Palermo,
Comuni che, a causa del Covid-19, hanno svolto le elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale nell’autunno del 2020 e del 2021, torneranno alle urne rispettivamente nella primavera del 2026 e del 2027. Si tratta di un rinvio rispetto alla scadenza del mandato che permetterà di riallineare così le tornate elettorali di queste amministrazioni alla “finestra” ordinaria prevista dalla normativa regionale.
Lo dispone un circolare firmata dall’assessore regionale alle Autonomie locali, Andrea Messina, con la quale anche in Sicilia, per la sostanziale coincidenza con la normativa statale in materia di turno elettorale, vengono adottate le disposizioni del ministero dell’Interno contenute nella circolare del 6 novembre scorso.
La circolare spiega che, ad essere interessati dal rinvio, sono 97 Comuni (58 che hanno votato nel 2020 e 39 nel 2021) i cui cittadini saranno chiamati a rinnovare gli organi elettivi tra il 15 aprile e il 15 giugno del 2026 e del 2027, tornando così alla “finestra” individuata con la legge regionale n.16 del 1963.
«La scelta di far votare i Comuni in una tornata elettorale ordinaria durante il periodo primaverile, così come previsto dalla normativa vigente – precisa l’assessore alle Autonomie locali, Andrea Messina – rappresenta un segnale di normalità e di ripresa dopo la deroga necessaria legata all’emergenza sanitaria della pandemia. Questo passaggio istituzionale ha l’obiettivo di informare preventivamente gli enti interessati e l’elettorato, per consentire una doverosa ed essenziale programmazione amministrativa. Il provvedimento permette, inoltre, la pianificazione delle attività elettorali da parte di tutti i soggetti interessati e di riaffermare l’importanza della partecipazione democratica e della stabilità dei processi elettorali, pilastri fondamentali della nostra società».
La Circolare della Regione a firma dell’Assessore Andrea Messina:
“Si premette che negli anni 2020 e 2021 si sono svolte, come di consueto, le elezioni
amministrative per il rinnovo delle cariche elettive in alcuni comuni della Sicilia e precisamente
in 58 comuni nell’anno 2020 ed in 39 comuni nell’anno 2021.
In entrambi gli anni summenzionati, in conseguenza alla pandemia da CO.VID 19, la data
di indizione dei comizi elettorali ha subito uno slittamento temporale a causa dell’emanazione di
diversi atti normativi nazionali e regionali di tutela della salute pubblica.
Infatti nell’anno 2020, giusto quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 1 della L. R. 21
maggio 2020 n° 11 il quale recita: “Allo scopo di contenere i rischi sanitari derivanti dalla
diffusione della pandemia Covid-19, il turno elettorale amministrativo ordinario 2020, –
OMISSIS – è rinviato al secondo semestre dell’anno 2020 e si svolgerà in una data compresa tra
il 15 settembre ed il 15 novembre 2020. – OMISSIS -”. le elezioni per il rinnovo delle cariche
elettive dei comuni interessati al voto dell’anno 2020 anziché svolgersi nell’unico turno
elettorale compreso tra il 15 aprile ed il 30 giugno, giusto articolo 169 della L. R. 15 marzo 1963
n° 16 come modificato dall’articolo 3 della L. R. 16 dicembre 2000 n° 25, si sono svolte nella
data del 4 e 5 ottobre 2020, giusta disposizione della L. R. 11/2020.
Analogamente, per l’anno 2021 è intervenuta la L. R. del 15 giugno 2021 n° 13 che al
comma 1 dell’articolo 1 recita: “Allo scopo di contenere i rischi sanitari derivanti dal perdurare
dell’emergenza epidemiologica dal Covid-19, in deroga a quanto previsto dall’articolo 169,
comma 1, dell’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge
regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni, il turno elettorale amministrativo
ordinario 2021 è rinviato al secondo semestre del 2021 e si svolgerà in una data compresa tra il
15 settembre ed il 15 ottobre 2021.” Anche in questo caso le elezioni per il rinnovo delle cariche
elettive dei comuni interessati al voto dell’anno 2021 anziché svolgersi nell’unico turno
elettorale compreso tra il 15 aprile ed il 30 giugno, giusto il già citato articolo 169 della L. R. 15
marzo 1963 n° 16 come modificato dall’articolo 3 della L. R. 16 dicembre 2000 n° 25, si sono
svolte nella data del 10 e 11 ottobre 2021, giusta disposizione della L. R. 13/2021.
Tanto premesso occorre richiamare quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 1 della L. R.
26 agosto 1992 n° 7 “La durata della carica di sindaco e del consiglio comunale è fissata in
cinque anni.” Pertanto, nella considerazione che la durata del mandato decorre dalla data delle
elezioni, il quinquennio della carica dei sindaci e della carica dei consiglieri comunali dei
comuni che hanno rinnovato le proprie cariche elettive negli anni 2020 e 2021 ha termine
rispettivamente il 4 ottobre 2025 e 10 ottobre 2026.
Al riguardo, l’articolo 169 della L. R. 16/1963, summenzionata, recita: “Le elezioni
congiunte degli organi dei comuni e delle province regionali si svolgono in un unico turno
annuale, da tenersi nel periodo compreso fra il 15 aprile e il 30 giugno, se il mandato,
decorrente dalla data della prima domenica di elezione, scade nel primo semestre dell’anno,
ovvero nello stesso periodo dell’anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.”.
Considerato pertanto che il mandato quinquennale dei comuni che hanno rinnovato le
proprie cariche elettive negli anni 2020 e 2021 si esaurisce, rispettivamente, nel secondo
semestre del 2025 e del 2026 ne consegue che il loro rinnovo dovrà svolgersi ai sensi del
succitato articolo 169 della L. R. 16/1963, da applicarsi quale disciplina ordinaria in mancanza di
una specifica disposizione legislativa nelle succitate norme di rinvio delle elezioni degli anni
2020 e 2021, nella finestra temporale ordinaria del 15 aprile e 30 giugno dell’anno successivo al
compimento del quinquennio e quindi nella primavera del 2026 per i comuni che hanno votato
nel secondo semestre 2020 e nella primavera del 2027 per i comuni che hanno votato nel
secondo semestre 2021.
Quanto sopra, avuto riguardo alla sostanziale coincidenza tra la normativa statale e quella
regionale in materia di turno elettorale, conformemente a quanto rappresentato dal Ministero
dell’Interno con propria circolare n° 83/2024 protocollo 0029739 del 06 novembre 2024.
L’Assessore alle Autonomie Locali ed
alla Funzione Pubblica
On.le Andrea Messina