbio circa la possibilità di proseguire l’esecuzione di lavori già avviati ex art. 32».