Pedofilia online » : cosa dicono le norme per la tutela dei fanciulli
Il 2 marzo 2006 è entrata in vigore la Legge n. 38/06 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet” che introduce delle modifiche alle disposizioni già formulate dalla precedente normativa n. 269/98.
Invero, già la Legge n° 269 del 3 agosto 1998, titolata “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù”, aveva introdotto nel codice penale ed in quello di procedura penale importanti novità atte a permettere, alle Forze di Polizia ed alla Magistratura, un contrasto maggiormente incisivo del fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori, con particolare riguardo alla cosiddetta pedofilia on-line.
L’Italia è stata tra i primi Paesi ad emettere una specifica normativa in materia aderendo ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, nonchè partendo dalla considerazione che, così come specificato all´art. 1 della Legge sopra citata, “la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall´Italia”.
La Legge in argomento così come integrata dalla suindicata Legge n. 38/06* ha introdotto nel codice penale alcuni articoli che disciplinano nuove figure di reato relative alla:
INDUZIONE, FAVOREGGIAMENTO E SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE DI MINORI.
L’articolo 600 bis del codice penale, titolato “Prostituzione minorile” recita infatti:
“Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
Se l’autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi”.
Produzione, commercio, distribuzione, divulgazione e cessione di materiale pornografico coinvolgente minori.
L’ articolo 600 ter intitolato “Pornografia minorile” dispone che:
“Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228”
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all´adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
“Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164”
“Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità”
Detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori
L’ articolo 600 quater, titolato “Detenzione di materiale pornografico”, recita infatti:
“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’art.600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”
La stessa Legge inserisce dopo il 600 quater il 600 quater.1 che introduce la Pornografia Virtuale e detta:
“Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali“
Organizzazione e propaganda relativa al turismo sesuale all’estero in danno di minori
L’articolo 600 quinquies del codice penale, titolato “Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile” istituisce la sopra citata figura di reato statuendo che:
“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.
L’articolo 600 sexies del codice penale, titolato ”Circostanze aggravanti e attenuanti” resta invariato.
Pene accessorie
L’articolo 600 septies introdotto dalla Legge 269/98 riguardava le pene accessorie:
“ Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’art.444 del c.p.p., per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all’articolo 240 è, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d’esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radio-televisive.”
“La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art.444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori”
Ulteriore novità introdotte dalla Legge 269/98 e succ. modif., sono rappresentate anche dall’attribuzione di poteri investigativi al Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, indicato quale Organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione.
Nell’ambito del contrasto alla diffusione di immagini pedoponografiche su Internet, l’articolo 14 (comma 1 e 2) della Legge in argomento consente alla Polizia Postale e delle Comunicazioni ( a seguito di precisa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria) :
- Di procedere ad acquisti simulati ed a scambio di materiale pedopornografico;
- Di attivare siti web sotto copertura;
- Di “navigare” nella rete Internet con agenti sotto copertura;
- Di partecipare, con i propri agenti (infiltrati), ad iniziative di turismo sessuale.
Lo stesso articolo, al terzo e quarto comma, prevede, altresì, nuovi iter procedurali che consentono:
- Il differimento nel tempo dell’esecuzione di atti di polizia giudiziaria altrimenti immediatamente obbligatori ( sequestro e arresto);
- La confisca e l’affidamento da parte dell’Autorità Giudiziaria dei beni e materiali sequestrati agli organi di Polizia Giudiziaria, che ne facciano richiesta, per impiegarli nelle attività di contrasto previste dall’articolo in questione.
La Legge 38/2006 ha rinforzato, ulteriormente, l’apparato normativo di contrasto alla pedopornografia sulla rete, introducendo l’art. 14 bis che così detta:
“Presso l’organo del Ministero dell’Interno di cui al comma 2 dell’articolo 14, è istituito il Centro Nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet, di seguito denominato “Centro”, con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l’utilizzo sessuale dei minori avvalendosi delle rete Internet e di altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell’autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonché i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.
Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. Dall’istituzione e dal funzionamento del Centro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità- elementi informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete Internet, al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia e della relazione annuale di cui all’art,17, comma 1”
Sono altresì previsti obblighi dei fornitori di servizi che in base al nuovo articolo 14 ter e 14 quater sono obbligati a:
- Fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti a segnalare al Centro le imprese e i soggetti che, a qualsiasi titolo diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedoponografico;
- Su richiesta del Centro gli stessi devono comunicare ogni informazione relativa a contratti con tali imprese e soggetti;
- I fornitori dei servizi devono conservare il materiale oggetto della segnalazione per almeno quarantacinque giorni;
- I fornitori di connettività, al fine di impedire ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare strumenti di filtraggio e soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività.
L’articolo 14 quinquies stabilisce, infine, le misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico, in particolare:
- Il Centro trasmette all’ UIC (Ufficio Italiano Cambi) per la successiva comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa , le informazioni di cui all’art.14 bis, relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente l’utilizzo sessuale dei minori sulla rete Internet e sulle altre reti di comunicazione;
- Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane e gli intermediari finanziari che presentano servizi di pagamento, comunicano all’UIC ogni informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti sopra indicati;
- La Banca d’italia e l’UIC verificano l’osservanza delle disposizioni dell’articolo in questione.
- In breve le novità introdotte dalla Legge 38 del 6 febbraio 2006 possono essere così riassunte:
- Riguardo la prostituzione minorile, è punito chi compie atti sessuali con minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni, precedentemente l’età era compresa tra i 14 e i 16 anni;
- Il reato di pornografia minorile si delinea quando utilizzando minori degli anni 18 di realizzano esibizioni pornografiche o si produce materiale pornografico o si induce i minori di anni 18 a partecipare a dette esibizioni;
- Per buona parte dei delitti in materia di sfruttamento sessuale dei minori si esclude la possibilità di ricorrere al patteggiamento “allargato”;
- Nel caso di condanna si applica sempre come pena accessoria l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole o strutture pubbliche o private che siano frequentate prevalentemente da minori;
- Gli operatori turistici sono obbligati ad inserire nei materiali propagandistici la comunicazione sulla punibilità dei reati di pornografia e prostituzione minorile anche se commessi all’estero;
- Viene creato un nuovo organismo per il contrasto della lotta contro la pedopornografia sulla rete Internet il “Centro Nazionale di monitoraggio della pornografia mionorile sulla Rete”, con il compito di raccogliere segnalazioni sull’andamento del fenomeno;
- Responsabilità e obblighi per i fornitori di servizi (provider);
- Collaborazione con gli Istituti di credito, Poste Italiane e intermediari finanziari nell’ambito di indagini che vedono coinvolti soggetti che eseguono transizioni finanziarie in rete per l’acquisto e/o la vendita di materiale pedopornografico
- Per la prima volta viene perseguita anche la fattispecie riguardante “immagini realizzate con tecniche di elaborazioni grafiche” aventi ad oggetto minori per la quale, inoltre, è esteso l’arresto obbligatorio in flagranza.