La deputata regionale del Movimento Cinque Stelle Jose Marano interviene per esprimere solidarietà agli otto lavoratori dell’Istituto di Incremento Ippico e per richiedere una soluzione positiva a questa spinosa vicenda.
“Si sta compiendo -afferma Marano- il delitto perfetto del governo Musumeci e che sta lasciando otto lavoratori nel baratro della disoccupazione e dell’angoscia. La vicenda dell’Istituto di Incremento Ippico rappresenta uno dei tanti paradossi di un governo regionale che si mostra ancora una volta nemico del buonsenso: da una parte si riempie Ambelia, feudo elettorale di Musumeci, di fiumi e fiumi di milioni. Dall’altra parte non si vuole trovare soluzione – che per altro ho indicato a più riprese anche con atti parlamentari – per il futuro dei lavoratori considerati in esubero”.
“Intendo esprimere a questi lavoratori – afferma ancora la deputata – che al momento sono 8, la mia massima vicinanza e la solidarietà per una vicenda tanto assurda quanto incredibile. Già durante la discussione del collegato 2019 ero intervenuta in aula per paventare il rischio esuberi all’interno dell’Istituto chiedendo una soluzione ragionevole, ossia quella di ricollocare presso altri enti regionali i dipendenti. Per conto del governo l’assessore Falcone smentì qualsiasi ipotesi di licenziamenti e parlò di pronta ricollocazione. A settembre del 2020 ho presentato una nuova interrogazione sulla pianta organica chiedendo chiarimenti e poi ho sollecitato una audizione in commissione con assessore e parti sindacali. Del tanto atteso ricollocamento non si è vista traccia, eppure durante le discussioni della legge di stabilità e di altre norme finanziarie ho presentato diversi emendamenti destinati a chiedere proprio il passaggio di questi lavoratori presso altri enti o presso il dipartimento Foreste”.
“Adesso ci sono otto padri di famiglia che da luglio hanno visto la sospensione del rapporto di lavoro e con l’unica garanzia l’80% dello stipendio per 24 mesi. Si tratta di persone che non si potranno ricollocare facilmente nel mondo del lavoro vista la non più giovane età e qualcuno di loro ha anche delle patologie piuttosto serie. Il governo regionale quindi rispetti gli impegni presi e non faccia orecchie da mercante: non si può giocare con la vita delle persone”.
Jean-Paul Belmondo non è più tra noi. L’attore francese amato per il suo grande fascino che esercitava sulle donne, aveva 88 anni. Belmondo, divo della nouvelle vague, era nato a Neuilly-sur-Seine il 9 aprile 1933. Aveva recitato in 80 film anche in Italia diretto, tra gli altri, da Alberto Lattuada, Vittorio De Sica e Renato Castellani accanto a Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale, Sophia Loren e Stefania Sandrelli. Divenne famoso al grande pubblico per il film girato e recitato insieme ad Alain Delon “Borsalino” Belmondo ebbe anche una relazione con l’attrice Laura Antonelli.
Un carabiniere è stato ferito gravemente ad Acireale, in provincia di Catania, mentre tentava di sedare una lite. All’esterno della chiesa S. Maria degli Ammalati della frazione di Guardia Manfano, il Vicebrigadiere Sebastiano Giovanni Grasso, 43 anni, effettivo alla Stazione di Aci Sant’Antonio (Ct), libero dal servizio, è stato ferito gravemente al collo da un colpo di pistola esploso da un 69enne che stava litigando con alcuni familiari. Il militare è stato portato presso l’ospedale di Catania con una sospetta lesione al midollo, mentre l’aggressore è stato bloccato sul posto dai carabinieri della Compagnia di Acireale.
Il militare ha riferito di aver notato all’esterno della chiesa una lite tra una decina di persone- sembrerebbe per motivi futili, collocazione posti in Chiesa riferisce il parroco locale- e una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile, intervenuta per l’alterco. Anche se fuori servizio il Grasso decide di avvicinarsi per dare supporto ai colleghi, ma uno dei litiganti gli spara e lo ferisce gravemente. Il vice brigadiere, è sottoposto oggi, si apprende, a una delicata operazione chirurgica. Indagini dei Carabinieri intanto hanno accertato che il revolver dell’aggressore, un cal. 38, era regolarmente detenuto e registrato.
Si apprende anche che il sottufficiale dell’Arma è stato operato per tutta la notte dall’equipe del professor Salvatore Cicero di Neurochirurgia dell’ospedale Cannizzaro di Catania. I medici sottolineano che il paziente «non è in pericolo di vita», ma temono «eventuali esiti delle lesioni». Il rischio peggiore è quella di una paresi per i danni alla colonna cervicale.
«Sono stazionarie le condizioni del carabiniere. Pur nella severità del quadro clinico, atteso che la lesione, che ha interessato la 6ª vertebra cervicale, ha determinato importanti reliquiari che dovranno essere valutati successivamente, iniziamo i percorso riabilitativo», ha affermato oggi il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro Salvatore Giuffrida….
Domani,martedì 7 settembre alle ore 11,15 -comunica il Comune di Catania- nella Sala Giunta di palazzo degli elefanti il sindaco Salvo Pogliese, con l’assessore comunale agli eventi culturali Barbara Mirabella, il presidente dell’Associazione Dide Michele Di Dio e il Direttore artistico Daniele Salvo, presenteranno la seconda edizione della rassegna di rappresentazioni classiche “Amenonas Festival” che si terrà, dal 16 al 26 settembre, al Teatro Antico Greco Romano di via Vittorio Emanuele. Un programma ricco e variegato all’insegna della classicità, con attori e registi prestigiosi, tra cui Ugo Pagliai, Melania Giglio, Viola Graziosi, Graziano Piazza, Daniele Salvo che riproporranno il Teatro Greco Romano di Catania come autentica agorà sospesa tra epoche diverse, spazio unico per contaminazione tra classicità e contemporaneità, in rapporto al grande teatro classico, che sarà illustrato alla presenza, tra gli altri, della dirigente del Parco archeologico di Catania Gioconda La Magna e della dirigente scolastica del liceo Classico Mario Cutelli, tra i partner della rassegna.
Un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale del capoluogo è stata eseguita dai Finanzieri del locale Comando della Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica, con la quale è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del dottore commercialista Antonio Lo Mauro (cl. ’66), indagato per il reato di estorsione aggravata dall’abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione.
Le indagini eseguite dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo hanno disvelato condotte illecite tenute dall’indagato nell’ambito di rapporti lavorativi correlati all’incarico di amministratore giudiziario che lo stesso riveste dal settembre del 2015, su nomina del Tribunale di Palermo.
In tale contesto, l’indagato avrebbe costretto un consulente fiscale e contabile delle società in amministrazione giudiziaria a corrispondergli indebitamente, in più tranche, la somma complessiva di 5.000 euro in contanti, nonché a pagare indebitamente un debito di 6.240 euro contratto dallo stesso LO MAURO con un altro professionista.
Prosegue l’azione delle Fiamme Gialle palermitane, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, a tutela della corretta esecuzione delle delicate funzioni connesse allo svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese oggetto di sequestro e confisca.
Si apprende che la commissione antimafia, con una interrogazione rivolta ai Ministri dell’Interno, della Giustizia e dello Sviluppo Economico , , in virtù di servizi giornalistici,segnalava la vendita di t-shirt inneggianti alla camorra.
Il Prefetto di Napoli Marco Valentini, in prima linea nella nota attività di contrasto alla mitizzazione dei simboli della camorra in città e in tutta la provincia partenopea, ha prontamente attivato il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica e dopo ricerche a tappeto non solo online, ma anche sul territorio, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale Napoli ha individuato e sequestrato 50 magliette esposte su una bancarella abusiva, riportanti in alcuni casi loghi contraffatti delle squadre di calcio di Serie A e in altri casi una decalcomania di una piovra nera che ghermisce l’Italia e la scritta “camorra”.
Sono stati i finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Napoli a sottoporre a sequestro le magliette.
L’operazione si è svolta in via Roma, all’altezza del carcere di Secondigliano. L’ambulante appena ha visto la pattuglia che si avvicinava per il controllo si è dato alla fuga, ma verrà comunque denunciato per i reati di contraffazione marchi e ricettazione, per le magliette calcistiche.
Le indagini delle Fiamme Gialle proseguono per la sua identificazione e saranno finalizzate anche a individuare le filiere di produzione e distribuzione, anche online, delle t-shirt inneggianti alla camorra. Si invitano pertanto i cittadini a denunciare alla Guardia di Finanza, anche tramite il servizio “117”, chi si renda responsabile della messa in vendita di articoli contraffatti soprattutto se inneggianti a simboli mafiosi.
LA REGIONE SICILIANA , E L’ISTITUTO INCREMENTO IPPICO ETNEO, GIORNALISTI DI SUD LIBERTA’ SINDACATI SULLA VICENDA DEI LAVORATORI “IN DISPONIBILITA'” IN ATTESA DELL’UDIENZA D GIORNO DIECI SETTEMBRE AL TAR CATANIA
L’Assessore all’Agricoltura Regione siciliana Toni Scilla
ALCUNI SPUNTI DELLA DIFESA
” I LAVORATORI -AVREBBERO DOVUTO ( ANCHE CON TUTELA SINDACALE n.d.r.) PRESENTARE ISTANZA DI MOBILITA’ O RICOLLOCAZIONE NEI POSTI VACANTI, MA CIO’ NON E’ STATO FATTO”
-DIPENDENTI SCELTI DALL’ISTITUTO “SECONDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI” PER LA CURA DEGLI EQUIDI
-LA SOSPENSIONE RICHIESTA DAI SINDACATI E’ DECORSA INFRUTTUOSAMENTE PASSATI I VENTI GIORNI E IL 21 LUGLIO E’ STATA ATTUATA LA MOBILITA’ -CIOE’ LA MESSA IN DISPONIBILITA’
DI R.LANZA
Noi di SUD LIBERTA’ -spunto veloce – non condividiamo tanti punti di questa dettagliata memoria difensiva dell’Avv Cesare Santuccio – che fornisce le deduzioni difensive al Giudice del Lavoro in risposta ai rilievi emergenti nel ricorso dell’avv Lucifora ,- ad es. le convocazioni sindacali debbono essere fatte dall’ Istituto incremento ippico a tutti i sindacati rappresentativi anche al SIAD che ,già maggioritario degli iscritti alcuni anni orsono, oggi non ha più la rappresentanza all’Istituto. Per la semplice ragione che la Segreteria regionale del SIAD può inviare un delegato da Palermo o presenziare essa stessa senza necessità del rappresentante interno. Basta solo questo motivo – e l’ARAN darà conforto di questa tesi- per invalidare tutta la procedura dell’Istituto Incremento ippico. Per il resto abbiamo capito che la Regione Siciliana. l’Istituto Incremento ippico- vogliono avere sempre ragione, non traspare proprio la minima volontà politica, vale quell’infernale principio ” Ho ragione io” anche di fronte al dramma della perdita di un lavoro che sembra diventare sempre più un miraggio
Pubblichiamo il documento pervenuto in Pdf a SUD LIBERTA’
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
(3130/2021 R.G. – Dott. G. Di Benedetto – Ud. 10.9.2021)
PER: l’ISTITUTO PER L’INCREMENTO IPPICO PER LA SICILIA, c.f.
00246050876, con sede in Catania, Via Vittorio Emanuele n. 508, in persona del
Direttore pro tempore Dott. Alfredo Alessandra, c.f. (omissis)
elettivamente domiciliato in Catania, (omissis), presso lo studio
dell’Avv. Cesare Santuccio (omissis) che lo rappresenta e difende
giusta determina dirigenziale n. 169 del 22.7.2021, con procura rilasciata con
separato foglio
(omissis)
CONTRO: il Sig. (omissis) altri nonché della CGIL – FP,
rappresentati e difesi dall’Avv. Pierpaolo Lucifora – ricorrenti –
E NEI CONFRONTI: dell’ASSESSORATO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA e dell’ASSESSORATO REGIONALE DELLE
AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA, con
l’Avvocatura dello Stato
* * * * *
Con ricorso proposto a norma dell’art. 700 cpc i ricorrenti contestano le modalità della applicazione, da parte dell’Istituto per l’Incremento Ippico nonché anche le determinazioni della Regione siciliana in merito, delle disposizioni di cui all’art. 2 della L.R. n. 17 del 2019 la quale dispone in ordine alla nuova pianta organica del medesimo Istituto. Detta pianta organica viene ridotta rispetto alla precedente disposizione normativa del 1980 e la normativa regionale citata dispone in merito alla eccedenza di personale e alla sua conseguente utilizzazione giuridica.
Vengono indicati cinque motivi di impugnazione del provvedimento in contestazione e concernente, in via specifica, della delibera n. 1 del 9.3.2001,adottata dal Commissario regionale che dispone in ordine alla eccedenza di personale.
Si rileva, come indicato dai medesimi ricorrenti, che l’I stituto per l’incremento ippico è ente pubblico strumentale di interesse regionale, dotato di autonomia statutaria (viene, infatti, allegato agli atti da parte dei ricorrenti, lo Statuto dell’Istituto), organizzativa e patrimoniale e, nello svolgimento del la attività istituzionale, esso è sottoposto alla vigilanza dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.
Per quanto altro si contesta quanto indicato con il ricorso introduttivo non risultando né dal punto di vista funzionale che sotto l ’aspetto giuridico che sussistano le deduzioni dei ricorrenti.
Va rilevato che, tra l’altro, si rappresenta con il gravame anche una ipotesi di demansionamento sia in quanto i ricorrenti non sono mai stati utilizzati nelle funzioni di istruttore secondo la nomenclatura delle funzioni di cui al CCRL del 2000 sia in quanto, con la applicazione della L.R. del 2019, si verrebbe a verificarsi detto demansionamento. Diviene, a tal punto, necessario rappresentare il vigente quadro normativo afferente all’Istituto per l’Incremento Ippico.
Avendo esso Istituto una autonomia organizzativa, statutaria e patrimoniale, sotto la vigilanza regionale è di tutta evidenza che il funzionamento dell’Istituto ,in relazione alla utilizzazione del personale, non può che essere disciplinato da una apposita norma di legge alla quale deve, necessariamente, farsi riferimento.
La semplice istituzione dell’Istituto è con disposizioni di fine del secolo XIX e dei primi anni del ‘900. Nel caso di specie con la L.R. 3 gennaio 1985, n. 5 la Regione siciliana ha provveduto alla “Istituzione del ruolo degli agenti tecnici presso l’Istituto incremento ippico di Catania” (G.U.R. 5 gennaio 1985, n. 1)…………
Si riportano gli articoli che si ritiene concernono il presente giudizio.
“Art. 1. È istituito presso l’Istituto incremento ippico di Catania il ruolo degli agenti tecnici, con la dotazione organica di n. 40 posti, per provvedere alle specifiche esigenze di funzionamento dello stesso Istituto. Art. 2. Il personale inquadrato nella qualifica di agente tecnico prevista dall’art. 1 è tenuto a svolgere le seguenti mansioni: – compiti di carattere manuale inerenti alle attività istituzionali dell’Istituto; – custodia, cura e governo degli animali e dei relativi ricoveri; – funzionamento delle stazioni di monta; – conduzione e manutenzione degli automezzi; – custodia dei beni immobili pertinenti alle sedi presso le quali prestano servizio. Gli agenti tecnici adibiti a mansioni di custodia e che usufruiscono di alloggi di servizio sono tenuti alla custodia continuativa di quanto agli stessi affidato. Il personale predetto non può essere adibito a mansioni diverse da quelle contemplate nel precedente primo comma anche nel caso in cui ricorrano i presupposti per la dispensa dal servizio prevista dall’art. 129 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 3. Alla qualifica di cui all’art. 1 si accede mediante pubblico concorso per esami, indetto dall’Istituto incremento ippico, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso della licenza di scuola elementare che abbiano assolto all’obbligo scolastico ed abbiano frequentato con profitto appositi corsi di qualificazione della durata non inferiore a mesi tre. Con delibera dell’Istituto, da approvarsi con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, saranno fissate le modalità per l’espletamento dei corsi di cui al precedente comma, il numero massimo dei partecipanti nonché la misura del compenso spettante per ogni giorno di frequenza. Art. 4. Al personale che accede al ruolo di cui all’art. 1 si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per la qualifica di agente tecnico dei ruoli dell’Amministrazione regionale. Per i periodi di servizio prestato presso le stazioni di monta l’indennità di missione è ridotta di un terzo. Art. 5.Per l’espletamento dei servizi dell’Istituto incremento ippico di Catania diversi da quelli previsti dall’art. 2 della presente legge, si continuerà a provvedere con il personale dei ruoli dell’Amministrazione regionale.”
Le mansioni del personale dell’Istituto -che non appartiene ai ruoli regionali del personale- sono, come si legge, stabilite con apposita normativa, tutt’oggi in vigore e,tra l’altro, esse mansioni sono logiche in funzione delle attività dell’Istituto e, in
particolare, tenuto conto del fatto che, come sancito dall’art. 5, per gli atri compiti diversi da quelle indicati con l’art. 2, la Regione provvede con personale appartenente ai ruoli del personale della Regione (categoria D).
Va, a tal punto, rilevato che la figura di agente tecnico -ovviamente e per quanto sopra indicato con il comma 4 – rientrava tra le figure professionali dei dipendenti della Regione siciliana la quale approvava il contratto collettivo con Legge regionale (L.R.15,6,1988, n. 11).
Da ultimo, sotto tale aspetto, il contratto collettivo venne ulteriormente disposto con la L.R. 29 ottobre 1985, n. 41, concernente le “Nuove norme per il personale dell’Amministrazione regionale”.
La tabella “A” vede, tre le altre, la figura dell’agente tecnico (già inserita nella precedente normativa regionale che disciplinava la posizione le
figure professionali dei dipendenti della Regione siciliana. Con le assunzioni del 1991 (che comprende tutti i ricorrenti) viene specificato quanto
appena indicato e il provvedimento di assunzione a seguito del concorso (in unico file che contiene anche la delibera di inquadramento economico a seguito della abolizione della figura professionale di agente tecnico, di seguito indicata),Con la adozione del CCRL del 2000, indicato anche dai ricorrenti, venne disposta la modifica dei profili professionali con la costituzione e applicazione delle categorie
professionali (A, B, C e D) con unica dizione di profili per ciascuna categoria e, conseguentemente, con la soppressione anche della figura dell’agente tecnico. Ne discendeva la necessità di provvedere alla indicazione della figura professionale cui ascrivere i dipendenti dell’Istituto, sulla base delle nuove categorie. Con delibera commissariale n. 29 del 21.11.2002 veniva disposta la applicazione del contratto regionale del 2000, ritenendo “di dovere riclassificare nel nuovo inquadramento professionale previsto dal contratto di lavoro 2000/2001 il personale
con qualifica di agente tecnico come stabilito alla categoria C”.
Sotto l’aspetto meramente giuridico essendo stata soppressa la figura di agente tecnico bisognava attribuire ai dipendenti dell’ente la nuova dizione di riferimento secondo la indicazione del CCRL che, per la categoria C, vede esclusivamente la figura dell’Istruttore,onde potere provvedere alla determinazione dell’emolumento mensile. Ma, certamente, nessuna abrogazione delle disposizioni della L.R. n. 5 del 1985 è disposta né, attese le funzioni istituzionali dell’ente, esiste alcuna variazione delle mansioni da espletarsi da parte dei dipendenti dell’ente.
Pertanto, le mansioni dei dipendenti dell’Istituto (non ascritto, si ribadisce, ai ruoli dei dipendenti regionali) restavano e restano quelle stabilite con l’art. 2 della L.R. 3 gennaio 1985, n. 5, in precedenza indicate e mai modificate.
Diversamente argomentando e seguendo le indicazioni dei ricorrenti, in contrasto con il disposto della L.R. n. 5 del 1985 citata, nessuno dei dipendenti poteva più svolgere le mansioni istituzionali ma solo mansioni di ufficio, demandate (sempre dalla LR n.5) al dipendente proveniente dai ruoli del personale della medesima Regione, come sancito, ancora, dalla L.R. n. 5 con l’art. 5. Con la ovvia e comprensibile conclusione che le funzioni istituzionali non sarebbero più stata espletate.
Con riferimento ai motivi di gravame va rilevato che il ricorso, allo stato, è improcedibile in quanto nessuna impugnativa è stata promossa avverso gli atti definitivi concernenti la individuazione del personale che, secondo le disposizioni della L.R. n. 17 del 2019 e delle precedenti determinazioni dell’Istituto, rimane quale forza lavorativa e quale altro personale viene collocato in mobilità.
Va rilevato che, secondo le indicazioni del comma 1 della appena sopra citata legge regionale, i dipendenti da collocare nella nuova pianta organica sono stati scelti secondo le vigenti disposizioni nonché al fine di assicurare, come indicato dalla norma,
la massima funzionalità dell’Istituto. Invero, con la determina dirigenziale n. 80 del 14.5.2021, che si allega, secondo le indicazioni commissariali, il Direttore dell’Istituto ha individuato i dipendenti da mantenere in servizio, prendendo spunto inizialmente dal novero dei lavoratori che hanno dato la propria disponibilità alla ascrizione alla categoria A.
Ed ancora, di mantenere in servizio, onde consentire l’esercizio delle attività istituzionali relative alla gestione e cura degli equidi (circostanza che i ricorrenti medesimi condividono), il personale idoneo al servizio o con lievi limitazioni e,inoltre, sempre di mantenere in servizio il personale, tenendo conto dei carichi familiari, dei carichi di famiglia e della situazione reddituale, idoneo ma con controindicazioni fisiche che limitano la movimentazione di carichi entro dieci chilogrammi.
Ciò in quanto, come per legge, le mansioni da espletarsi presso l’Istituto sono quelle di cui all’art. 2 della L.R. n. 5 del 1980 e dette mansioni sono tutte, normativamente,richiedibili ai lavoratori e le sole da essi espletabili.
Altri lavoratori non inseriti, come si evince dall’allegato prospetto, date le condizioni fisiche -stabilite dal medico competente o dalle prescrizioni degli enti all’uopo demandati- non possono svolgere sostanzialmente alcuna attività con equidi o si trovano in posizione deteriore rispetto a quelli individuati con la citata determina n. 80 al punto c) secondo il quale si sono applicati i criteri di legge in relazione alla anzianità e ai carichi familiari.. Avverso tale atto definitivo non risulta alcuna contestazione da parte di tutti i ricorrenti e esso è efficace e, tra l’altro, logico nei suoi contenuti, obbligatorio da assumere in relazione alle disposizioni della L.R. n. 17 del 2019, finalizzato a mantenere in servizio
i dipendenti in grado di espletare le funzioni istituzionali dell’Istituto quale ovvia definizione e applicazione del contenuto della legge di modifica della pianta organica. Le OO.SS. rappresentate presso l’Istituto hanno chiesto all’Assessorato regionale della Funzione pubblica una mera sospensione della efficacia della determina dirigenziale n. 80 e il predetto Assessorato, con nota 40836 del 29.6.2021 ha disposto una sospensione per giorni venti al fine di verificare con le OO.SS. in ordine alla richiesta delle stesse.
Il termine è decorso infruttuosamente e il direttore, con comunicazione a ogni lavoratore interessato (si allega una copia a titolo di esempio) con decorrenza 21.7.2021 ha dato seguito a quanto disposto adottando i provvedimenti di mobilità.
Con riferimento al punto 4 del gravame si precisa che agli incontri sindacali,concernenti il procedimento oggetto del gravame, sono state invitate tutte le sigle sindacali firmatarie del contratto che hanno una rappresentanza presso l’Istituto. Il
sindacato Siad non ha alcun iscritto e, pertanto, anche secondo le disposizioni degli articoli 42 e 43 del D. Lgs. n. 165 del 2001, non sussisteva alcuna ragione per l’invito.
Relativamente agli altri punti del ricorso si contesta il contenuto del ricorso precisando che l’Istituto ha provveduto agli adempimenti normativamente previsti.
Va precisato che, nel caso in esame, alle OO.SS. va data esclusivamente la informativa relativa alle disposizioni che l’ente intende assumere relativamente alla organizzazione del lavoro, tra l’altro prevista per legge e non sindacabile- e le medesime OO.SS. possono essere d’accordo o meno ma la decisione in merito alla organizzazione del lavoro spetta soltanto allo stesso ente e ciò è vieppiù rilevante atteso che si versa in ipotesi di applicazione di una norma di legge. Comunicazione resa, come anche indicato in seno al ricorso introduttivo del giudizio, in data 15 settembre 2020 in sede di incontro sindacale (atto nel fascicolo dei ricorrenti).
Errano i ricorrenti allorché affermano che il personale collocato in mobilità sarebbe di 27 unità. Invero, leggendo la determina dirigenziale n. 80 del 2021 si potrà verificare che il personale collocato in mobilità ammonta a nove unità, alcune della quali prossime al pensionamento e disponibili alla mobilità.
Con riferimento alla mancata attuazione della ipotesi dell’eventuale prepensionamento, di cui all’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, richiamato dall’art. 33 del D. Lgs. n. 165 del 2001, lamentata dai ricorrenti va rilevato che l’Istituto ha provveduto richiedendo all’INPS di avere contezza in merito alla anzianità dei lavoratori tutti dell’ente, senza ricevere riscontro alcuno: invero da
detto ente; comunque, deve rilevarsi che nessuno dei dipendenti si trova con almeno 42 anni e dieci mesi di servizio quale presupposto per il pensionamento anticipato (comma 10, art. 24 del D.L. 06/12/2011, n. 201).
Analogamente, l’Istituto ha provveduto a richiedere alla Regione siciliana, quale amministrazione di riferimento ed unico soggetto al quale inviare la richiesta, la possibilità di una ricollocazione del personale in eccedenza e posto in mobilità anche al fine di stipulare gli eventuali accordi e, come risulta in atti la Regione siciliana, con atto motivato, ha rappresentato di non avere disponibilità di ricollocazione di personale delle categorie A, B e C, essendo i posti di lavoro coperti da personale.
Orbene, si ribadisce che l’Istituto ha provveduto alla informativa alla OO.SS. della necessità della applicazione della disposizione di legge voluta dalla L.R. n. 17 del 2019.
Ciò è avvenuto anche precedentemente al dicembre 2020 con lo svolgimento di una seduta con l’assistenza del sottoscritto procuratore. Successivamente la Regione ha nominato un Commissario ad acta che ha svolto alcune sedute dal gennaio 2021 sino alla adozione della delibera impugnata che ha stabilito ulteriormente la necessità della applicazione della disposizione di cui all’art. 2 della L.R. n. 17 del 2019 demandando al Direttore dell’Istituto di adottare il conseguente provvedimento come effettuato con la successiva determina dirigenziale n. 80 del 14.5.2021, ben oltre i novanta giorni indicati dai ricorrenti e ritenuti non osservati dai medesimi. Errano i ricorrenti, pag. 12 del ricorso, poiché, come riferito le determinazioni in ordine alla organizzazione del lavoro sono di esclusiva spettanza dell’ente interessato e datore di lavoro e, soprattutto, non vi è un illegittimo ricollocamento del personale in categorie inferiori (come ampiamente documentato in precedenza) ma la espressa applicazione di una disposizione di legge che, ove i ricorrenti la ritengano ingiusta,potranno contestarla rivolgendosi alla Corte Costituzionale.
La delibera commissariale impugnata dispone, a seguito di quanto disposto dalla delibera commissariale impugnata, l’applicazione della norma di cui all’art. 2 della L.R. n. 17 del 2019 con la ascrizione, solo sotto il profilo economico per la categoria A e B, dato che le mansioni non possono che essere sempre quelle di cui all’art. 2 della L.R. n. 5 del 1980: aspetto economico che, comunque, non muta essendo diritto
acquisito lo stipendio sino ad oggi ricevuto, salvi i riassorbimenti di cui ai prossimi contratti collettivi, come per legge. Con la determina dirigenziale n. 80 citata, tenendo conto (come, peraltro, non disconosciuto dai ricorrenti) delle esigenze funzionali e istituzionali dell’Istituto,secondo il disposto dell’art. 2 della L.R. n. 17 del 2019. L’Istituto per l’Incremento Ippico provvede a individuare il personale nel rispetto della disposizione dell’art. 2 della L.R. n. 17 del 2019.
Sempre con riferimento alla pagina 12 del ricorso, nella parte in neretto, gli stessi ricorrenti -interpretando erroneamente la norma da essi stessi indicata- rappresentano che i lavoratori hanno facoltà di richiedere istanza di ricollocazione nell’ambito dei posti vacanti in organico (non certo dell’Istituto che è normativamente obbligato alla riduzione complessiva del personale) alla Regione siciliana -considerato che l’Istituto è ente strumentale della Regione- ma ciò non è stato fatto da alcuno di essi visto che la norma consente solo ad essi tale richiesta.
Va considerato, comunque, che l’Istituto ha provveduto a richiedere alla Regione (è adempimento preventivo e diverso da quello indicato dai ricorrenti in relazione all’art.33 comma 4 del D. Lgs. n. 165 del 2001) la possibilità immediata della ricollocazione con la stipula degli appositi accordi e la Regione, come già riferito, ha rilevato che tale ipotesi è impercorribile tenuto conto che gli unici posti disponibili presso di essa sono di categoria D.
L’art. 33, comma 4, indicato in precedenza e oggetto della deduzione dei ricorrenti riguarda una ben diversa ipotesi giuridica e non riguarda comportamenti da adottarsi da parte dell’Istituto. Essi lavoratori hanno la possibilità di richiedere, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo, prima della scadenza del biennio inerente la mobilità (sei mesi prima), di potere essere ricollocati in posizione
analoga alla precedente o in categoria immediatamente inferiore. Quanto indicato dagli stessi ricorrenti nella pagina 13 concerne tale ipotesi che i ricorrenti hanno travisato quale comportamento dell’ente mentre sono essi che prima della scadenza dei sei mesi anteriori alla scadenza del periodo di mobilità devono eventualmente essi stessi attivarsi per un ricollocamento.
Errano ancora i ricorrenti allorché affermano di interlocuzioni con la Funzione pubblica per i movimenti di personale atteso che la determina n. 80 prevede proprio un caso di mobilità relativo a personale già comandato presso altro ente strumentale con il posto in pianta organica. Poco chiaro l’ultimo capoverso della pagina 13 atteso che, comunque, l’Istituto ha motivatamente attribuito ai tre dipendenti da ascrivere alla
categoria C di cui all’art. 2 della L.R. n. 17 del 2019 il relativo posto (a che è in possesso anche dei titoli nonché di esperienza maturata), sempre ai fini del migliore funzionamento dell’Istituto. Determina n. 80 assai chiara e, comunque, non impugnata dai ricorrenti.
Con ogni evidenza le decisioni della Suprema Corte non possono riguardare il caso di specie non avendo l’Istituto alcuna possibilità di ricollocamento interno atteso che la pianta organica complessiva viene ridotta ex lege di parecchie unità e che, nonostante la richiesta dell’Istituto secondo quanto stabilito dalla L.R., la stessa Regione ha risposto rilevando la impossibilità della ricollocazione di personale delle categorie A,B e C, tenuto conto di non avere posti in esubero. Errano, ancora, i ricorrenti alla pagina 15 punto 2 allorché affermano che i ricorrenti dovevano essere ritenuti in soprannumero e non come personale eccedentario. Si rileva che la L.R. n. 17 del 2019 prevede una nuova pianta organica senza possibilità
di mantenere in servizio il personale sino al collocamento in quiescenza o per ipotesi di ricollocamento in altre amministrazioni.
In questo ultimo caso si versa nella ipotesi giuridica di soprannumero mentre, in relazione alla volontà della L.R. n. 17 deve parlarsi esclusivamente di personale eccedentario.
Ed ancora, non sussiste la ipotesi rappresentata dai ricorrenti relativamente all’art. 33 comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001 tenuto conto che il precedente comma 2 prevede che la mobilità deve riguardare almeno dieci unità che, nel caso di specie, non sussistono. Detta norma, comunque, attesa la modifica dell’articolo del 2019, va letta con il disposto del precedente comma 4. tenuto conto che l’eccedenza di personale
deriva oggi da norma di legge, che non è intervenuta nei termini alcuna richiesta in merito e che nell’ambito dell’Istituto, ovviamente, non è possibile alcun ricollocamento. Analogamente, visto il citato comma 5, nessuna ulteriore richiesta è stata specificamente avanzata dalle OO.SS. per la prosecuzione della discussione presso la Funzione pubblica. L’Istituto, invero, definita tale situazione, ha comunicato alla Funzione pubblica i nominativi del personale in mobilità. Invece, va precisato, come sancisce l’art. 33 citato, che l’Istituto ha correttamente applicato i commi 7 e 8 del medesimo articolo.
Con riferimento al punto 3 del ricorso si ribadisce quanto indicato in precedenza. Il procedimento è stato correttamente posto in essere e la Funzione pubblica non risulta avere alcun obbligo di imporre alla Regione siciliana una modifica al piano triennale del personale Regionale in considerazione della L.R. n. 17 del 2019. Invero, il piano triennale ha la funzione di verificare le necessità di personale che, come riferisce la
Funzione pubblica, non esistono necessità per le categorie A, B e C. diversamente argomentando ove sussistesse un obbligo (e non si rileva norma in materia) di ricollocare sempre e comunque personale in eccedenza non esisterebbero le ipotesi della mobilità, degli accordi di compartimento, etc.
La Regione ha adottato una Legge e essa ha ritenuto che la funzionalità dell’ente sia corretta con la nuova disposizione in ordine alla pianta organica da esse prevista. Inconferente il punto 5 del ricorso poiché la norma chiarisce il suo intento e essa norma deve essere applicata non essendo un provvedimento amministrativo contestabile ma atto di natura cogente e non emendabile con un ricorso ma solo con una eventuale
richiesta alla Corte Costituzionale che la espunga dal novero delle norme vigenti.
Per le ragioni dedotte non sussiste neanche il periculum in mora tenuto conto che la retribuzione dei dipendenti dell’ente supera oggi gli € 1.200,00 mensili (invero, la retribuzione di un C1 è appena inferiore a € 1.700,00e i ricorrenti sono, sotto l’aspetto economico tutti C5 e C6) indicati in ricorso e, comunque, non solo le norme sono state rispettate e la procedura inerente la applicazione di norma di legge è corretta ma,secondo le disposizioni vigenti, lo Stato ritiene che il lavoratore in mobilità (che non ha neanche spese di spostamenti) possa ritenersi soddisfatto percependo l’80% della ultima retribuzione ricevuta anteriormente al collocamento in mobilità.
Rilevandosi,ancora una volta, che la indicata violazione dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165 del 2001,comma 8, come dedotto in precedenza, non sussiste e che il chiesto blocco decorrere dei 24 mesi non è legittimo essendo logica la sua applicazione attuale.
Per le considerazioni che precedono voglia l’Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, preliminarmente, dichiarare inammissibile il ricorso per le motivazioni dedotte nonché, in subordine e nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Il leader della resistenza afghana Ahmad Massou riferisce alla comunità internazionale che Fahim Dashti, portavoce del Fronte della resistenza nazionale, è rimasto ucciso nella notte nella Valle del Panshir, in Afghanistan, a causa dell’avanzata dei Talebani. Sui social Massou ha scritto che ”Fahim Dashti era un amico e un fratello. Ha difeso la libertà di parola e i suoi ideali ed è morto come un eroe per la sua patria!”.
Si apprende anche che il generale Abdul Wudod Zara è caduto vittima dei talebani.
“Con rammarico, la Resistenza nazionale dell’Afghanistan ha perso oggi due compagni nella resistenza contro l’oppressione e l’aggressione. Fahim Dashti, portavoce della Nrf, e il generale Abdul Wudod Zara sono stati martirizzati. Possa la loro memoria essere eterna”, riferisce Samaa News che cita il Fronte di resistenza.
”I Talebani non sono abbastanza forti per competere con noi, ma l’esercito pakistano e l’Isi stanno collaborando con noi”, ha scritto ancora Massoud facendo riferimento ai servizi segreti di Islamabad. Ricordando Fahim Dashti, il portavoce della resistenza ucciso nelle scorse ore dai Talebani, ha detto ”mi manchi mio eroe”.
SOTTO ACCUSA L’ASSESSORE TONI SCILLA E LE SPESE MILIONARIE EFFETTUATE A TENUTA AMBELIA (QUI I MAGISTRATI ESAMINANO I COMPORTAMENTI DUBBI DEL GENIO CIVILE DI CATANIA)
I SINDACATI: “L’ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA SCILLA AVEVA ASSUNTO UN IMPEGNO CON NOI ( ORALE NON SCRITTO IN ALCUN VERBALE N.D.R.) MA SI E’ ” DISSOLTO” DOPO DUE GIORNI
L’assessore all’Agricoltura ha il dovere di spiegare pubblicamente “quale sia stato l’impegno assunto con i Sindacati il 13 luglio scorso e perchè si sia “dissolto” in due giorni, come scrivono qui sotto i Sindacati accusatori. In caso contrario dimostrerebbe di essere , secondo le accuse pervenute a SUD LIBERTA’, non un politico leale ma un uomo “senza onore”
Nell’ipotesi di Sua dichiarazione a SUD LIBERTA’ Assessore Scilla, Le garantiamo che non ci sarà nostro commento finale Invii un’email di chiarimenti a: lanzaraffaele@hotmail.it
Questo il Comunicato stampa odierno delle Segreterie provinciali e regionali della Cgil,Uil e Sadirs Lo pubblichiamo integralmente:
“Lo stato di agitazione dei dipendenti dell’Istituto Incremento Ippico di Catania prosegue e si inasprisce con ulteriori forme di protesta. FP CGIL, UIL FPL e SADIRS hanno organizzato un sit-in permanente presso la Tenuta Ambelia dove, da Venerdì scorso, si tiene una manifestazione equestre con le gare MIPAAf 2021.
La vertenza, ha preso le mosse subito dopo l’avvio delle procedure, da parte dell’ente, per l’applicazione dell’art. 2 della Legge Regionale 16 ottobre 2019, n. 17, che ha rimodulato la dotazione organica dell’Istituto (caso unico di intervento per legge sulla materia). Per far fronte alle eccedenze di personale era previsto il ricorso alla stipula di accordi di mobilità ed eventualmente il ricorso all’art.33 del D. Leg.vo 165/2001 che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro e la messa in disponibilità dei dipendenti considerati in esubero.
FP CGIL, UIL FPL e SADIRS, hanno sin dall’inizio ritenuto la legge inapplicabile nella sua interezza, non utile per il rilancio dell’Istituto e addirittura, come di fatto sta avvenendo pericolosa nella sua applicazione.
Il risultato, unico e riprovevole, è che dal 21 luglio c.a., 8 dipendenti dell’istituto sono stati posti in disponibilità, con sospensione del rapporto di lavoro e con unica garanzia l’80% dello stipendio per 24 mesi. Per realizzare tutto questo l’Istituto ha agito senza rispettare alcuna delle procedure previste dalla norma, non è stata, infatti, fornita alcuna informativa e comunicazione preventiva alle OO.SS. e non è stato posto in essere alcun tentativo concreto di mettere in atto forme di mobilità verso altri enti. Infine si è proceduto nella scelta dei soggetti da porre in mobilità, attraverso l’adozione di criteri discrezionali, non trasparenti e attuando un illegittimo demansionamento del personale rimasto in carico. Sugli atti prodotti dall’Istituto sono stati avviati gli opportuni ricorsi in sede giudiziaria e un primo appuntamento davanti al giudice del lavoro è previsto per il 10 settembre 2021.
I lavoratori posti in mobilità, tutti non più giovanissimi, stanno andando incontro a serie difficoltà per la contrazione del proprio reddito e dispiace dover far notare come, in qualche caso, si tratti di soggetti con gravi patologie che, in una fase difficilissima della loro esistenza, subiscono un provvedimento che oltre a colpirli nella loro materialità, impatta terribilmente con una difficile situazione psicologica.
Mentre l’Istituto Incremento Ippico licenzia otto dipendenti, fatto che, com’è ovvio, indubbiamente risanerà il nostro bilancio regionale, il Presidente della Regione On.le Nello Musumeci insieme al Presidente del CDA dell’Istituto Principessa Caterina Maria Teresa Grimaldi di Nixima, che si sono prodotti in investimenti plurimilionari sulla tenuta Ambelia, struttura periferica dell’Istituto, situata guarda caso nel territorio natio del Presidente, continuano a propagandare ai quattro venti le ragioni del rilancio della struttura. La manifestazione in corso rientra nel programma di valorizzazione dell’Istituto, ma se si ricorre ai licenziamenti, ci chiediamo, come pensano di procedere? Ricorrendo alla formula del pubblico che ci mette i soldi e dei privati che ne traggono profitto?
Mentre tutto questo avviene, la magistratura apre inchieste che impattano sugli investimenti di Ambelia che ci auguriamo approdino alla conclusione che tutto si è svolto nel rispetto delle norme, ma che testimoniano il fatto che non possono esservi certezze assolute.
Lanciamo un appello ai rappresentanti Istituzionali, ai deputati che nel 2019 hanno votato una norma che va cambiata per un semplice fatto di giustizia, verso otto dipendenti e verso le loro famiglie, perché non è accettabile che una legge che presenta delle criticità, applicata nel peggiore dei modi, si risolva in un atto così cinico e inaccettabile.
L’assessore all’Agricoltura, il 13 luglio, aveva assunto un impegno con le organizzazioni sindacali per evitare l’esito della messa in disponibilità, un impegno che si è dissolto in appena due giorni.
Si ha come l’impressione che qualcosa o qualcuno a noi non noto, o forse fin troppo svelato, agisca per fermare qualsiasi tentativo di soluzione della questione. L’unico risultato è che all’interno dell’Istituto tutto è come prima, con qualche arretramento e otto dipendenti messi alla porta.
Noi siamo disponibili a discutere e a mettere in campo idee per il rilancio di un Istituto ricco di storia e di potenzialità, ma il primo atto dev’essere la rimozione dell’ingiustizia che si sta perpetrando.
Lanciamo un appello a tutti i rappresentanti Istituzionali perché si ponga rimedio a questa incredibile situazione, riteniamo sia per tutti un obbligo morale risolvere un problema che trova la sua genesi nelle responsabilità del Presidente della Regione e dell’ARS e che basterebbe una norma di due righe per risolvere.
FP CGIL, UIL FPL e SADIRS proseguiranno con lo stato di agitazione e preannunciano ulteriori legittime azioni di protesta proporzionate alla gravità della situazione.
“FAR SCOPRIRE AL PUBBLICO LA BELLEZZA DI LUOGHI INEDITI”
MESSINA
Domani ,lunedì 6, alle ore 11.30, nel corso di una conferenza stampa che si terrà,a Messina nella sala Ovale a Palazzo Zanca, alla presenza degli Assessori al Turismo e alla Cultura Enzo Caruso e alle Attività Produttive Dafne Musolino, cui prenderà parte Laura Anello, Presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori, sarà presentato il programma della festival “Le Vie dei Tesori”, edizione 2021.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Messina che mette a disposizione alcuni siti culturali di propria pertinenza, prenderà il via sabato 11 e si concluderà domenica 26 settembre. Saranno 12, le prime città italiane ad aprire le porte per un totale di 150 luoghi da visitare e 50 esperienze da scoprire. Messina è ormai una ‘veterana’ del Festival, visto che partecipa dal 2017 come Caltanissetta, e quest’anno saranno al fianco delle ‘debuttanti’ Enna, Caltagirone, Carini e Termini Imerese, poi Monreale, Bagheria, Trapani, Mazara e Marsala. Dal 2 ottobre toccherà a Sciacca, Cefalù, Erice, Ragusa e Scicli e alle due capitane Palermo e Catania.
Nell’edizione dello scorso anno Messina ha aderito aprendo ai visitatori chiese dimenticate e villaggi fuori dai circuiti turistici con l’obiettivo di fare scoprire al pubblico la bellezza di luoghi inediti cittadini. Il programma per l’edizione 2021, prevede per i tre weekend, compresi tra l’11 e il 26 settembre, la fruizione di diciotto luoghi cittadini tra forti, castelli, basiliche, mostre, collezioni universitarie, con alcune sorprese inattese, ai quali si aggiungono sei passeggiate alla scoperta di Messina, ed esperienze lungo il lago di Ganzirri sulle barche dei “cocciulari”. Causa la disponibilità dei posti ridotti, in ottemperanza alla normativa anti-Covid, per i referenti delle Associazioni che hanno aderito all’iniziativa e non potranno partecipare in presenza è possibile seguire online la conferenza stampa…
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